Sentenza n. 557/2026 - Torino, Sezione 3
per ordinare, previa nomina di un commissario ad acta, e, ove ritenuto opportuno e non sussistano ragioni ostative, fissazione di una somma di denaro dovuta dal resistente per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato ex art. 114, n. 4, lett. e), al Ministero dell'Istruzione e del Merito, entro il termine congruo che piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, di dare esatta ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Novara - sezione Lavoro n. 118/25 nel procedimento contrassegnato con rg lavoro n. 709/2024, pubblicata in data 08/05/2025, notificata in copia attestata conforme ex art. 475 c.p.c. in data 13/05/2025, passata in giudicato, provvedendo “a consegnare la “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado” di cui all'art. 1, comma 121, l. n. 107/2015, con accredito sulla stessa di un importo nominale, spendibile nelle forme e con le finalità di cui alla suddetta normativa, pari a euro 500 per ALVINO NATALINA ANGELA. oltre rivalutazione e interessi, questi ultimi da portarsi in detrazione dalle somme eventualmente spettanti a ristoro del maggior danno da svalutazione monetaria”, corrispondente all'anno scolastico 2023/2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Novara, sezione Lavoro, che aveva ordinato l'attribuzione della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, con accredito di 500 euro per l'anno scolastico 2023/2024
Esito
Favorevole al ricorrente (docente pubblico)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso un giudizio di ottemperanza, chiedendo, ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., l'ordine al Ministero dell'Istruzione e del Merito di dare esatta esecuzione alla sentenza passata in giudicato del Tribunale di Novara, sezione Lavoro, mediante consegna della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente e accredito dell'importo nominale di 500 euro, oltre rivalutazione e interessi, nonché la nomina di un commissario ad acta e, se ritenuto opportuno, la fissazione di una somma dovuta per ogni violazione, inosservanza o ritardo nell'esecuzione del giudicato.
La decisione
Nel corso del giudizio il Ministero ha depositato documentazione dalla quale risultava l'avvenuta esecuzione di quanto disposto dalla sentenza oggetto dell'ottemperanza. Il TAR ha pertanto dichiarato cessata la materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a. Le spese sono state poste a carico del Ministero, poiché l'adempimento è intervenuto solo dopo la proposizione del ricorso. Le spese, liquidate in 800 euro oltre accessori di legge, sono state distratte in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Norme richiamate
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
fissazione di una somma di denaro dovuta dal resistente per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato
La ricorrente ha invocato i poteri del giudice dell'ottemperanza, chiedendo anche la possibile fissazione di una somma coercitiva per violazioni o ritardi nell'esecuzione del giudicato; la sentenza non ha dovuto esaminare nel merito tale richiesta, essendo intervenuto l'adempimento.
art. 34, comma 5, c.p.a.
cessazione della materia del contendere
L'avvenuta esecuzione, nel corso del giudizio, dell'obbligo imposto dal titolo giudiziale ha determinato la cessazione della materia del contendere.
art. 1, comma 121, l. n. 107/2015
Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado
Costituisce la base normativa del beneficio oggetto della sentenza del giudice ordinario da eseguire, consistente nella Carta elettronica con accredito dell'importo nominale di 500 euro.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, l'integrale esecuzione del giudicato da parte dell'amministrazione durante il processo determina la cessazione della materia del contendere, poiché viene meno l'interesse attuale alla prosecuzione della domanda esecutiva.
- Quando l'amministrazione adempie al giudicato soltanto dopo la proposizione del ricorso per ottemperanza, la cessazione della materia del contendere non esclude la condanna dell'amministrazione alle spese di lite, in applicazione del criterio della soccombenza virtuale o della causalità della lite.
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