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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22846/2026 del 22/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva dichiarato inammissibile l'appello avverso l'ordinanza del Tribunale di Roma che aveva dichiarato non luogo a provvedere sulla richiesta di dissequestro di euro 46.820,00 già sottoposti a sequestro preventivo. Il ricorrente deduceva: (1) vizio procedurale per ingiustificata applicazione del principio di specificità degli artt. 581 e 591 c.p.p., sostenendo che l'appello aveva invece affrontato il "nocciolo" della questione (la legittimità della confisca); (2) vizio sostanziale con riferimento alla legittimità della confisca (art. 240 e 240-bis c.p.), sostenendo che la somma non costituisce prodotto/profitto del reato di detenzione contestato e che la confisca per sproporzione era ingiustificata perché l'imputato aveva svolto regolare attività lavorativa e poteva giustificare la provenienza delle somme.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo generico e manifestamente infondato: l'appello cautelare è soggetto al requisito di specificità degli artt. 581 e 591 c.p.p. e la difesa non ha indicato i specifici punti della decisione impugnata né nuovi elementi non valutati dal giudice di primo grado. Ha altresì ritenuto il secondo motivo generico e aspecifico rispetto alla motivazione del Tribunale del riesame; ha osservato che, benché il giudice cautelare possa riesaminare il sequestro anche dopo una sentenza di confisca non irrevocabile, l'istanza di dissequestro può essere accolta solo se fondata su elementi nuovi non esaminati nella sentenza di condanna. Per questi motivi il ricorso è dichiarato inammissibile; il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 322-bis c.p.p.

    Disciplina l'appello contro le misure cautelari reali; la Corte richiama che l'appello cautelare segue la fisionomia degli ordinari mezzi di impugnazione.

  • art. 310 c.p.p.

    Richiamato come riferimento alla fisionomia dell'appello cautelare; conferma applicabilità delle norme generali sulle impugnazioni.

  • artt. 581 e 591 c.p.p.

    Impongono l'onere di individuare i capi e i punti di decisione impugnati e di enunciare i motivi con specificità; la Corte ha applicato rigidamente tale principio all'appello cautelare.

  • art. 240 c.p.

    Regola la confisca del prodotto/profitto del reato; la Corte osserva che la confisca già disposta in sentenza conferma il perdurare dei presupposti del sequestro salvo nuovi elementi.

  • art. 240-bis c.p.

    Consente confisca per sproporzione tra valore dei beni e reddito/dichiarazioni; la Corte ha ritenuto che l'appellante non abbia fornito elementi nuovi per contestare la valutazione di sproporzione.

  • art. 85-bis e art. 87 d.P.R. n. 309/1990

    Collegano le norme sulla confisca alla disciplina degli stupefacenti; la confisca operata in sentenza rientra nella disciplina speciale richiamata.

  • art. 101 d.P.R. n. 309/1990

    Disposizione sulla destinazione delle somme confiscate al fondo previsto; il Tribunale del riesame aveva indicato la destinazione al fondo come motivo del non luogo a provvedere.

  • art. 616 c.p.p.

    Prevede che il ricorrente, in caso di inammissibilità, sostenga le spese del procedimento; la Corte condanna il ricorrente alle spese e dispone il versamento alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • L'appello cautelare avverso provvedimenti in materia di misure reali è soggetto ai normali requisiti di specificità degli atti impugnatori: è necessario indicare chiaramente i punti della decisione censurati e i motivi, con i relativi elementi di fatto e diritto.
  • Se in sede di merito è stata già disposta la confisca di un bene sottoposto a sequestro (sentenza non ancora irrevocabile), il giudice cautelare può comunque riesaminare il sequestro, ma le istanze di dissequestro fondate sugli stessi elementi già valutati dal giudice di merito sono inammissibili; occorrono elementi nuovi non esaminati in giudizio.
  • La confisca per sproporzione richiede valutazione sulla incompatibilità tra patrimonio e redditi dichiarati/attività: chi chiede il dissequestro deve produrre prove concrete e nuove che giustifichino la provenienza lecita delle somme.
  • Il ricorso per cassazione contro ordinanze in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammissibile solo per violazione di legge; per censurare la motivazione occorre inquadrare il vizio nei limiti consentiti dalla legge.
  • In pratica, per ottenere il dissequestro dopo una condanna con confisca, il difensore deve o proporre motivi specifici relativi a punti non valutati dal giudice di merito, o documentare fatti nuovi e rilevanti che giustifichino la revoca del sequestro.

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