Sentenza n. 541/2026 - Venezia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR, sentite le parti ai sensi dell’art. 60 c.p.a., ha definito il giudizio con sentenza in forma semplificata. Ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, poiché le misure impugnate avevano esaurito i loro effetti e il ricorrente non aveva più interesse a ottenere una pronuncia di annullamento. Le spese di giudizio sono state compensate in considerazione della particolarità della vicenda.
Atto impugnato: Provvedimento amministrativo dell’autorità di pubblica sicurezza, prot. Anticrimine/2025/125 dell’11 gennaio 2024, relativo a fatti dell’8 gennaio 2024
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione di pubblica sicurezza)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente aveva proposto domanda di annullamento del provvedimento amministrativo impugnato e degli atti presupposti, connessi e consequenziali. Nel corso del giudizio, con memoria depositata il 23 febbraio 2026, ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, rilevando che le misure impugnate avevano ormai esaurito i propri effetti.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse
La sopravvenuta carenza di interesse, determinata dall’esaurimento degli effetti delle misure impugnate, comporta la definizione del giudizio mediante declaratoria di improcedibilità.
art. 60 c.p.a.
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.
Consente la definizione della controversia con sentenza in forma semplificata, previa audizione delle parti, quando ne ricorrono i presupposti.
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio di annullamento, gli effetti dell’atto impugnato si sono integralmente esauriti e il ricorrente dichiara di non avere più interesse alla decisione, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
- La sopravvenuta carenza di interesse può essere dichiarata con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a., previa audizione delle parti.
- La particolare natura della vicenda può giustificare la compensazione integrale delle spese di giudizio.
Come è indicizzato
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