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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02603/2023 del 27/01/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda proposta da una lavoratrice invalida in misura superiore all'80%, volta ad ottenere l'accertamento del diritto alla pensione anticipata di vecchiaia ai sensi dell'art. 1, comma 8, del d.lgs. n. 503 del 1992, senza l'applicazione della dilazione annuale prevista per la c.d. finestra mobile dall'art. 12, comma 1, del d.l. n. 78 del 2010. I giudici di merito avevano accolto la domanda ritenendo che, in mancanza di una previsione espressa di assoggettamento di tale trattamento al meccanismo delle finestre mobili, dovesse conservarsi il regime più favorevole per i soggetti svantaggiati. L'INPS ha impugnato la decisione con un unico motivo ex art. 360, n. 3, c.p.c., denunciando violazione dell'art. 12 del d.l. n. 78 del 2010, sostenendo un'interpretazione letterale della norma che includerebbe anche le pensioni anticipate per invalidità nel sistema delle finestre mobili e che il rinvio agli specifici ordinamenti richiamerebbe pure tale fattispecie.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il ricorso dell'INPS. Ha affermato, in linea con la propria giurisprudenza, che le pensioni di vecchiaia anticipata per invalidità rientrano nel meccanismo delle finestre mobili previsto dall'art. 12 del d.l. n. 78 del 2010, convertito con modificazioni dalla l. n. 122 del 2010. Ha inoltre precisato che l'art. 24, comma 5, del d.l. n. 201 del 2011, convertito con modificazioni dalla l. n. 214 del 2011, che ha eliminato la disciplina delle decorrenze dal 1° gennaio 2012, non si applica al caso in esame, poiché riguarda soltanto i soggetti i cui requisiti pensionistici sono stati ridefiniti dai commi successivi della stessa norma, senza menzionare i pensionati di vecchiaia anticipata per invalidità. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Lecce in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    La censura è stata proposta come motivo di violazione di legge.

  • art. 1, comma 8, d.lgs. n. 503 del 1992

    Norma posta a fondamento del diritto alla pensione anticipata di vecchiaia per invalidità.

  • art. 12, comma 1, d.l. n. 78 del 2010

    La disciplina delle finestre mobili si applica anche alle pensioni di vecchiaia anticipata per invalidità.

  • art. 24, comma 5, d.l. n. 201 del 2011

    La soppressione delle decorrenze dal 1° gennaio 2012 non riguarda i pensionati di vecchiaia anticipata per invalidità, perché l'intervento ha inciso solo sui soggetti espressamente considerati dai commi successivi.

  • l. n. 122 del 2010

    Norma di conversione del d.l. n. 78 del 2010 richiamata quale base della disciplina delle finestre mobili.

  • l. n. 214 del 2011

    Norma di conversione del d.l. n. 201 del 2011 richiamata nel chiarire l'ambito temporale della disciplina delle decorrenze.

Massime di principio

  • Le pensioni di vecchiaia anticipata per invalidità sono soggette al meccanismo delle finestre mobili previsto dalla disciplina generale sulle decorrenze pensionistiche, salvo diversa ed espressa previsione normativa.
  • In materia previdenziale, l'assenza di un'esplicita esclusione non consente di sottrarre una pensione anticipata speciale al regime generale delle finestre, quando la giurisprudenza ne ricavi l'inclusione sistematica.
  • La soppressione successiva delle finestre mobili per alcune categorie di pensionati non si estende automaticamente a prestazioni diverse da quelle espressamente considerate dalla norma modificativa.
  • Nel ricorso per cassazione ex art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione di legge può essere dedotta per contestare l'interpretazione della disciplina applicata dal giudice di merito, specie quando si controverta sull'ambito soggettivo di una norma previdenziale.

Come è indicizzato

MateriePensioniRicorso per cassazione
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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