Cassazione Penale, Ordinanza n. 15313/2025 del 17/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La decisione riguarda un patteggiamento definito dal GIP di Busto Arsizio con applicazione, su richiesta dell'imputato e con il consenso del pubblico ministero, della pena di anni 4 di reclusione ed euro 14.000 di multa per importazione illecita di sostanza stupefacente occultata nel doppiofondo del bagaglio. Il difensore ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione ed erronea applicazione degli artt. 125 e 444, comma 2, c.p.p., 133 c.p., in relazione agli artt. 448, comma 2-bis, e 606 lett. b) c.p.p., sostenendo che, pur in presenza dell'accordo sulla pena, il giudice avrebbe dovuto verificare la congruità della stessa secondo i criteri dell'art. 133 c.p., e che il giudizio di congruità espresso in sentenza sarebbe stato in contrasto con i parametri del codice di rito.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., il ricorso contro la sentenza di patteggiamento è ammesso solo per motivi attinenti alla volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Le censure difensive non rientravano in tali categorie e, comunque, risultavano smentite dal contenuto della sentenza, che aveva espressamente valutato la congruità della pena richiamando l'art. 133 c.p. Conseguentemente, la declaratoria di inammissibilità è stata adottata de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p. All'inammissibilità è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 4.000 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 73, comma 1, D.P.R. 309/1990
norma incriminatrice richiamata per il fatto di illecita importazione di sostanza stupefacente
art. 80, comma 2, D.P.R. 309/1990
aggravante richiamata nella contestazione relativa alla quantità/qualità della sostanza stupefacente
dedotto dal ricorrente per censurare la motivazione della sentenza di patteggiamento
richiamato dal ricorrente in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti
parametro di valutazione della congruità della pena, richiamato dal giudice e invocato dalla difesa
limita i motivi di ricorso avverso la sentenza di patteggiamento ai soli casi espressamente previsti
norma processuale invocata quale base del motivo di ricorso per violazione di legge
prevede che la declaratoria di inammissibilità del ricorso contro la sentenza di patteggiamento sia pronunciata senza formalità, de plano
consente la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità
art. 103 del 2017
richiamata come fonte introduttiva dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
Corte cost., sent. n. 186/2000
richiamata per escludere l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, legittimando il pagamento alla Cassa delle ammende
Massime di principio
- Avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta, il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto nei casi tassativamente indicati dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.: volontà dell'imputato, correlazione tra richiesta e sentenza, qualificazione giuridica del fatto, illegalità della pena o della misura di sicurezza.
- Non è deducibile con ricorso contro il patteggiamento una censura che investa, in via generale, la motivazione sulla congruità della pena se non si traduce in uno dei vizi specificamente ammessi dalla legge.
- Quando il giudice di merito richiama l'art. 133 c.p. per valutare la congruità della pena, la doglianza che gli contesti tale valutazione è inammissibile se non rientra nei limiti del sindacato consentito sull'accordo di patteggiamento.
- L'inammissibilità del ricorso contro la sentenza di patteggiamento può essere dichiarata de plano, senza formalità procedimentali, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
- Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente alle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella causa di inammissibilità, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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