Sentenza n. 542/2026 - Venezia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento della Questura di Padova prot. Anticrimine/2025/127 dell’11 gennaio 2024, riferito a fatti dell’8 gennaio 2024, e atti connessi
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione emanante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento amministrativo adottato dalla Questura di Padova, chiedendone l’annullamento insieme agli atti presupposti, connessi e consequenziali. Il testo della sentenza non espone i motivi di illegittimità dedotti. Nel corso del giudizio, con memoria del 23 febbraio 2026, il ricorrente ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, rilevando che le misure impugnate avevano ormai esaurito i propri effetti. Ha tuttavia chiesto la liquidazione delle spese a proprio favore, sostenendo, ai fini della soccombenza virtuale, la possibile fondatezza del ricorso.
La decisione
Il TAR ha definito il giudizio con sentenza in forma semplificata, dopo aver sentito le parti ai sensi dell’art. 60 c.p.a., dichiarando il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. La decisione è motivata dall’esaurimento degli effetti delle misure impugnate, che rendeva non più attuale l’interesse alla pronuncia di annullamento. Il Collegio non ha esaminato nel merito i motivi di ricorso né ha proceduto a una valutazione della soccombenza virtuale richiesta dal ricorrente. Le spese di giudizio sono state compensate, in considerazione della particolarità della vicenda e della rilevata inoppugnabilità della misura, pur a fronte della sua minore durata rideterminata dall’Amministrazione.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
improcedibilità per sopravvenuta carenza d’interesse
La sopravvenuta perdita dell’interesse attuale alla decisione, determinata dall’esaurimento degli effetti della misura impugnata, comporta la dichiarazione di improcedibilità del ricorso.
art. 60 c.p.a.
sentenza in forma semplificata
Consente la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, previo rituale avviso alle parti, quando ne ricorrono i presupposti.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata
Ha costituito la base normativa, insieme all’art. 9, paragrafo 1, del GDPR, per disporre l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata
È richiamato quale ulteriore presupposto per l’oscuramento dei dati identificativi della parte.
Massime di principio
- Quando gli effetti del provvedimento impugnato si sono integralmente esauriti e il ricorrente non conserva un interesse concreto e attuale alla pronuncia di annullamento, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
- La dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse impedisce, in assenza di specifiche ulteriori statuizioni, l’esame nel merito dei motivi di ricorso e della fondatezza sostanziale dell’impugnazione.
- La richiesta di liquidazione delle spese sulla base della soccombenza virtuale non impone al giudice di esaminare nel merito il ricorso quando il giudizio è divenuto improcedibile; le spese possono essere compensate in ragione della particolarità della vicenda.
- Il giudice amministrativo può definire il giudizio con sentenza in forma semplificata, ai sensi dell’art. 60 c.p.a., quando la causa è divenuta improcedibile e le parti siano state previamente avvisate della possibile definizione immediata.
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