Cassazione Penale, Sentenza n. 12340/2024 del 26/03/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Orlando impugnava la sentenza della Corte di Cassazione del 04/04/2023 che aveva dichiarato inammissibile il ricorso avverso la sentenza della Corte d'appello di Lecce. Il motivo principale del ricorso straordinario era che la Corte d'appello aveva concesso la sospensione condizionale della pena subordinandone la fruizione alla demolizione delle opere abusive, senza motivare adeguatamente tale subordinazione ai sensi dell'art.164 cod. pen.; la Corte di Cassazione, però, aveva erroneamente ritenuto che la sospensione non fosse stata concessa affatto (errore percettivo) e perciò aveva dichiarato il motivo manifestamente infondato. In aggiunta il ricorrente deduceva che, se il motivo fosse stato esaminato, sarebbe emersa la prescrizione dei reati.
La decisione
Il Collegio ha rilevato l'esistenza di un errore percettivo nella decisione della Terza Sezione della Cassazione (la Corte aveva ritenuto che la sospensione non fosse stata concessa mentre invece lo era stata, seppure condizionata). Tuttavia il giudice a quo ha poi esaminato il merito del motivo e ha ritenuto che esso fosse comunque manifestamente infondato: dal certificato penale risultava che il ricorrente aveva già in precedenza usufruito della sospensione condizionale della pena (precedente specifico, irrevocabile nel 1988), per cui, ai sensi dell'art.165, comma 2, cod. pen., la nuova concessione doveva obbligatoriamente essere subordinata all'adempimento (es. demolizione) e non richiedeva ulteriore motivazione. Di conseguenza il ricorso straordinario è stato rigettato e il ricorrente condannato alle spese processuali.
Norme richiamate
Regola il ricorso straordinario per errore di fatto: ammissibile solo per errori percettivi decisivi che hanno determinato una diversa decisione; la Corte ricorda i limiti dell'istituto sulla base della giurisprudenza consolidata.
Stabilisce il giudizio prognostico per la concessione della sospensione condizionale della pena; quando il beneficio è concesso per la prima volta, il giudice che lo subordina alla demolizione deve indicare le ragioni che giustificano tale condizione.
art. 165, secondo comma, cod. pen.
Prevede che se la sospensione condizionale della pena è concessa a chi ne ha già usufruito, essa deve essere subordinata all'adempimento di uno degli obblighi previsti (es. eliminazione delle conseguenze dannose): in tali casi la subordinazione è obbligatoria e non richiede una motivazione specifica.
DPR n.380/2001, art. 44, lett. c
Norma sanzionatoria urbanistica richiamata tra i reati contestati; nel contesto contribuisce a qualificare la natura del reato edilizio per il quale si applicano le regole sulla sospensione condizionale.
d.lgs. n.181/2004, art. 181
Ulteriore norma richiamata tra le fattispecie penalmente rilevanti contestate, connessa alla normativa urbanistica e all'obbligo di eliminazione delle conseguenze dannose del reato.
Massime di principio
- Il ricorso straordinario per errore di fatto ex art.625-bis è ammissibile solo per errori percettivi decisivi: occorre dimostrare che l'errore abbia effettivamente determinato una diversa decisione.
- Quando la sospensione condizionale della pena è concessa per la prima volta e viene subordinata alla demolizione di opere abusive, il giudice deve motivare specificamente la necessità della condizione nel giudizio prognostico di cui all'art.164 cod. pen.
- Se il beneficiario ha già in passato usufruito della sospensione condizionale, la nuova concessione deve essere subordinata obbligatoriamente all'adempimento degli obblighi di cui all'art.165 (es. demolizione); in tali casi la statuizione condizionale non richiede motivazione aggiuntiva.
- In impugnazioni straordinarie è cruciale acquisire e allegare il certificato del casellario giudiziale per dimostrare eventuali precedenti specifici che possono influire sull'onere motivazionale del giudice.
- Un errore percettivo nella decisione di legittimità, seppur riscontrabile, non comporta automaticamente l'accoglimento del rimedio se il motivo dedotto sarebbe stato comunque manifestamente infondato.
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