Sentenza n. 1197/2026 - Milano, Sezione 3
per l'annullamento previa sospensiva della nota di archiviazione della domanda Protocollo n. -OMISSIS- di accesso alla procedura Flussi volta al rilascio del permesso soggiorno per motivi di lavoro emessa dalla Prefettura U.T.G. di Milano notificato il 02.12.2025 e comunicata in pari data e di ogni altro atto preordinato, prodromico, connesso, dipendente e/o conseguente, comunque lesivo della posizione del ricorrente ancorché non comunicato al ricorrente e di cui egli non sia a conoscenza;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: nota di archiviazione della domanda di accesso alla procedura Flussi per il rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, adottata per mancata conferma del nulla osta entro il termine previsto
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la nota con cui la Prefettura di Milano ha archiviato il procedimento dopo il rilascio del nulla osta all'ingresso per lavoro subordinato, deducendo violazione di legge ed eccesso di potere. L'archiviazione era stata disposta perché il datore di lavoro non aveva confermato la richiesta di nulla osta entro sette giorni dalla comunicazione della conclusione degli accertamenti sulla domanda di visto. L'Amministrazione aveva inviato la comunicazione il 24 novembre 2025 e, non essendo intervenuta la conferma entro il 1° dicembre 2025, aveva archiviato l'istanza il 2 dicembre 2025. Il ricorrente ha contestato anche la mancata comunicazione dei motivi ostativi e le modalità di comunicazione tramite portale informatico. In giudizio risultava che il tentativo di conferma era stato effettuato soltanto il 2 dicembre 2025, quindi oltre la scadenza del termine.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso con sentenza semplificata ex art. 60 c.p.a. Ha ritenuto applicabile l'art. 22, comma 5-quinquies, d.lgs. n. 286/1998 nel testo vigente ratione temporis, secondo cui il datore di lavoro deve confermare la richiesta di nulla osta entro sette giorni dalla comunicazione della conclusione degli accertamenti sulla domanda di visto; in mancanza, la richiesta si intende rifiutata e il nulla osta eventualmente già rilasciato è revocato. Il termine è stato qualificato come perentorio, in ragione degli effetti automatici collegati alla sua scadenza. La Prefettura ha quindi legittimamente archiviato il procedimento dopo la mancata conferma entro il 1° dicembre 2025. La mancata comunicazione dei motivi ostativi non ha determinato una violazione sostanziale delle garanzie partecipative, poiché il ricorrente non ha indicato neppure in giudizio un impedimento di forza maggiore idoneo a giustificare il ritardo; il tentativo di conferma era stato comunque compiuto soltanto il 2 dicembre. È stata inoltre ritenuta legittima la trasmissione delle comunicazioni tramite il portale informatico previsto dalla legge. Le spese di lite sono state compensate tra le parti.
Norme richiamate
art. 22, comma 5-quinquies, d.lgs. n. 286/1998
Il datore di lavoro è tenuto a confermare la richiesta di nulla osta al lavoro allo sportello unico per l'immigrazione entro sette giorni dalla comunicazione di avvenuta conclusione degli accertamenti di rito sulla domanda di visto di ingresso presentata dal lavoratore. In assenza di conferma entro il suddetto termine, la richiesta si intende rifiutata e il nulla osta, ove già rilasciato, è revocato. … Le comunicazioni tra l'ufficio consolare e lo sportello unico per l'immigrazione avvengono esclusivamente tramite il portale informatico per la gestione delle domande di visto di ingresso in Italia
Il termine di sette giorni per la conferma della richiesta di nulla osta è perentorio; la sua inosservanza produce automaticamente il rifiuto della richiesta e la revoca del nulla osta già rilasciato. Le comunicazioni effettuate tramite il portale informatico previsto dalla disposizione sono idonee.
Consente la decisione in forma semplificata all'esito della camera di consiglio cautelare quando il contraddittorio è integro, le questioni sono esaustivamente trattate ed è decorso il termine previsto per la definizione del giudizio.
La mancata comunicazione dei motivi ostativi non comporta, nel caso concreto, l'illegittimità dell'atto, poiché le garanzie partecipative devono essere valutate in senso sostanziale e non sono stati dedotti elementi idonei a giustificare il mancato rispetto del termine.
Massime di principio
- Il termine entro il quale il datore di lavoro deve confermare la richiesta di nulla osta al lavoro, decorrente dalla comunicazione della conclusione degli accertamenti sulla domanda di visto, ha natura perentoria quando la legge collega espressamente alla sua scadenza il rifiuto della richiesta e la revoca del nulla osta già rilasciato.
- La mancata conferma tempestiva della richiesta di nulla osta determina automaticamente il rifiuto della richiesta e la revoca del nulla osta eventualmente già rilasciato, senza che l'Amministrazione disponga di un margine discrezionale per mantenere aperto il procedimento.
- La mancata comunicazione dei motivi ostativi non determina necessariamente l'illegittimità dell'archiviazione: le garanzie partecipative devono essere valutate in concreto e il ricorrente deve indicare elementi effettivi, quale un impedimento di forza maggiore, che avrebbero potuto condurre a una diversa conclusione procedimentale.
- Quando la disciplina stabilisce che le comunicazioni tra l'ufficio consolare e lo sportello unico per l'immigrazione avvengano esclusivamente tramite il portale informatico dedicato, l'Amministrazione può legittimamente utilizzare tale canale per la comunicazione rilevante ai fini della decorrenza del termine.
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