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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26910/2021 del 05/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

A seguito di verifica fiscale svolta dalla Guardia di Finanza nei confronti di una società operante nel settore delle discoteche, l'Ufficio aveva ricostruito induttivamente maggiori corrispettivi non dichiarati per più annualità, con emissione di avvisi di accertamento prima verso la società e poi, dopo la sua cancellazione dal registro delle imprese, verso i soci. Uno dei soci impugnava gli avvisi sostenendo di non essere legittimato passivamente e di non poter rispondere dei debiti tributari della società estinta. La CTR rigettava l'appello dell'Agenzia ritenendo che non risultassero emessi accertamenti individuali efficaci nei confronti dei soci né elementi idonei a imputare loro i debiti sociali nei limiti di legge. L'Agenzia ricorreva per cassazione con tre motivi: 1) nullità/motivazione apparente della sentenza per asserito contrasto interno sulla ragione del rigetto; 2) omesso esame di fatto decisivo, sostenendo che la CTR avrebbe trascurato l'esistenza di avvisi di accertamento nei confronti dei soci; 3) violazione di legge, deducendo che la CTR aveva erroneamente escluso ogni azione verso il socio e omesso di considerare che i soci avrebbero posto in essere un trust per sottrarre beni alla garanzia erariale, invocando la nullità del trust e dei suoi effetti.

La decisione

La Cassazione ha ritenuto infondato il primo motivo, inammissibile il secondo e inammissibile il terzo. Ha affermato che la motivazione della CTR, pur sintetica, era comprensibile e non presentava un'anomalia motivazionale rilevante in sede di legittimità; che il vizio di cui all'art. 360 n. 5 c.p.c. richiede l'omesso esame di un fatto storico decisivo, non la mera contestazione della valutazione degli atti; e che la censura sul trust non coglieva la ratio decidendi, fondata non sulla validità del trust ma sulla mancanza di una corretta azione accertativa nei confronti del socio secondo gli artt. 2495 c.c. e 36 d.P.R. 602/1973. Il ricorso è stato quindi rigettato integralmente, con condanna dell'Agenzia alle spese.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    La denuncia di motivazione inesistente o apparente è ammissibile solo nei casi di anomalia motivazionale radicale, non quando la sentenza esponga comunque le ragioni logico-giuridiche della decisione.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Il vizio è configurabile solo per omesso esame di un fatto storico, decisivo e discusso; non basta lamentare la mancata valorizzazione o diversa lettura di documenti e atti già esaminati.

  • art. 2495 c.c.

    La cancellazione della società dal registro delle imprese ne determina l'estinzione; i creditori insoddisfatti possono agire verso i soci nei limiti di quanto da questi riscosso in sede di liquidazione, e la pretesa fiscale deve essere azionata nel rispetto di tale disciplina.

  • art. 36 d.P.R. n. 602 del 1973

    Per l'Ires non assolta, l'Amministrazione può agire verso i soci solo se emette un avviso di accertamento nei loro confronti e solo nei limiti del denaro e dei beni sociali ricevuti nei periodi previsti dalla norma.

  • art. 2312 c.c.

    Per le società di persone cancellate opera la responsabilità dei soci senza il limite quantitativo previsto per le società di capitali.

  • art. 2945 c.c.

    Nel testo è richiamato dalla CTR quale norma da cui ricavare la necessità di imputare ai soci i maggiori redditi proporzionalmente alle quote, ma la Corte di cassazione non ne sviluppa una specifica interpretazione autonoma.

  • art. 1362 c.c.

    La violazione delle regole legali di interpretazione del contratto è l'unico profilo che consente di sindacare in cassazione l'ermeneutica del negozio; non è sufficiente contrapporre una diversa lettura fondata su considerazioni di opportunità o di interesse pubblico.

  • art. 1343 c.c.

    È richiamato dalla ricorrente nella prospettazione di nullità del trust per illiceità della causa, ma la Corte non ravvisa una violazione effettivamente dedotta in modo pertinente alla ratio decidendi.

  • art. 1418 c.c.

    È evocato dalla ricorrente per sostenere la nullità del trust; la Corte osserva che la questione è eccentrica rispetto all'oggetto della lite e non incide sulla decisione impugnata.

  • art. 1325 c.c.

    È richiamato dalla ricorrente nell'ambito della tesi di nullità del trust, senza che la Corte ne faccia applicazione decisiva.

  • art. 2645-ter c.c.

    È menzionato per qualificare i negozi di destinazione, ma la Corte afferma che tale riferimento non basta a trasporre automaticamente il regime della cancellazione societaria agli ex soci.

  • L. n. 364 del 1989

    Richiamata come legge di esecuzione della Convenzione dell'Aja sul trust, ma la Corte non ravvisa una violazione pertinente alla decisione.

Massime di principio

  • La cancellazione della società dal registro delle imprese ne produce l'estinzione e rende azionabile la pretesa tributaria verso i soci solo nei limiti e secondo le condizioni previste dalle norme speciali e generali applicabili; non è sufficiente la mera esistenza di debiti sociali per far sorgere automaticamente la responsabilità del socio.
  • In sede di legittimità, il vizio motivazionale è configurabile solo quando la sentenza sia priva di motivazione in senso materiale o presenti un'anomalia radicale; una motivazione sintetica ma intelligibile è sufficiente a sorreggere la decisione.
  • Il vizio di omesso esame ex art. 360 n. 5 c.p.c. richiede l'indicazione di un fatto storico decisivo non esaminato, non la critica alla valutazione delle prove o degli atti compiuta dal giudice di merito.
  • L'Amministrazione finanziaria che intenda far valere la responsabilità dei soci di una società estinta deve emettere un autonomo avviso di accertamento nei loro confronti e allegare gli specifici presupposti di fatto e di diritto che rendono azionabile la pretesa nei limiti stabiliti dalla legge.
  • La deduzione della nullità di un trust o di altri atti di destinazione è irrilevante se non incide direttamente sulla ratio della decisione impugnata e se non viene prospettata una concreta violazione delle regole di validità del negozio o delle norme sostanziali poste a fondamento della statuizione.
  • Il limite di responsabilità dei soci di società di capitali estinte non elimina necessariamente l'interesse dell'Erario a ottenere un titolo nei loro confronti, poiché l'assenza di ripartizioni finali nel bilancio di liquidazione non esclude in astratto la possibilità che vi siano beni o diritti trasferiti ai soci.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioniProve
RamiTributiProcesso civileContratti
IstitutiOnere della provaGiudicato

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