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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28752/2024 del 07/11/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (utente)

La controversia

Un utente del servizio idrico aveva chiesto al giudice di pace di accertare la prescrizione del credito di euro 251 richiesto dal comune con fattura relativa a consumi idrici e servizi connessi per il periodo 2015-2017. Il giudice di pace aveva accolto la domanda ritenendo applicabile la prescrizione biennale prevista dalla normativa sopravvenuta per i contratti di fornitura del servizio idrico. Il comune ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione dell'art. 1, comma 10, della L. 205/2017 e degli artt. 11 disp. prel. c.c. e 12 disp. prel. c.c., sostenendo che la riduzione del termine di prescrizione a due anni si applica solo alle fatture con scadenza successiva al 1° gennaio 2020 e non consente di retroagire sui consumi anteriori; in ogni caso, secondo il ricorrente, il credito sarebbe rimasto soggetto al precedente termine quinquennale. Tuttavia il ricorso non chiariva né dimostrava che la controversia rientrasse nell'ambito di rapporti conclusi mediante moduli o formulari ex art. 1342 c.c., unico caso in cui sarebbe stata ammessa l'impugnazione con appello ordinario della sentenza del giudice di pace secondo equità.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che la sentenza del giudice di pace, resa su domanda di accertamento della prescrizione di un credito di modesto valore, era stata pronunciata nell'esercizio della giurisdizione equitativa necessaria; pertanto il rimedio ordinario era l'appello a motivi limitati ex art. 339, comma 3, c.p.c., non il ricorso immediato per cassazione. Poiché il ricorrente non aveva allegato e provato che la causa riguardasse un contratto concluso mediante moduli o formulari ex art. 1342 c.c., il ricorso risultava proposto contro una decisione non direttamente ricorribile per cassazione. Nessuna pronuncia sulle spese, perché l'intimato non si è difeso; è stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Il motivo di ricorso era formalmente incardinato sulla violazione e falsa applicazione di legge, ma la Corte non è entrata nel merito della censura perché ha ritenuto il ricorso inammissibile per inidoneità del mezzo impugnatorio.

  • art. 339 c.p.c.

    Le sentenze del giudice di pace pronunciate secondo equità sono appellabili solo per specifici vizi; fuori da tali ipotesi non sono direttamente ricorribili per cassazione.

  • art. 113, comma 2, c.p.c.

    Le cause di valore non eccedente il limite previsto sono decise dal giudice di pace secondo equità; da ciò deriva il regime impugnatorio speciale.

  • art. 1342 c.c.

    Costituisce l'eccezione rilevante: se la controversia deriva da contratti conclusi mediante moduli o formulari, il regime dell'appello limitato non opera secondo la ricostruzione richiamata dalla Corte.

  • art. 12 disp. prel. c.c.

    Il ricorrente lo invocava per sostenere l'interpretazione letterale della norma sulla prescrizione biennale, ma la Corte non ha esaminato il merito della questione.

  • art. 11 disp. prel. c.c.

    Il ricorrente lo invocava per escludere l'applicazione retroattiva della disciplina sopravvenuta; la Corte non ha deciso sul punto per difetto del mezzo di impugnazione.

  • art. 1, comma 4, L. 205/2017

    Richiamato come disposizione che prevede per i contratti di fornitura del servizio idrico la prescrizione in due anni del diritto al corrispettivo.

  • art. 1, comma 10, L. 205/2017

    Stabilisce che le disposizioni sulla prescrizione biennale si applicano alle fatture la cui scadenza è successiva al 1° gennaio 2020 per il settore idrico.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    La Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, L. 228/2012

    Norma richiamata quale fonte dell'obbligo di ulteriore contributo unificato nei casi previsti.

Massime di principio

  • Le sentenze del giudice di pace rese nell'ambito della giurisdizione equitativa necessaria, quando la causa ha valore non superiore al limite legale, non sono direttamente ricorribili per cassazione: il mezzo ordinario esperibile è l'appello a motivi limitati.
  • Per stabilire se la sentenza del giudice di pace sia soggetta al regime dell'equità necessaria occorre avere riguardo al valore della causa e non al contenuto della decisione.
  • L'eccezione al regime dell'appello limitato va allegata e provata dalla parte che impugna, quando intenda sostenere che la controversia rientrava in un'ipotesi sottratta alla giurisdizione equitativa necessaria, come i contratti conclusi mediante moduli o formulari.
  • Se il provvedimento impugnato è una sentenza equitativa appellabile con rimedi speciali, il ricorso per cassazione è inammissibile per difetto del corretto mezzo di impugnazione, salvo che il sistema normativo preveda diversamente.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

Testo integrale

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