Cassazione Civile, Ordinanza n. 28141/2022 del 27/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (sanzionato)
La controversia
Un privato aveva impugnato un'ordinanza-ingiunzione con cui la Prefettura di Alessandria gli aveva irrogato una sanzione per avere effettuato, in violazione dell'art. 46 della l. n. 298/1974, un trasporto di merci in conto proprio senza essere munito della necessaria licenza. L'opposizione era stata respinta in primo grado e il Tribunale, confermando la decisione del Giudice di pace, aveva a sua volta rigettato l'appello. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione articolato in undici motivi, denunciando in sintesi: nullità della sentenza per motivazione apparente e per relationem; violazioni processuali e omissione di pronuncia; omesso esame di documenti e fatti decisivi; violazione delle regole sull'onere della prova e sulla valutazione del materiale istruttorio; erronea applicazione della disciplina dell'illecito amministrativo e di altre norme richiamate; oltre a doglianze sulle spese. La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo, assorbendo gli altri.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, rilevando che la sentenza del Tribunale era affetta da nullità per motivazione solo apparente: il giudice d'appello, pur rilevando il difetto di specificità dell'appello, non ne aveva dichiarato l'inammissibilità e aveva poi esaminato le censure limitandosi a richiamare apoditticamente la motivazione del primo giudice, senza indicare in modo comprensibile le ragioni della conferma né una effettiva ratio decidendi. In applicazione del principio del 'minimo costituzionale' della motivazione, la sentenza è stata cassata con rinvio al Tribunale di Alessandria in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. Gli altri motivi sono stati dichiarati assorbiti.
Norme richiamate
Norma sostanziale richiamata come base della sanzione amministrativa per trasporto di merci in conto proprio senza licenza; non è oggetto di interpretazione nel merito, perché la decisione si fonda sul vizio della motivazione della sentenza d'appello.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
Richiamato quale parametro della nullità della sentenza per mancanza o apparenza della motivazione.
Richiamato insieme all'art. 132 c.p.c. come norma sul contenuto della motivazione.
art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.
Indicati come parametri dei motivi di ricorso per violazione di legge, nullità della sentenza/procedimento e omesso esame di fatti decisivi.
Richiamato nei motivi con riferimento alla specificità dell'appello.
Richiamato nei motivi di ricorso.
Richiamato nei motivi di ricorso.
Richiamato nei motivi di ricorso.
Richiamato nei motivi di ricorso.
Richiamato nei motivi di ricorso.
Richiamato per omessa pronuncia.
Richiamato per la valutazione del materiale istruttorio.
Richiamato nei motivi di ricorso.
Richiamato nei motivi di ricorso in tema di onere della prova.
art. 204 del Codice della strada
Richiamato nei motivi di ricorso, senza svolgimento interpretativo nella decisione.
Richiamato nei motivi di ricorso, senza svolgimento interpretativo nella decisione.
art. 7, comma 2, d.l. n. 286/2005
Richiamato nei motivi di ricorso, senza svolgimento interpretativo nella decisione.
Richiamato nei motivi di ricorso, senza svolgimento interpretativo nella decisione.
Richiamato nei motivi di ricorso, in relazione al principio di personalità dell'illecito amministrativo.
art. 5, comma 4, tabella annessa al d.P.R. n. 642/1972
Richiamato nei motivi di ricorso.
Richiamati nei motivi di ricorso con riferimento alle spese di lite.
Richiamati nei motivi di ricorso con riferimento alla liquidazione dei compensi.
artt. 3, 19 e 21 d.P.R. n. 633/1972
Richiamati nei motivi di ricorso con riferimento all'IVA e alle spese.
Massime di principio
- La motivazione per relationem della sentenza d'appello è legittima solo se consente di comprendere in modo effettivo le ragioni della decisione, attraverso un richiamo chiaro ai contenuti degli atti e alle ragioni del gravame; in difetto, la sentenza è nulla per motivazione meramente apparente.
- Il giudice d'appello non può limitarsi a recepire acriticamente la motivazione del primo giudice: deve esprimere una propria valutazione delle censure proposte, dando conto del percorso logico-giuridico seguito per respingerle.
- Quando viene accolto un motivo che comporta la nullità della sentenza impugnata, gli ulteriori motivi del ricorso restano assorbiti.
- L'apprezzamento della specificità dell'appello e la decisione sul suo eventuale difetto devono tradursi in una statuizione chiara; non è coerente rilevare la genericità dell'impugnazione e poi procedere comunque al merito senza esplicitare la ragione decisoria.
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