Sentenza n. 555/2026 - Torino, Sezione 1
per l'accertamento “del silenzio della P.A. sulla richiesta delle misure di accoglienza, con condanna all'adempimento ed al risarcimento del danno per mancata accoglienza della ricorrente, richiedente asilo; in subordine, per l'annullamento - dei provvedimenti del -OMISSIS- e del -OMISSIS-, con condanna ad assicurare le misure di accoglienza in favore della ricorrente ed al risarcimento del danno per mancata accoglienza della richiedente asilo; - di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali”;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio dell'Amministrazione sulla richiesta di misure di accoglienza e, in subordine, provvedimenti ostativi all'accoglienza
Esito
La controversia
La ricorrente ha chiesto l'accertamento del silenzio dell'Amministrazione sulla domanda di accesso alle misure di accoglienza, con condanna dell'Amministrazione all'adempimento e al risarcimento del danno derivante dalla mancata accoglienza. In subordine, ha domandato l'annullamento di due provvedimenti amministrativi, i cui estremi e contenuti sono oscurati nel testo, nonché la condanna dell'Amministrazione ad assicurare l'accoglienza e al risarcimento del danno. Nel corso del giudizio, a seguito dell'ordinanza cautelare n. 26/2026, la Prefettura ha inserito la ricorrente e la figlia neonata in una struttura di accoglienza. La difesa della ricorrente ha quindi chiesto la cessazione della materia del contendere limitatamente alla domanda avverso il silenzio, insistendo sulla domanda risarcitoria e sulle spese di lite.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere sulla domanda proposta avverso il silenzio, poiché, dopo l'ordinanza cautelare, l'Amministrazione ha disposto l'inserimento della ricorrente e della figlia neonata nella struttura di accoglienza, realizzando l'utilità sostanziale richiesta con tale domanda. Il giudizio non è stato definito quanto alla domanda risarcitoria: ai sensi dell'art. 117, comma 6, c.p.a., il Collegio ha convertito il rito camerale in rito ordinario e ha disposto la trattazione della domanda risarcitoria in udienza pubblica. La regolazione delle spese è stata riservata alla decisione definitiva. La sentenza è pertanto non definitiva.
Norme richiamate
art. 34, comma 5, c.p.a.
Consente di dichiarare la cessazione della materia del contendere quando, nel corso del giudizio, la pretesa sostanziale oggetto della domanda viene integralmente soddisfatta.
art. 117, comma 6, c.p.a.
Consente la conversione del rito camerale in rito ordinario per la trattazione della domanda risarcitoria proposta nell'ambito del giudizio sul silenzio.
art. 36, comma 2, c.p.a.
Richiamato dal provvedimento quale disposizione processuale applicabile, senza che dal testo emerga una specifica interpretazione ulteriore.
art. 6, paragrafo 1, lettera f), Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato ai fini dell'oscuramento dei dati personali nella diffusione del provvedimento.
art. 9, paragrafi 2 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato ai fini della protezione dei dati relativi alla salute.
art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale base normativa per l'oscuramento delle generalità e dei dati personali nella diffusione della pronuncia.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
Richiamato in materia di trattamento e diffusione di dati relativi alla salute.
Massime di principio
- Quando, nel corso di un giudizio avverso il silenzio, l'Amministrazione adotta una condotta che soddisfa integralmente la pretesa sostanziale fatta valere con l'azione, il giudice dichiara la cessazione della materia del contendere limitatamente a tale domanda ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a.
- La sopravvenuta soddisfazione della pretesa relativa all'accoglienza non determina automaticamente la definizione della domanda risarcitoria fondata sul precedente ritardo o rifiuto dell'Amministrazione: tale domanda conserva autonomia e deve essere trattata secondo il rito e le forme processuali proprie.
- Nel giudizio sul silenzio, quando sia proposta anche una domanda risarcitoria, il giudice può convertire il rito camerale in rito ordinario e fissare un'udienza pubblica per la sua trattazione, ai sensi dell'art. 117, comma 6, c.p.a.
- La cessazione della materia del contendere su una domanda non comporta necessariamente la definizione delle spese di lite, che possono essere riservate alla decisione definitiva quando restino pendenti altre domande.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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