Cassazione Penale, Sentenza n. 47765/2023 del 29/11/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso in cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale del Riesame di Catanzaro che aveva confermato la custodia cautelare in carcere nei confronti di Arcudi, indagato per tentata estorsione pluriaggravata ai danni di Iannibelli Vincenzo. I difensori deducono vizi di motivazione per avere il Tribunale valorizzato solo le dichiarazioni della persona offesa senza valutare i criteri giurisprudenziali relativi all'aggravante "metodo mafioso" (art. 416‑bis), contestano la sussistenza della minaccia ai sensi dell'art. 629 c.p., lamentano giudizio congetturale sul concorso morale dell'indagato e criticano la valutazione sulle esigenze cautelari (sostegno della misura in carcere nonostante lo sgombero degli animali e l'assenza di interferenze da parte di Arcudi), chiedendo misure meno afflittive.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i giudizi di merito sulla sussistenza dei gravi indizi e sulle esigenze cautelari siano prerogativa del giudice di merito e che il ricorso non evidenziasse una mancanza o manifesta illogicità della motivazione ai sensi dell'art. 606 co.1 lett. e) c.p.p. Ha confermato la legittimità della valutazione del Tribunale del Riesame, che aveva valorizzato le dichiarazioni della persona offesa e i contatti tra Arcudi e soggetti ritenuti collegati alla criminalità organizzata, nonché l'organizzazione dell'incontro con la vittima. Ha precisato che la minaccia può essere palese o larvata/indiretta e va valutata ex ante, per la sua idoneità a ledere la libertà di autodeterminazione, indipendentemente dalla reazione effettiva della vittima. L'aggravante del "metodo mafioso" può ritenersi sussistente anche in assenza di prova dell'esistenza dell'associazione, se la condotta richiama alla vittima la forza intimidatrice tipica del vincolo associativo. Sostiene inoltre la congruità della motivazione sulle esigenze cautelari richiamando la presunzione di cui all'art. 275 co.3 c.p.p. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al pagamento di Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende; la decisione va trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.
Limita la cassazione alla verifica della mancanza o della manifesta illogicità della motivazione; i profili di merito (valutazione degli indizi e delle esigenze cautelari) sono di norma riservati ai giudici di merito.
La minaccia ai fini dell'estorsione può essere anche larvata o indiretta; va valutata ex ante per la sua idoneità a ingenerare timore, non è necessario che la vittima si sia effettivamente sentita intimidita.
art. 416‑bis c.p. (aggravante "metodo mafioso")
L'aggravante si configura quando la violenza o la minaccia richiamano alla vittima la forza intimidatrice tipica del vincolo associativo; non è necessario dimostrare l'effettiva esistenza di un'associazione mafiosa, basta che il fatto evochi tale contesto nella percezione della vittima.
Richiamata per sostenere la valutazione sulla pericolosità e la probabilità di reiterazione del reato: consente una presunzione limitata nella valutazione delle esigenze cautelari basata sugli elementi del fatto e della personalità dell'imputato.
art. 274, comma 1, lett. c) c.p.p.
Norma che disciplina la misura cautelare per il pericolo di reiterazione del reato; la valutazione della concretezza e attualità del pericolo è demandata al giudice e richiede una prognosi fondata sulle condizioni personali e sulle modalità del fatto.
Prevede la condanna alle spese processuali per la parte che propone ricorso dichiarato inammissibile; applicata per la condanna alle spese e all'ammenda equitativamente fissata.
art. 94, comma 1‑ter, disposizioni di attuazione c.p.p.
Disposizione richiamata per l'obbligo di trasmettere copia della decisione al direttore dell'istituto penitenziario, al fine delle comunicazioni dovute a eventuali effetti sul regime detentivo.
Massime di principio
- La Cassazione non rivede i fatti né i concreti convincimenti dei giudici di merito salvo che la motivazione sia mancante o manifestamente illogica: i ricorsi che rimettono in sostanza la valutazione dei gravi indizi o delle esigenze cautelari sono spesso inammissibili.
- La minaccia ai fini dell'estorsione può essere implicita o "larvata"; la sua idoneità va valutata ex ante sulla base della percezione che poteva avere la vittima, e non dipende dall'effettiva intimidazione manifestata.
- L'aggravante del "metodo mafioso" può essere applicata senza la prova di una associazione mafiosa formale, quando la condotta o le espressioni usate evocano nella vittima la forza intimidatrice tipica di un vincolo associativo.
- La mera sopravvenienza di atti (es. lo sgombero degli animali) non elimina automaticamente la valutazione del rischio di reiterazione: è necessario dimostrare che tali eventi annullino concretamente e attualmente il periculum libertatis.
- Per contestare con successo la custodia cautelare in sede di cassazione occorre individuare specifiche carenze o incongruenze logiche nella motivazione del giudice di merito, non limitarsi a riproporre una diversa lettura del materiale probatorio.
- In sede cautelare è rilevante la rete di contatti e gli incontri organizzati: elementi indiziari relativi a relazioni e modalità operative possono giustificare la misura se motivati adeguatamente dal giudice.
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