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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11962/2024 del 21/03/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione per cassazione contro la sentenza di conferma della condanna per reati di bancarotta fraudolenta documentale (in concorso), bancarotta fraudolenta patrimoniale e per il delitto di cui all'art. 224, n.2 L. fall.. I motivi articolati dal ricorrente riguardano: (1) presunta mancata considerazione delle dichiarazioni rese dal curatore fallimentare nella revoca della costituzione di parte civile; (2) omissione di disporre l'audizione del curatore in appello ex art. 603 c.p.p.; (3) contestazione circa l'istruttoria sul concordato in appello e la presunta esistenza del consenso del Procuratore generale; (4) mancata riqualificazione del fatto in "bancarotta riparata in ambito documentale" e contestazione della qualificazione delle operazioni di prelievo, delle operazioni infragruppo (Bi-Power LCC) e della valutazione del presunto contributo del ricorrente alla ricostruzione del patrimonio societario.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto i primi due motivi generici e aspecifici, rilevando che la Corte d'appello aveva correttamente valutato l'irritualità e la genericità delle dichiarazioni del curatore e l'assenza di documentazione ufficiale a supporto; ha ritenuto infondato il motivo sul concordato in appello, osservando che la difesa non ha prodotto tempestivamente documentazione circa il consenso del P.G.; ha respinto la richiesta di riqualificazione in "bancarotta riparata", richiedendo prova della reintegrazione patrimoniale anteriore al fallimento e sottolineando l'insussistenza delle argomentazioni difensive. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile, il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, con mantenimento delle statuizioni di condanna rese in appello (ferma la revoca delle statuizioni civili di cui la Corte d'appello aveva già dato atto per rinuncia del curatore).

Norme richiamate

  • art. 173 disposizioni di attuazione c.p.p.

    art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Limiti alla formulazione del ricorso in cassazione e rispetto dei limiti di impugnazione; richiamata per definire i limiti entro cui sono state esposte le censure.

  • art. 603 c.p.p.

    Norma sull'assunzione di prove in appello: la rinnovazione dell'istruttoria in appello è rimessa alla valutazione del giudice di merito che deve verificare l'incompletezza dell'istruttoria; la Corte ha ritenuto che non sussistessero i presupposti per disporre l'audizione del curatore in assenza di documentazione nuova e decisiva.

  • art. 599-bis c.p.p.

    art. 599 bis del codice di rito

    Norme sul concordato in appello: la Corte ha ritenuto che, in mancanza di un atto di consenso del Procuratore generale tempestivamente prodotto, non fosse dovuto l'esame dell'istanza di concordato; la difesa doveva attivarsi per acquisire e produrre copia dell'accordo se il P.G. non aveva dato assenso.

  • art. 224 L. fall.

    Riferimento all'ipotesi di reato fallimentare contestata: la sentenza di merito ha confermato la sussistenza degli elementi tipici e dell'offensività del comportamento ai sensi delle norme fallimentari citate.

  • art. 216 e art. 217 L. fall.

    art. 216, comma primo, n.2; art. 217, comma secondo, I. fall. (richiamati in motivazione)

    Distinzione normativa e giurisprudenziale tra bancarotta fraudolenta documentale e bancarotta semplice documentale: elementi oggettivi e soggettivi richiesti per la configurazione del reato, richiamati per escludere la ricostruzione difensiva.

  • art. 2634 c.c.

    Principio sui vantaggi compensativi nelle operazioni infragruppo: per escludere la natura distrattiva di operazioni infragruppo occorre dimostrare il saldo positivo o la prevedibile utilità per la società apparentemente danneggiata; la difesa non ha fornito i necessari elementi probatori.

Massime di principio

  • Le dichiarazioni rese in atti procedimentalmente 'irrituali' (es. revoca della costituzione di parte civile) hanno scarso valore probatorio se non sono supportate da documentazione ufficiale e specifica; la difesa deve produrre prove formali e precise per ottenere rilievo in appello o in cassazione.
  • L'ammissione o la rinnovazione dell'istruttoria in appello (art. 603 c.p.p.) è discrezionale e richiede che la prova sia realmente nuova, decisiva e non reperibile nel dibattimento: spetta alla difesa dimostrare la necessità dell'integrazione istruttoria.
  • La possibilità di ottenere l'esame di istanze negoziali (es. concordato in appello) dipende dalla tempestiva e corretta produzione degli atti necessari (es. consenso del Procuratore generale); l'assenza di atti formali non può essere surrogata da mere note o comunicazioni informali.
  • Per ottenere la riqualificazione in "bancarotta riparata" occorre dimostrare la reintegrazione patrimoniale prima della dichiarazione di fallimento: prove di risanamento tardivo o assistenza documentale post-fallimento non bastano.
  • Le operazioni infragruppo sospette di essere distrazioni richiedono la dimostrazione del saldo finale positivo o della prevedibile utilità per la società danneggiata (vantaggi compensativi); affermazioni generiche senza dati contabili e documentali sono insufficienti.
  • Le valutazioni di merito ben motivate sulla base di documentazione e suizietà probatoria sono difficilmente rimovibili in sede di cassazione se il ricorso è generico o non apporta elementi nuovi e specifici.

Testo integrale

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