Cassazione Civile, Ordinanza n. 11671/2023 del 04/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (professionista)
La controversia
La controversia nasce dall'opposizione proposta da una società avverso un decreto ingiuntivo emesso in favore di un professionista per euro 29.492,49, relativi a compensi per attività di assistenza e consulenza documentate da tre fatture e da una scrittura ricognitiva del debito. Il tribunale aveva confermato l'ingiunzione ritenendo tardivo il disconoscimento della scrittura; in appello la società aveva insistito sulla mancata prova dell'effettivo svolgimento dell'attività, mentre la corte territoriale aveva respinto il gravame valorizzando i contratti annuali rinnovati, l'annotazione del credito nel giornale di contabilità, un ricorso tributario predisposto nell'interesse della società e diversi messaggi di posta elettronica. In cassazione la società deduceva: 1) violazione degli artt. 2697 e 2709 c.c., sostenendo che, una volta contestato il credito, spettasse al professionista provare compiutamente le singole prestazioni e che l'estratto certificato del libro giornale non avesse valore probatorio; 2) violazione dell'art. 132 n. 4 c.p.c. e dell'art. 111 Cost., per asserita motivazione carente e non specifica in ordine ai documenti e alle e-mail richiamati; 3) violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. in tema di spese.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo osservando che la corte d'appello aveva fondato la decisione su un complesso di elementi documentali e presuntivi: il rinnovo annuale degli incarichi fino al 2013 consentiva di presumere l'effettiva esecuzione dell'attività negli anni precedenti; per il 2013 il credito risultava annotato nel giornale di contabilità, utilizzabile contro l'imprenditore ai sensi dell'art. 2709 c.c., e risultavano altresì agli atti un ricorso tributario e corrispondenza e-mail. È stato poi escluso il vizio di violazione dell'art. 2697 c.c., perché tale norma rileva solo se il giudice attribuisce l'onere della prova alla parte sbagliata, non quando valuta il materiale probatorio e ritiene provato il credito. È stato ritenuto infondato anche il secondo motivo, perché la motivazione della sentenza impugnata non presentava i vizi radicali oggi sindacabili ex art. 360 n. 5 c.p.c.; la censura mirava in realtà a un riesame del merito e della sufficienza della motivazione. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di autonomia, poiché si limitava a chiedere la cassazione delle spese quale conseguenza dell'accoglimento degli altri motivi. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La violazione della norma è configurabile solo quando il giudice ripartisca l'onere della prova tra le parti in modo errato; non quando, sulla base delle risultanze istruttorie, ritenga provato il credito oggetto di contestazione.
Le scritture contabili dell'imprenditore possono fare prova contro di lui; il riferimento comprende non solo i libri obbligatori, ma anche altri documenti contabili idonei a registrare fatti amministrativi dell'impresa, purché dotati di formalità che ne assicurino la provenienza e la funzione contabile.
Il vizio denunciabile in cassazione riguarda solo l'esistenza della motivazione nei casi estremi di mancanza assoluta, motivazione apparente, contrasto irriducibile o motivazione perplessa e incomprensibile, non la mera insufficienza motivazionale.
art. 111 Cost.
La censura sul difetto di motivazione deve misurarsi con i limiti del sindacato di legittimità, non potendo risolversi in una richiesta di rivalutazione del merito.
Le spese seguono la soccombenza; la censura che ne contesti l'applicazione deve investire specificamente la statuizione sulle spese e non limitarsi a contestare l'esito complessivo della lite.
La doglianza sulle spese non può essere meramente derivata dall'asserita fondatezza dell'impugnazione principale, ma deve censurare in modo autonomo la regolazione adottata dal giudice.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Dopo la riforma, è sindacabile solo l'anomalia motivazionale che si traduce in violazione di legge costituzionalmente rilevante; non è deducibile il semplice difetto di sufficienza della motivazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto dell'impugnazione, la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- La violazione dell'art. 2697 c.c. è configurabile solo quando il giudice alteri il riparto dell'onere probatorio; non è sufficiente che la parte soccombente contesti la valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito.
- Le scritture contabili dell'imprenditore possono costituire prova contro di lui non solo se obbligatorie in senso stretto, ma anche quando siano documenti contabili idonei a registrare fatti gestionali e a garantirne la provenienza imprenditoriale.
- Quando il credito professionale è corroborato da plurimi elementi concordanti, il giudice può desumerne l'esistenza anche mediante presunzioni e documenti, e tale apprezzamento è insindacabile in cassazione se logicamente motivato.
- Il vizio di motivazione oggi deducibile in cassazione è confinato alle ipotesi di anomalia motivazionale radicale; non è consentito usare il ricorso per ottenere una nuova valutazione del merito o della sufficienza della motivazione.
- Le censure sulle spese di lite devono essere autonome e specifiche: non sono ammissibili se si limitano a chiedere la riforma delle spese come mera conseguenza dell'accoglimento dell'impugnazione principale.
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