Cassazione Civile, Ordinanza n. 20117/2024 del 22/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La lite nasce da una domanda di compensi professionali per attività difensiva svolta in favore di un ente nazionale in liquidazione e di società controllate. Il professionista aveva chiesto la liquidazione di una parcella relativa a una causa di responsabilità contro amministratori e sindaci, oltre al pagamento di ulteriori parcelle per le impugnazioni proposte dai convenuti avverso la sentenza di primo grado. In primo grado il Tribunale aveva riconosciuto solo una parte del compenso complessivo, rigettando la domanda sulla parcella principale per effetto di un preteso giudicato e liquidando le altre parcelle con criteri tariffari. In appello la decisione era stata in parte riformata: la Corte aveva riconosciuto un unico compenso di euro 260.000,00 per le attività di appello e aveva poi corretto materialmente il dispositivo inserendo una condanna restitutoria di euro 1.040.292,83. Il ricorso per cassazione conteneva numerosi motivi: contestazione della legittimazione di Ministero ed ente liquidatore a proporre appello e a ottenere la restituzione; deduzione di giudicati preclusivi sull’an e sul quantum del compenso e sulla convenzione di patrocinio; contestazione della corretta applicazione delle norme tariffarie e del valore della controversia; censura della condanna alla restituzione e della mancata liquidazione di alcune parcelle; richiesta di danni per ritardato pagamento e per responsabilità aggravata. Le controparti hanno resistito con controricorsi e ricorsi incidentali, ma prima della decisione tutte le parti hanno depositato atti di rinuncia ai rispettivi ricorsi con accettazione reciproca e compensazione delle spese.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato estinto il giudizio di legittimità per rinuncia di tutte le parti ai rispettivi ricorsi, ritenendo rituali gli atti di rinuncia ai sensi dell’art. 390 c.p.c. e non provvedendo sulle spese perché vi era adesione delle controparti alla rinuncia. Ha inoltre escluso l’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato. Non è stata quindi esaminata nel merito la complessa serie di censure formulate avverso la sentenza d’appello e l’ordinanza di correzione materiale.
Norme richiamate
la rinuncia ai ricorsi, se formalmente rituale, determina l’estinzione del giudizio di cassazione
l’estinzione del giudizio di legittimità viene dichiarata con ordinanza; se le controparti aderiscono alla rinuncia, non si provvede sulle spese
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
la rinuncia non fa sorgere l’obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato
richiamato nei motivi del ricorso per contestare domande e decisioni ritenute ultra/extra petita
richiamato nei motivi del ricorso in tema di preclusioni e difese
richiamato nei motivi del ricorso in relazione alla novità delle domande e delle eccezioni
richiamato nei motivi del ricorso in relazione alla chiamata in causa/interventi
richiamato nei motivi del ricorso in tema di giudicato interno/esterno
richiamato nei motivi del ricorso in tema di acquiescenza e giudicato
richiamato nei motivi del ricorso in tema di efficacia del giudicato
richiamato nei motivi del ricorso per la dedotta inammissibilità di domande nuove in appello
richiamato nei motivi del ricorso con riguardo all’interesse ad agire
richiamato nei motivi del ricorso in relazione alla decisione collegiale
richiamato nei motivi del ricorso in relazione alla pronuncia sul merito
richiamato nei motivi del ricorso in relazione all’appello incidentale
richiamato nei motivi del ricorso in tema di contratto d’opera professionale
richiamato nei motivi del ricorso in tema di esecuzione dell’opera professionale
richiamato nei motivi del ricorso in tema di compenso del professionista
richiamato nei motivi del ricorso per il danno da ritardato pagamento
richiamato per la domanda di responsabilità aggravata per temerarietà degli avversi gravami
richiamato per la determinazione del valore della controversia ai fini della liquidazione del compenso
richiamato per la liquidazione degli onorari professionali secondo tariffa e per il criterio di incremento in relazione al valore della controversia
richiamato per la domanda di interessi da ritardato pagamento
Massime di principio
- La rinuncia rituale al ricorso principale e ai ricorsi incidentali determina l’estinzione del giudizio di cassazione senza necessità di esaminare i motivi di merito.
- Se tutte le parti aderiscono alla rinuncia reciproca, la Corte non provvede sulle spese del giudizio di legittimità.
- La rinuncia al ricorso non dà luogo, di regola, all’ulteriore contributo unificato previsto per gli esiti sfavorevoli del ricorso.
- Quando il giudizio di cassazione si estingue per rinuncia, restano impregiudicate le questioni di merito trattate nei gradi precedenti, che non vengono però scrutinati dalla Corte.
- rami
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