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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 12439/2021 del 11/05/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il giudizio riguarda l'accertamento del credito del Comune di Lago verso il proprio tesoriere (Banca Carime poi UBI Banca) contestato a seguito di pignoramento presso terzi promosso da Samà Carlo & C. srl. Il Comune ha dedotto che la sentenza impugnata in appello aveva fondato l'accertamento sul solo "estratto del conto di transito" (poste presso la Banca d'Italia), documento che non prova il saldo complessivo disponibile del conto di tesoreria. Ha inoltre chiesto che venissero acquisiti documenti integrativi (art. 345 c.p.c.) e ha eccepito l'impignorabilità di alcune somme ai sensi dell'art. 159 T.U.E.L.; ha poi censurato violazioni di norme processuali e la manifesta illogicità della motivazione

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo ritenendo che, nel regime anteriore alla novella del 2013 (quando l'accertamento era un ordinario giudizio di cognizione), incombeva al creditore l'onere di provare l'entità del saldo complessivo del credito verso il tesoriere e che un estratto del conto di transito, relativo a una sola componente, è insufficiente. Ha pertanto cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla Corte d'appello di Catanzaro in diversa composizione per un nuovo esame con adeguata valutazione di tutti gli elementi e della indispensabilità dei documenti prodotti. Il secondo motivo è stato assorbito. La Corte ha inoltre disposto che il giudice di rinvio riesamini le spese processuali e ha escluso l'obbligo, in capo al ricorrente, del versamento di un ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228/2012

Norme richiamate

  • artt. 548 e ss. c.p.c. (regime anteriore alla novella 2013)

    artt. 548 e seguenti cod. proc. civ., per il regime anteriore alla legge 24 dicembre 2012, n. 228

    La Corte rileva che, nel regime anteriore alla novella del 2013, il giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo era un ordinario giudizio di cognizione e quindi gravava sul creditore l'onere di provare il saldo complessivo disponibile presso il tesoriere

  • art. 345 c.p.c.

    Il giudice di merito doveva verificare se i documenti ulteriori prodotti dall'appellante fossero o meno indispensabili; la Corte ha ritenuto che il giudice d'appello avrebbe dovuto valutare tale indispensabilità prima di dare rilievo alla sola documentazione già acquisita

  • art. 159 T.U.E.L.

    art. 159 testo unico enti locali

    La norma disciplina l'impignorabilità di talune somme degli enti locali; la Corte distingue l'accertamento dell'esistenza del credito dal successivo esame della pignorabilità/impignorabilità delle somme

  • art. 274 c.p.c.

    Richiamato per spiegare che la connessione soggettiva e parziale oggettiva tra le controversie non è sufficiente a imporre la riunione dei ricorsi in sede di legittimità; l'articolo può operare nelle fasi di merito ma non per il giudizio di cassazione

  • art. 2913 c.c.

    Ai sensi di tale norma gli atti di disposizione del credito, dal momento del pignoramento e fino all'esaurimento dell'attività del giudice dell'esecuzione, sono inopponibili al creditore pignorante; la Corte lo richiama per affermare che eventuali incrementi sopravvenuti possono giovare al creditore pignorante

  • art. 546 c.p.c.

    art. 546 cod. proc. civ., limitazione introdotta dalla novella del 2006

    Citato in relazione al limite temporale entro cui possono essere opposti atti di disposizione del credito dopo il pignoramento; la Corte ne ricorda il rilievo procedurale

  • legge 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, co. 20

    legge 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 20

    La novella ha semplificato il subprocedimento per l'accertamento dell'obbligo del terzo; tuttavia la controversia in esame è regolata dal regime anteriore e la Corte opera la distinzione normativa

  • art. 13 d.P.R. n. 115/2002 e art. 1, co. 17 legge n. 228/2012

    art. 13 DPR 115/2002, come integrato dall'art. 1, comma 17 della legge n. 228/2012

    La Corte ha rilevato che, stante l'accoglimento del ricorso, non sussistono i presupposti per imporre al ricorrente il pagamento dell'ulteriore contributo unificato richiamato dalla norma

Massime di principio

  • Nel giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo, se il procedimento è disciplinato dal regime anteriore alla novella del 2013, grava sul creditore l'onere di provare il saldo complessivo disponibile presso il tesoriere; non è sufficiente un documento che riguardi una sola componente del conto (es. estratto conto di transito)
  • L'estratto del conto di transito presso la Banca d'Italia non prova di per sé il saldo disponibile della tesoreria comunale e può essere inidoneo se si riferisce a giacenze presso soggetti estranei al rapporto di tesoreria
  • Occorre distinguere nettamente l'accertamento dell'esistenza e dell'ammontare del credito verso il tesoriere dalla valutazione della pignorabilità o impignorabilità delle somme (art. 159 T.U.E.L.); sono due fasi con oggetti diversi
  • Il giudice deve esaminare se i documenti aggiuntivi richiesti siano indispensabili (art. 345 c.p.c.) e, se necessario, disporne l'acquisizione prima di pronunciare
  • Dopo il pignoramento, gli atti di disposizione del credito sono inopponibili al creditore pignorante fino alla definizione dell'esecuzione (art. 2913 c.c.); eventuali incrementi intervenuti possono favorire il pignorante
  • In caso di cassazione per vizio di motivazione o insufficienza probatoria, il rinvio comporta il nuovo esame del merito con valutazione delle spese in base all'esito definitivo
  • La connessione tra procedimenti non giustifica automaticamente la riunione in sede di legittimità: va valutata l'identità dell'oggetto e la normativa applicabile (art. 274 c.p.c. ha portata limitata alle fasi di merito)

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