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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 342/2025 del 07/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Corte d'Appello di Palermo che li aveva ritenuti responsabili, in concorso, di traffico di migranti (connesso al decesso di un migrante durante la traversata) e aveva inflitto pene detentive e multa. I motivi di cassazione contestavano: (1) l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese da migranti escussi subito dopo lo sbarco per mancata assistenza del difensore (art. 351 c.p.p. 1‑bis e artt. 178, 179 c.p.p.); (2) la nullità della ricognizione/riconoscimento in incidente probatorio per violazione degli artt. 213, 214 e 217 c.p.p.; (3) l'applicabilità della scriminante dello stato di necessità (art. 54 c.p.) per fatti asseritamente imposti da terzi armati; (4) per due imputati, la mancata traduzione in lingua araba degli atti del procedimento (art. 143 d.lgs. n. 32/2014), frapponendosi così un vulnus al diritto di difesa.

La decisione

La Cassazione ha respinto tutti i ricorsi. Ha ritenuto infondate le censure: (1) le dichiarazioni rese ai sensi dell'art. 351, comma 1‑bis c.p.p. non sono automaticamente inutilizzabili per la sola assenza fisica del difensore, purché questi sia stato tempestivamente avvisato e l'assenza sia questione di fatto valutata in merito; inoltre molte delle dichiarazioni decisive erano state rilasciate e/o confermate in incidente probatorio; (2) l'inosservanza di formalità nella ricognizione non comporta di per sé nullità o inutilizzabilità dell'atto secondo la giurisprudenza costante; (3) la scriminante dello stato di necessità è esclusa quando l'agente abbia contribuito volontariamente o colposamente al pericolo o quando il comportamento tenuto non sia proporzionato e non sussista alternativa ragionevole: i giudici di merito hanno ritenuto dagli elementi probatori che gli imputati esercitassero controllo e condividevano il programma criminoso; (4) la censura relativa alla mancata traduzione è inidonea se non sollevata tempestivamente e, comunque, il vizio riferito al giudizio di primo grado è stato considerato sanato dal corso del giudizio di merito. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 110 cod. pen.

    Norma richiamata per la concorsualità di persone nella commissione del reato; la Corte ha confermato la responsabilità in concorso degli imputati.

  • art. 12, commi 3 lett. a), b), d), 3‑bis e 3‑ter lett. b) d.lgs. n. 286/98

    Norme del testo unico sull'immigrazione relative al favoreggiamento/traffico di migranti e alle aggravanti; applicate per inquadrare le condotte di ingresso illegale in condizioni di pericolo.

  • artt. 586 e 589 cod. pen.

    Articoli relativi alla cagion di morte e ai delitti contro la persona; utilizzati per contestare il decesso del migrante come conseguenza del viaggio in condizioni di pericolo.

  • art. 351, comma 1‑bis cod. proc. pen.

    Prevede l'escussione immediata di soggetti indagati per reato collegato e l'obbligo di avviso al difensore con sanzione di inutilizzabilità in caso di violazione; la Corte ha chiarito che la mancata presenza fisica del difensore non determina di per sé nullità se questi è stato tempestivamente avvisato e la questione della tempestività è questione di fatto.

  • art. 178, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.

    Nullità generali a regime intermedio che attengono al diritto di difesa; la Corte ha ritenuto che l'eventuale vizio non fosse idoneo a distruggere il quadro probatorio o fosse stato sanato nel corso del giudizio.

  • art. 179, comma 1 cod. proc. pen.

    Norma sulla nullità degli atti processuali; richiamata dalla difesa ma la Corte ha ritenuto non sussistente la nullità invocata.

  • artt. 213, 214 e 217 cod. proc. pen.

    Norme sulle modalità della ricognizione e identificazione; la Corte ha richiamato la giurisprudenza secondo cui la violazione delle formalità non determina automaticamente la nullità o inutilizzabilità della ricognizione.

  • art. 181 cod. proc. pen.

    Regola l'inutilizzabilità della prova; richiamata in relazione alla presunta invalidità della ricognizione, ma la Corte ha escluso l'inutilizzabilità.

  • art. 54 cod. pen.

    Scriminante dello stato di necessità: può escludere il reato solo se sussistono i presupposti (pericolo attuale e inevitabile, non causato dall'agente, proporzione); la Corte ha ritenuto che non si potesse riconoscere tale scriminante agli imputati che avevano contribuito alla situazione di pericolo e avevano esercitato controllo violento sulla navigazione.

  • art. 438, comma 6‑bis cod. proc. pen.

    Previsione relativa agli effetti del giudizio abbreviato; la difesa aveva invocato la sanatoria delle nullità con il rito abbreviato, ma la Corte ha valutato le censure alla luce della disciplina applicabile e della giurisprudenza, senza ritenere che l'abbreviato abbia automaticamente sanato i profili dedotti.

  • art. 143 d.lgs. n. 32/2014

    Disciplina della traduzione degli atti per imputati alloglotti; la Corte ha osservato che la mancata traduzione va eccepita tempestivamente e che, se il vizio riguarda il giudizio di primo grado ed è stato sanato nel prosieguo, non è ritenuto idoneo a determinare l'annullamento in sede di legittimità.

Massime di principio

  • La tempestiva comunicazione al difensore prevista dall'art. 351 c.p.p. è essenziale: l'assenza fisica del difensore non porta automaticamente alla nullità, ma la questione della tempestività e dell'effettiva possibilità di partecipare è valutata come fatto dal giudice di merito.
  • L'assenza di qualcuno dei corretti accorgimenti formali nelle procedure di ricognizione (artt. 213‑217 c.p.p.) non determina di per sé la nullità o l'inutilizzabilità della prova; va valutata la genuinità e l'attendibilità complessiva dell'atto e se il vizio abbia inciso sul risultato probatorio.
  • La scriminante dello stato di necessità richiede che il pericolo non sia in alcun modo causato dall'agente e che non vi siano alternative ragionevoli: chi contribuisce al pericolo o esercita controllo sulla situazione (es. gestione violenta della traversata) difficilmente potrà ottenerne riconoscimento.
  • Le nullità legate al diritto di difesa (es. mancata traduzione) devono essere tempestivamente dedotte e, se non sollevate nei termini o se il vizio è stato sanato nel corso del secondo grado, possono risultare ininfluenti in Cassazione.
  • La valutazione sull'utilizzabilità di dichiarazioni rese in urgenza o immediatamente dopo eventi critici dipende molto dalla ricostruzione dei fatti e dalla possibilità del difensore di partecipare: è una questione di fatto e di proporzione tra obblighi formali e esigenze investigative.
  • In procedimenti con rito abbreviato, non tutte le nullità si sanano automaticamente: occorre verificare la natura della nullità (assoluta o relativa) e se la disciplina del rito produce effettiva sanatoria rispetto alla specifica violazione.

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