Sentenza n. 11315/2026 - Roma, Sezione 4Q
per -A) l’accertamento dell’illegittimità in parte qua e il conseguente annullamento in parte qua: dell’art. 6, comma 2, del Decreto Direttoriale 31.3.2021 n. 0151426 prot. del Direttore Generale del Dipartimento ministeriale delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale, D.G. delle politiche internazionali e dell’Unione europea, del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di attuazione del decreto MIPAAF “n. 6987, del 2 luglio 2020 recante “Disposizioni applicative per la realizzazione di progetti nel settore apistico finalizzati al sostegno di produzioni e allevamenti di particolare rilievo ambientale, economico, sociale e occupazionale”, ai sensi dell’art. 1, comma 672, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, nella parte in cui parrebbe escludere dall’ammissibilità a finanziamento le spese di personale assunto a tempo indeterminato e del successivo Decreto 7.8.2024 n. 0358581 prot. emesso dal Direttore Generale della Direzione Generale delle Politiche Internazionali e dell’Unione Europea, del Dipartimento della Politica Agricola Comune e dello Sviluppo Rurale, del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, con il quale, in relazione al progetto “Ultra-Barcoding per la tutela e la tracciabilità nel settore apistico”, presentato ai sensi del Decreto direttoriale prot. n. 151426 del 31.3.2021, in attuazione del Decreto ministeriale n. 6987 del 2.7.2020, è stato riconosciuto all’Istituto ricorrente l’importo di € 86.688,70, con la riduzione di € 54.637,10 rispetto al progetto debitamente presentato e approvato dal Ministero dapprima il 23.9.2021 e, poi, il 9.11.2021, nella parte in cui di tale ridetta norma del bando ha fatto pretesa applicazione, disponendo lo stralcio, dalle spese ammissibili, dell’importo di € 51.498,30 costituito dalle spese per l’attività del personale dipendente a tempo indeterminato dell’Istituto Sperimentale Italiano Lazzaro Spallanzani adibito al progetto approvato; nonché, nei limiti dell’interesse dedotto in giudizio e sempre in parte qua, di ogni atto ad esso presupposto, conseguente, o comunque coordinato e connesso, tra cui pure quelli citati in detto Decreto, vale a dire: la nota 27.3.2024 n. 144230 prot. del RUP ministeriale di preavviso di parziale rigetto, che aveva chiesto chiarimenti in merito alle spese (per quanto qui interessa) di € 51.498,30 sostenute dall’Istituto ricorrente per il pagamento del suo personale strutturato; il precedente verbale della Commissione nominata con Decreto Direttoriale 17.10.2023 n. 577377 citato da tale nota del RUP 27.3.2024 (di cui non si conoscono gli estremi) e il suo successivo verbale 18.4.2024 n. 178654 prot. che, per quanto riguarda le spese sostenute dall’Istituto ricorrente per il pagamento del suo personale strutturato avrebbe concluso che “Tale richiesta non pare ammissibile in relazione alle disposizioni dell’art. 6, comma 2, DD n. 151426 del 31.03.2021”; la nota 1.8.2024 n. 349148 prot. del RUP ministeriale che aveva informato la Direzione Generale della chiusura delle operazioni della predetta Commissione, con indicazione dell’importo riconoscibile all’Istituto Spallanzani di € 86.688,70 e “riduzione di 54.637,10 euro rispetto a quanto approvato”; -B) in via istruttoria, l’emissione dell’ordine a carico del Ministero resistente (ove lo stesso non vi provveda spontaneamente) di depositare in giudizio, ex artt. 63 c. 1, 64, c. 1 e 3 e 65, c. 3 c.p.a., i seguenti documenti menzionati nel Decreto impugnato: -- verbale della Commissione di valutazione nominata con Decreto Direttoriale 17.10.2023 n. 577377 citato dalla nota ministeriale 27.3.2024 n. 144230 di preavviso di parziale rigetto e ad essa precedente (di cui sono ignoti data ed estremi); -- verbale 18.4.2024 n. 178654 prot. della Commissione nominata con Decreto Direttoriale 17.10.2023 n. 577377; -- nota 1.8.2024 n. 349148 prot. del Rup ministeriale inviata alla Direzione Generale delle Politiche internazionale e dell’Unione Europea del Ministero; -- oltre ai precedenti verbali della Commissione di valutazione delle domande nominata con Decreto Direttoriale 10.5.2021 n. 213990 che portarono all’emissione del primo Decreto Direttoriale 23.9.2021 (trasmessi al Rup con nota 22.9.2021 n. 0458222 del Presidente della Commissione) di ammissione a finanziamento del progetto del ricorrente (doc.10) e, poi, alla nuova ammissione (confermativa) con Decreto Direttoriale 9.11.2021 (doc.13) non ivi menzionati. -C) la condanna del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste alla restituzione dell’importo versato per il contributo unificato e alla rifusione delle spese e degli onorari di causa, con accessori di legge, a favore del ricorrente Istituto Sperimentale Italiano Lazzaro Spallanzani.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Decreto direttoriale 7 agosto 2024 che ha ridotto il contributo liquidabile per il progetto apistico, escludendo € 51.498,30 relativi al personale dipendente a tempo indeterminato
Esito
Favorevole al ricorrente (ente beneficiario)
Prevale il privato
La controversia
L’Istituto ha impugnato il decreto direttoriale con cui il Ministero, in sede di rendicontazione, ha ridotto da € 141.326,00 a € 86.688,70 il contributo riconoscibile per il progetto GENAPIS/Ultra-Barcoding, ritenendo inammissibili le spese relative al personale dipendente a tempo indeterminato impiegato nel progetto. Sono stati dedotti: l’illegittimità, per irragionevolezza, illogicità, arbitrarietà, contraddittorietà e sproporzione, dell’art. 6, comma 2, del bando, ove interpretato come escludente il personale a tempo indeterminato; la violazione e falsa applicazione della lex specialis e dell’art. 3 l. 241/1990; il travisamento dei presupposti; la violazione dell’affidamento maturato sulla base delle FAQ, dei chiarimenti ministeriali e della duplice ammissione del progetto al finanziamento, nella quale erano già indicate le spese per il personale strutturato; il difetto di istruttoria e di motivazione, anche in relazione all’art. 10-bis l. 241/1990; la contraddittorietà con le precedenti valutazioni favorevoli; la violazione dei principi di certezza del diritto, prevedibilità, proporzionalità, buon andamento, ragionevolezza, coerenza, imparzialità ed efficiente utilizzazione delle risorse pubbliche. Il Ministero ha eccepito la tardività dell’impugnazione della clausola del bando e ha sostenuto che l’art. 6, comma 2, ammettesse soltanto personale assunto per il progetto con rapporto a termine o flessibile, escludendo il personale strutturato e impedendo il finanziamento di costi ordinari. Ha inoltre distinto tra costi imputabili al cofinanziamento e costi ammissibili a finanziamento.
La decisione
Il TAR ha ritenuto sussistente la giurisdizione amministrativa, trattandosi della verifica dell’ammissibilità di voci di costo nell’ambito di una procedura pubblicistica di erogazione di finanziamenti. Nel merito, ha accolto il ricorso. L’art. 6, comma 2, del bando, nell’ammettere il personale assunto mediante una delle forme previste dall’ordinamento, anche flessibili, avente ad oggetto, anche in quota parte, la realizzazione del progetto e la cui imputazione temporale non ecceda la durata progettuale, non esclude il personale a tempo indeterminato: l’avverbio “anche” ha portata ampliativa e la disposizione deve essere letta come inclusiva di tutte le modalità di assunzione, purché sussista un nesso funzionale e temporale tra attività svolta e progetto. Il limite temporale riguarda la quota di attività e di costo imputabile al progetto, non la durata complessiva del rapporto di lavoro. Il principio contabile sul divieto di utilizzare finanziamenti in conto capitale per coprire costi ordinari non opera automaticamente per escludere il personale strutturato nei finanziamenti a progetto. Occorre verificare la legge di finanziamento, la natura del costo e la sua specifica imputazione funzionale alle attività progettuali. Nel caso concreto, la legge istitutiva della misura indicava anche il sostegno occupazionale tra gli obiettivi e il bando ammetteva tutte le spese coerenti e direttamente funzionali al progetto, senza distinguere tra costi ordinari e straordinari. Il Ministero non aveva contestato l’effettivo impiego del personale, la quantificazione delle ore, né la regolarità contabile e documentale delle spese. Il TAR ha inoltre distinto la fase di ammissione del progetto, nella quale la Commissione valuta anche l’articolazione e l’ammissibilità delle spese, dalla fase di rendicontazione, nella quale si verifica la concreta corrispondenza delle spese sostenute con quelle previamente ammesse e preventivate. In sede di rendicontazione non è consentita una nuova valutazione astratta dell’ammissibilità della tipologia di spesa, salvo formale esercizio dell’autotutela nel rispetto dei relativi presupposti e limiti. Il decreto impugnato è stato quindi annullato, con obbligo dell’Amministrazione di riesaminare la rendicontazione delle somme escluse, restando salva ogni motivata determinazione sull’effettivo e corretto utilizzo delle spese. Le spese di lite sono state integralmente compensate per la novità della fattispecie.
Norme richiamate
art. 6, comma 2, Decreto direttoriale 31 marzo 2021 n. 151426
Le spese di personale sono ammissibili per il solo personale assunto mediante una delle forme, anche flessibili, previste dall’ordinamento, avente espressamente ad oggetto, anche in quota parte, la realizzazione delle attività previste dal progetto e di durata non superiore al termine di conclusione del progetto.
La disposizione non esclude il personale a tempo indeterminato. L’avverbio “anche” amplia la fattispecie e il limite temporale riguarda l’imputazione della quota di attività e di costo al progetto, non la durata complessiva del rapporto di lavoro.
art. 6, comma 1, Decreto direttoriale 31 marzo 2021 n. 151426
Sono ammissibili al finanziamento tutte le spese coerenti e direttamente funzionali alla realizzazione del progetto.
La disposizione consente l’ammissione delle spese direttamente funzionali al progetto senza distinguere, di per sé, tra costi ordinari e straordinari.
art. 7, comma 4, lettera g), Decreto direttoriale 31 marzo 2021 n. 151426
Attribuisce alla Commissione di valutazione il compito di esaminare l’articolazione delle spese indicate nella domanda in conformità all’art. 6 del bando, rendendo la fase di ammissione distinta dalla successiva verifica di rendicontazione.
art. 9 Decreto direttoriale 31 marzo 2021 n. 151426
Disciplina la rendicontazione, che deve verificare la regolarità delle spese sostenute e la loro corrispondenza con quelle previamente ammesse e preventivate, senza consentire una nuova autonoma valutazione astratta della loro ammissibilità, salvo autotutela.
art. 1, comma 672, l. 30 dicembre 2018, n. 145
Per la realizzazione di progetti nel settore apistico finalizzati al sostegno di produzioni e allevamenti di particolare rilievo ambientale, economico, sociale e occupazionale.
La legge di finanziamento non pone un divieto espresso al finanziamento delle spese per personale già assunto e include il sostegno occupazionale tra le finalità della misura.
Richiamato in relazione alla precedente revoca in autotutela degli atti di gara e delle graduatorie; il TAR ha rilevato che un’eventuale diversa valutazione fondata su principi contabili avrebbe richiesto un formale esercizio dell’autotutela, nel rispetto dei relativi presupposti e limiti.
Rileva quale parametro dell’obbligo di motivazione e di adeguata istruttoria del provvedimento di esclusione delle spese.
Richiamato dal ricorrente in relazione al preavviso di parziale rigetto, nell’ambito delle garanzie partecipative antecedenti all’adozione del provvedimento.
Richiamati per la richiesta istruttoria di deposito dei documenti ministeriali menzionati negli atti impugnati.
Massime di principio
- Una clausola di bando che ammette le spese del personale assunto mediante una delle forme previste dall’ordinamento, anche flessibili, e impiegato, anche in quota parte, nella realizzazione del progetto non esclude il personale a tempo indeterminato, salvo un’espressa previsione in tal senso.
- Il requisito secondo cui la durata dell’impiego non deve eccedere la durata del progetto limita la quota temporale e finanziaria imputabile al progetto, ma non richiede che il rapporto di lavoro del dipendente abbia durata coincidente con quella progettuale.
- Il divieto di utilizzare finanziamenti in conto capitale per coprire costi ordinari non determina automaticamente l’inammissibilità delle spese per personale strutturato nei finanziamenti a progetto. Occorre verificare la legge di finanziamento, la natura del costo e la sua effettiva imputazione funzionale alle attività progettuali.
- La fase di ammissione del progetto e delle relative spese deve essere distinta dalla fase di rendicontazione: quando la spesa è stata previamente ammessa, la rendicontazione deve verificare la concreta regolarità, effettività e corrispondenza della spesa sostenuta, non procedere a una nuova valutazione astratta della sua ammissibilità.
- Una diversa valutazione dell’ammissibilità di una spesa già inclusa nel progetto approvato e ammessa al finanziamento richiede, ove ne ricorrano i presupposti, il formale esercizio dell’autotutela, con il rispetto dei relativi limiti sostanziali e procedimentali e della tutela dell’affidamento.
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