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Sentenza

Sentenza n. 556/2026 - Torino, Sezione 3

per l'ottemperanza quanto al ricorso n. 2947 del 2025: Per l'esecuzione della sentenza n. 359/2024 - RG n. 90/2024, pubblicata in data 04/10/2024, emessa dal Tribunale di Asti, Sezione lavoro, nella persona del Giudice Dott.ssa Ivana Lo Bello, notificata in data 14.10.2024 e passata in giudicato come da certificato della cancelleria del Tribunale di Asti del 28 maggio 2025. ordinare l'ottemperanza al MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO della sentenza suddetta, prescrivendo le relative modalità, anche mediante la determinazione del contenuto del provvedimento amministrativo o l'emanazione dello stesso in luogo dell'amministrazione disponendo l'accredito di euro GUIDOLIN ELISA Euro 3.000,00; MARELLO NADIA Euro 2.500,00 oltre interessi e rivalutazione come per legge, il tutto secondo le modalità previste dal titolo esecutivo, previo compimento di tutti gli atti necessari ad assicurare il pagamento in favore della parte ricorrente derivanti dalla disposizione di cui al D.L. 112/2008 art. 78 e succ. decreti di attuazione; b) nominare, per il caso di ulteriore inadempimento, un commissario ad acta affinché provveda in via sostitutiva; c) fissare il termine di 30 gg all'ente per provvedere e fissare, ex art. 114, co. 4, lett. e), c.p.a., la somma di denaro dovuta dalla resistente per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato; c) con vittoria di spese e compensi professionali, compreso il rimborso del contributo unificato, il tutto con distrazione in favore del procuratore antistatario. quanto al ricorso n. 3315 del 2025: Per l'esecuzione della sentenza n. 69/2024 - RG n. 511/2023, pubblicata in data 22/03/2024, emessa dal Tribunale di Asti, Sezione lavoro, nella persona del Giudice Dott.ssa Ivana Lo Bello, notificata in data 05.10.2024 e passata in giudicato come da certificato della cancelleria del Tribunale di Asti del 13 ottobre 2025 e per ordinare l'ottemperanza al MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO della sentenza suddetta, prescrivendo le relative modalità, anche mediante la determinazione del contenuto del provvedimento amministrativo o l'emanazione dello stesso in luogo dell'amministrazione disponendo l'accredito di euro • NERETTI ERIKA Euro1.500,00; • NIGRA CRISTINA Euro 2.000,00 • PASSARINO ANDREA FRANCESCO Euro 4.000,00 oltre interessi e rivalutazione come per legge, il tutto secondo le modalità previste dal titolo esecutivo, previo compimento di tutti gli atti necessari ad assicurare il pagamento in favore della parte ricorrente derivanti dalla disposizione di cui al D.L. 112/2008 art. 78 e succ. decreti di attuazione; b) per nominare, per il caso di ulteriore inadempimento, un commissario ad acta affinché provveda in via sostitutiva; c) per fissare il termine di 30 gg all'ente per provvedere e fissare, ex art. 114, co. 4, lett. e), c.p.a., la somma di denaro dovuta dalla resistente per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato; c) con vittoria di spese e compensi professionali, compreso il rimborso del contributo unificato, il tutto con distrazione in favore del procuratore antistatario. quanto al ricorso n. 3520 del 2025: Per l'esecuzione della sentenza n. 223/2023 - RG n. 236/2023 pubblicata in data 05/07/2023, emessa dal Tribunale di Asti, Sezione lavoro, nella persona del Giudice Dott.ssa Ivana Lo Bello, notificata in data 17.07.2023 e passata in giudicato come da certificato della cancelleria del Tribunale di Asti del 13 maggio 2025 e per ordinare l'ottemperanza al MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO della sentenza suddetta, prescrivendo le relative modalità, anche mediante la determinazione del contenuto del provvedimento amministrativo o l'emanazione dello stesso in luogo dell'amministrazione disponendo l'accredito di euro · BO SELENA LUISA Euro 3.000,00 · BOSCHIS ROBERTO Euro 3.000,00 · BRAGA TOMMASO Euro 2.000,00 oltre interessi e rivalutazione come per legge, il tutto secondo le modalità previste dal titolo esecutivo, previo compimento di tutti gli atti necessari ad assicurare il pagamento in favore della parte ricorrente derivanti dalla disposizione di cui al D.L. 112/2008 art. 78 e succ. decreti di attuazione; b) per nominare, per il caso di ulteriore inadempimento, un commissario ad acta affinché provveda in via sostitutiva; c) per fissare il termine di 30 gg all'ente per provvedere e fissare, ex art. 114, co. 4, lett. e), c.p.a., la somma di denaro dovuta dalla resistente per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato; c) con vittoria di spese e compensi professionali, compreso il rimborso del contributo unificato, il tutto con distrazione in favore del procuratore antistatario. quanto al ricorso n. 15 del 2026: Per l'esecuzione della sentenza n. 246/2023 - RG n. 418/2023, pubblicata in data 21/07/2023, emessa dal Tribunale di Asti, Sezione lavoro, nella persona del Giudice Dott.ssa Elisabetta Antoci, notificata in data 08.05.2024 e passata in giudicato come da certificato della cancelleria del Tribunale di Asti del 24 ottobre 2025, prescrivendo le relative modalità, anche mediante la determinazione del contenuto del provvedimento amministrativo o l'emanazione dello stesso in luogo dell'amministrazione disponendo l'accredito di euro • GABALLO PAOLA Euro 2500,00; • GUGLIELMINETTI LUCIA Euro 1500,00; • INGROSSO LAURA Euro 2000,00 oltre interessi e rivalutazione come per legge, il tutto secondo le modalità previste dal titolo esecutivo, previo compimento di tutti gli atti necessari ad assicurare il pagamento in favore della parte ricorrente derivanti dalla disposizione di cui al D.L. 112/2008 art. 78 e succ. decreti di attuazione; b) nominare, per il caso di ulteriore inadempimento, un commissario ad acta affinché provveda in via sostitutiva; c) fissare il termine di 30 gg all'ente per provvedere e fissare, ex art. 114, co. 4, lett. e), c.p.a., la somma di denaro dovuta dalla resistente per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato; c) con vittoria di spese e compensi professionali, compreso il rimborso del contributo unificato, il tutto con distrazione in favore del procuratore antistatario. quanto al ricorso n. 16 del 2026: Per l'esecuzione della sentenza n. 108/2024 - RG n. 266/2023, pubblicata in data 17/04/2024, emessa dal Tribunale di Asti, Sezione lavoro, nella persona del Giudice Dott.ssa Ivana Lo Bello, notificata in data 28.09.2024 e passata in giudicato come da certificato della cancelleria del Tribunale di Asti del 16 dicembre 2025. ordinare l'ottemperanza al MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO della sentenza suddetta, prescrivendo le relative modalità, anche mediante la determinazione del contenuto del provvedimento amministrativo o l'emanazione dello stesso in luogo dell'amministrazione disponendo l'accredito di euro • CORDERO ANGELICA Euro 2500,00; • FIORELLI KETTJ Euro 2500,00; oltre interessi e rivalutazione come per legge, il tutto secondo le modalità previste dal titolo esecutivo, previo compimento di tutti gli atti necessari ad assicurare il pagamento in favore della parte ricorrente derivanti dalla disposizione di cui al D.L. 112/2008 art. 78 e succ. decreti di attuazione; b) nominare, per il caso di ulteriore inadempimento, un commissario ad acta affinché provveda in via sostitutiva; c) fissare il termine di 30 gg all'ente per provvedere e fissare, ex art. 114, co. 4, lett. e), c.p.a., la somma di denaro dovuta dalla resistente per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato; c) con vittoria di spese e compensi professionali, compreso il rimborso del contributo unificato, il tutto con distrazione in favore del procuratore antistatario.

Giustizia amministrativa202600016

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione di sentenze del Tribunale di Asti, Sezione lavoro, passate in giudicato, relative al pagamento di somme dovute mediante accredito sulla carta del docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docenti creditori)

Prevale il privato

La controversia

Sono stati proposti cinque ricorsi riuniti per l'ottemperanza a sentenze del Tribunale di Asti, Sezione lavoro, notificate al Ministero dell'Istruzione e del Merito e passate in giudicato. I ricorrenti hanno dedotto l'inadempimento dell'Amministrazione e chiesto il pagamento delle somme liquidate dai titoli giudiziali, oltre interessi e rivalutazione, mediante il compimento degli atti necessari all'accredito sulla carta del docente. Hanno inoltre chiesto la fissazione di un termine per l'adempimento, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la determinazione di una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a. Il Ministero si è costituito opponendosi formalmente. Il TAR ha verificato che le sentenze erano state prodotte in copia attestata conforme all'originale ai fini dell'art. 475 c.p.c., che erano state notificate mediante PEC presso il domicilio reale del Ministero, che era decorso inutilmente il termine previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996 e che non vi era contestazione circa l'omessa ottemperanza.

La decisione

Il TAR ha accolto tutte le domande di ottemperanza. Ha ordinato al Ministero di dare esecuzione alle sentenze e di pagare le somme ivi liquidate entro sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa della sentenza o, se anteriore, dalla sua notificazione. Per il caso di ulteriore inadempimento ha nominato quale commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega, attribuendogli il compito di provvedere al pagamento entro ulteriori sessanta giorni dalla comunicazione dell'inottemperanza, a carico e spese dell'Amministrazione. Ha posto a carico dei ricorrenti l'obbligo di comunicare al commissario il proprio codice fiscale entro sette giorni dalla comunicazione amministrativa della sentenza. Ha fissato una penalità di mora, ai sensi dell'art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a., nella misura degli interessi legali sulle somme dovute. La penalità decorre dalla notificazione della sentenza al Ministero e cessa con l'adempimento spontaneo, anche tardivo, oppure con l'efficacia della nomina del commissario ad acta. Il compenso del commissario è stato ritenuto compreso nella retribuzione dell'Amministrazione di appartenenza. Il Ministero è stato condannato, per ciascun ricorso, al pagamento di 800 euro per compensi professionali, oltre accessori, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario, nonché alla refusione del contributo unificato. La Segreteria è stata incaricata di trasmettere i fascicoli alla Procura regionale della Corte dei conti per il Lazio per gli accertamenti di competenza.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    art. 114, comma 4, lettera e)

    Consente al giudice dell'ottemperanza di fissare una somma dovuta per ogni violazione o inosservanza successiva o per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato; nel caso concreto la penalità è stata determinata nella misura degli interessi legali sulle somme dovute.

  • art. 14, comma 1, d.l. 669/1996

    art. 14 co. 1 del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669

    Il decorso infruttuoso del termine previsto dalla disposizione è stato considerato presupposto per la proposizione dell'azione di ottemperanza nei confronti dell'Amministrazione debitrice.

  • art. 475 c.p.c.

    La produzione della sentenza in copia attestata conforme all'originale è stata ritenuta idonea ai fini dell'esecuzione del titolo giudiziale.

  • art. 93 c.p.c.

    Ha consentito la distrazione delle spese di lite in favore del difensore dichiaratosi antistatario.

  • art. 78 d.l. 112/2008

    D.L. 112/2008 art. 78 e successivi decreti di attuazione

    È richiamato nelle domande dei ricorrenti quale disciplina di riferimento per il compimento degli atti necessari all'accredito degli importi dovuti sulla carta del docente.

Massime di principio

  • L'azione di ottemperanza è accoglibile quando il ricorrente produca il titolo giudiziale in copia attestata conforme, dimostri la notificazione all'Amministrazione soccombente, il passaggio in giudicato e il decorso infruttuoso del termine previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, in presenza di un'inadempienza non contestata.
  • Nel giudizio di ottemperanza relativo a un'obbligazione pecuniaria derivante da un giudicato, il giudice può ordinare all'Amministrazione di eseguire il titolo entro un termine determinato e nominare sin d'ora un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
  • La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a. può essere determinata nella misura degli interessi legali sulle somme dovute dal giudicato; la sua decorrenza può essere fissata dalla notificazione della sentenza di ottemperanza e la sua cessazione collegata all'adempimento spontaneo o all'efficacia della nomina del commissario ad acta.
  • Quando le funzioni commissariali siano affidate a un dipendente pubblico e siano connesse ai compiti istituzionali dell'Amministrazione di appartenenza, il compenso per l'attività di commissario ad acta può ritenersi compreso nella retribuzione già percepita, senza autonoma liquidazione a carico delle parti.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereOnere della prova e principio dispositivo

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