Cassazione Civile, Ordinanza n. 26622/2022 del 09/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (locatore)
La controversia
La controversia nasce da un rapporto di locazione immobiliare concluso tra un ente pubblico, quale locatore, e una società, quale conduttrice. Il giudice di merito ha accertato la cessazione del rapporto al 31 maggio 1999 per effetto di disdetta tempestivamente inviata dal locatore, con conseguente ordine di rilascio dell'immobile anche nei confronti della cessionaria del contratto intervenuta dopo la disdetta. In appello è stata inoltre confermata la condanna della cessionaria alle spese di lite. La parte soccombente ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: 1) nullità della sentenza per violazione dell'art. 102 c.p.c., deducendo che il giudizio di primo grado sarebbe stato introdotto contro una società già cancellata dal registro delle imprese senza integrazione del contraddittorio nei confronti dei soci; 2) violazione dell'art. 5 d.lgs. n. 28/2010, per mancato esperimento della mediazione obbligatoria e per erronea affermazione che l'eccezione non fosse stata specificamente devoluta in appello; 3) violazione dell'art. 28 L. n. 392/1978, sostenendo che la disdetta non fosse valida perché inviata in luogo diverso dal domicilio eletto nel contratto e che, pertanto, il contratto si fosse tacitamente rinnovato; 4) violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. in tema di spese di lite e mancata compensazione, sul presupposto dell'accoglimento solo parziale delle domande avversarie; 5) violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c. per il rigetto delle istanze istruttorie reiterate in appello. La Corte di cassazione non è entrata nel merito di tali doglianze, perché ha rilevato d'ufficio l'inammissibilità del ricorso per difetto del requisito dell'esposizione sommaria dei fatti, ritenendo il ricorso non idoneo a consentire la comprensione della vicenda sostanziale e processuale e dunque lo scrutinio dei motivi.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 366, primo comma, n. 3, c.p.c., per insufficiente esposizione sommaria dei fatti di causa. Ha rilevato che il ricorso non consentiva di comprendere adeguatamente le domande proposte, la vicenda della contumacia della società conduttrice, le ragioni delle decisioni di merito, l'identità degli occupanti e il contenuto dell'atto di appello. Conseguentemente ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore dell'INPS e ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Richiamato come parametro della dedotta nullità per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti dei soci della società cancellata.
Usato come norma di riferimento dei motivi di nullità della sentenza impugnata.
Invocato dalla ricorrente per sostenere l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della mediazione obbligatoria.
Richiamato in relazione alla validità della disdetta del contratto di locazione e alla cessazione del rapporto.
Richiamati per contestare la condanna alle spese e il mancato ricorso alla compensazione.
Invocati in relazione al rigetto delle istanze istruttorie e al principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato/valutazione delle prove.
art. 366, primo comma, n. 3, c.p.c.
La Corte lo considera requisito di contenuto-forma del ricorso per cassazione; la sua mancanza determina inammissibilità perché il ricorso deve contenere una chiara e completa esposizione sommaria dei fatti.
Norma procedurale richiamata per la trattazione camerale del ricorso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Richiamato per l'obbligo dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità.
Richiamato in relazione al contributo unificato dovuto per il ricorso.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione deve contenere un'esposizione sommaria dei fatti di causa idonea a consentire alla Corte una chiara e completa comprensione della vicenda sostanziale e processuale senza necessità di integrare la lettura con altri atti o fonti; in mancanza, il ricorso è inammissibile.
- L'esposizione sommaria dei fatti deve dare conto, almeno in sintesi, delle domande, delle eccezioni, delle difese, delle fasi del giudizio e del contenuto essenziale delle decisioni di merito; una narrazione frammentaria o oscura impedisce l'esame dei motivi.
- Quando il ricorso non consente di ricostruire con precisione il quadro fattuale e processuale, la Corte può rilevare d'ufficio l'inammissibilità senza esaminare i singoli motivi di censura.
- In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, la parte ricorrente è condannata alle spese del giudizio di legittimità e può essere gravata dell'ulteriore contributo unificato previsto dalla legge.
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