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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26073/2025 del 24/09/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia riguarda la richiesta di riconoscimento dell'assegno per il nucleo familiare da parte di un cittadino extracomunitario con permesso di soggiorno CE per lungo soggiornanti, con nucleo familiare residente nel Paese di provenienza. Il Tribunale aveva rigettato la domanda per mancanza di prova del reddito del nucleo familiare e la Corte d'appello aveva confermato il rigetto. In cassazione il ricorrente deduceva: (1) violazione dell'art. 2 del d.l. n. 69/1988 conv. in l. n. 153/1988, dell'art. 12 preleggi e dei principi della direttiva 2003/109/CE, sostenendo che il reddito del nucleo familiare sarebbe solo un fattore di calcolo della prestazione e che non sarebbe necessaria l'autocertificazione, con conseguente disparità di trattamento rispetto ai cittadini UE; (2) violazione dell'art. 2697 c.c. e degli artt. 115 e 421 c.p.c., per omessa considerazione della richiesta di deposito di certificazione reddituale (Mod. 730) e della relativa produzione documentale, ritenuta decisiva dal ricorrente.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha aderito alla propria recente giurisprudenza secondo cui, ai fini dell'assegno per il nucleo familiare, il requisito reddituale integra un elemento costitutivo del diritto e la relativa prova incombe su chi domanda la prestazione, potendo essere fornita con ogni mezzo idoneo. Non vi è violazione del principio di parità di trattamento del soggiornante di lungo periodo, perché l'onere probatorio richiesto al ricorrente è quello generale dell'art. 2697 c.c., identico a quello gravante sugli altri aventi diritto. Quanto al secondo motivo, la Corte lo ha dichiarato inammissibile perché diretto a contestare il ragionamento probatorio del merito, privo di trascrizione della richiesta istruttoria e comunque non deducibile nei termini prospettati; l'eventuale omessa pronuncia su un'istanza istruttoria richiederebbe una diversa deduzione ex art. 360, n. 5, c.p.c., con specifica allegazione della decisività del fatto pretermesso. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2 d.l. n. 69/1988

    Il reddito del nucleo familiare è elemento costitutivo del diritto all'assegno per il nucleo familiare, non mero parametro di quantificazione della prestazione.

  • l. n. 153/1988

    Norma di conversione del d.l. n. 69/1988 richiamata quale disciplina dell'assegno per il nucleo familiare.

  • art. 12 preleggi

    Richiamato dal ricorrente come criterio ermeneutico, ma la Corte esclude la censura perché la lettura seguita è coerente con la disciplina della prestazione.

  • direttiva 2003/109/CE

    La Corte esclude che l'interpretazione seguita determini una disparità di trattamento del soggiornante di lungo periodo rispetto ai cittadini UE.

  • art. 11 direttiva 2003/109/CE

    La parità di trattamento riguarda le prestazioni sociali, ma non esonera il richiedente dall'onere di provare i requisiti costitutivi della prestazione secondo la disciplina interna generale.

  • art. 267 TFUE

    Il rinvio pregiudiziale non è ritenuto necessario perché non sussiste il contrasto eurounitario prospettato.

  • art. 2697 c.c.

    La prova del requisito reddituale grava sul richiedente la prestazione; la regola vale in modo uniforme per tutti gli aventi diritto.

  • art. 115 c.p.c.

    La censura è ritenuta non correttamente veicolata, poiché mira a contestare la valutazione delle prove del merito.

  • art. 421 c.p.c.

    L'omessa pronuncia su un'istanza istruttoria non integra di per sé violazione di questa norma; la censura sarebbe eventualmente deducibile nei limiti del vizio di motivazione/dell'omesso esame del fatto decisivo.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    Il motivo è inammissibile anche per mancata trascrizione della richiesta di produzione documentale.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Corrisponde al vizio di violazione o falsa applicazione di legge dedotto per entrambi i motivi.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    È il parametro corretto per censurare, nei limiti consentiti, l'omessa considerazione di un fatto decisivo o di un'istanza istruttoria decisiva.

  • art. 91 c.p.c.

    Fondamento della condanna del ricorrente alle spese del giudizio di legittimità.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Impone, in caso di rigetto del ricorso, il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228/2012

    Norma che ha inserito il comma 1-quater dell'art. 13 d.P.R. n. 115/2002.

Massime di principio

  • Ai fini dell'assegno per il nucleo familiare, il requisito reddituale del nucleo costituisce elemento costitutivo del diritto alla prestazione e deve essere provato dal richiedente.
  • L'onere di provare i presupposti della prestazione assistenziale grava su chi la domanda, senza che la cittadinanza o lo status di soggiornante di lungo periodo determinino un regime probatorio più favorevole rispetto a quello applicabile agli altri aventi diritto.
  • La prova del requisito reddituale può essere fornita con ogni mezzo idoneo, ma la sua mancanza o non concludenza legittima il rigetto della domanda.
  • La censura di omessa considerazione di una richiesta istruttoria non può essere prospettata come violazione degli artt. 115 o 421 c.p.c. se, in sostanza, mira a rimettere in discussione la valutazione di merito delle prove; in cassazione occorre veicolare la doglianza nei limiti del vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. e allegarne la decisività.
  • Il motivo di ricorso che denuncia il mancato esame di documenti deve rispettare l სპეცifica indicazione e trascrizione del contenuto rilevante, altrimenti è inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiProveImpugnazioniSpese di lite
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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