Cassazione Penale, Sentenza n. 342/2025 del 07/01/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Corte d'Appello di Palermo che li aveva ritenuti responsabili, in concorso, di traffico di migranti (connesso al decesso di un migrante durante la traversata) e aveva inflitto pene detentive e multa. I motivi di cassazione contestavano: (1) l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese da migranti escussi subito dopo lo sbarco per mancata assistenza del difensore (art. 351 c.p.p. 1‑bis e artt. 178, 179 c.p.p.); (2) la nullità della ricognizione/riconoscimento in incidente probatorio per violazione degli artt. 213, 214 e 217 c.p.p.; (3) l'applicabilità della scriminante dello stato di necessità (art. 54 c.p.) per fatti asseritamente imposti da terzi armati; (4) per due imputati, la mancata traduzione in lingua araba degli atti del procedimento (art. 143 d.lgs. n. 32/2014), frapponendosi così un vulnus al diritto di difesa.
La decisione
La Cassazione ha respinto tutti i ricorsi. Ha ritenuto infondate le censure: (1) le dichiarazioni rese ai sensi dell'art. 351, comma 1‑bis c.p.p. non sono automaticamente inutilizzabili per la sola assenza fisica del difensore, purché questi sia stato tempestivamente avvisato e l'assenza sia questione di fatto valutata in merito; inoltre molte delle dichiarazioni decisive erano state rilasciate e/o confermate in incidente probatorio; (2) l'inosservanza di formalità nella ricognizione non comporta di per sé nullità o inutilizzabilità dell'atto secondo la giurisprudenza costante; (3) la scriminante dello stato di necessità è esclusa quando l'agente abbia contribuito volontariamente o colposamente al pericolo o quando il comportamento tenuto non sia proporzionato e non sussista alternativa ragionevole: i giudici di merito hanno ritenuto dagli elementi probatori che gli imputati esercitassero controllo e condividevano il programma criminoso; (4) la censura relativa alla mancata traduzione è inidonea se non sollevata tempestivamente e, comunque, il vizio riferito al giudizio di primo grado è stato considerato sanato dal corso del giudizio di merito. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
Norma richiamata per la concorsualità di persone nella commissione del reato; la Corte ha confermato la responsabilità in concorso degli imputati.
art. 12, commi 3 lett. a), b), d), 3‑bis e 3‑ter lett. b) d.lgs. n. 286/98
Norme del testo unico sull'immigrazione relative al favoreggiamento/traffico di migranti e alle aggravanti; applicate per inquadrare le condotte di ingresso illegale in condizioni di pericolo.
Articoli relativi alla cagion di morte e ai delitti contro la persona; utilizzati per contestare il decesso del migrante come conseguenza del viaggio in condizioni di pericolo.
art. 351, comma 1‑bis cod. proc. pen.
Prevede l'escussione immediata di soggetti indagati per reato collegato e l'obbligo di avviso al difensore con sanzione di inutilizzabilità in caso di violazione; la Corte ha chiarito che la mancata presenza fisica del difensore non determina di per sé nullità se questi è stato tempestivamente avvisato e la questione della tempestività è questione di fatto.
art. 178, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Nullità generali a regime intermedio che attengono al diritto di difesa; la Corte ha ritenuto che l'eventuale vizio non fosse idoneo a distruggere il quadro probatorio o fosse stato sanato nel corso del giudizio.
art. 179, comma 1 cod. proc. pen.
Norma sulla nullità degli atti processuali; richiamata dalla difesa ma la Corte ha ritenuto non sussistente la nullità invocata.
artt. 213, 214 e 217 cod. proc. pen.
Norme sulle modalità della ricognizione e identificazione; la Corte ha richiamato la giurisprudenza secondo cui la violazione delle formalità non determina automaticamente la nullità o inutilizzabilità della ricognizione.
Regola l'inutilizzabilità della prova; richiamata in relazione alla presunta invalidità della ricognizione, ma la Corte ha escluso l'inutilizzabilità.
Scriminante dello stato di necessità: può escludere il reato solo se sussistono i presupposti (pericolo attuale e inevitabile, non causato dall'agente, proporzione); la Corte ha ritenuto che non si potesse riconoscere tale scriminante agli imputati che avevano contribuito alla situazione di pericolo e avevano esercitato controllo violento sulla navigazione.
art. 438, comma 6‑bis cod. proc. pen.
Previsione relativa agli effetti del giudizio abbreviato; la difesa aveva invocato la sanatoria delle nullità con il rito abbreviato, ma la Corte ha valutato le censure alla luce della disciplina applicabile e della giurisprudenza, senza ritenere che l'abbreviato abbia automaticamente sanato i profili dedotti.
Disciplina della traduzione degli atti per imputati alloglotti; la Corte ha osservato che la mancata traduzione va eccepita tempestivamente e che, se il vizio riguarda il giudizio di primo grado ed è stato sanato nel prosieguo, non è ritenuto idoneo a determinare l'annullamento in sede di legittimità.
Massime di principio
- La tempestiva comunicazione al difensore prevista dall'art. 351 c.p.p. è essenziale: l'assenza fisica del difensore non porta automaticamente alla nullità, ma la questione della tempestività e dell'effettiva possibilità di partecipare è valutata come fatto dal giudice di merito.
- L'assenza di qualcuno dei corretti accorgimenti formali nelle procedure di ricognizione (artt. 213‑217 c.p.p.) non determina di per sé la nullità o l'inutilizzabilità della prova; va valutata la genuinità e l'attendibilità complessiva dell'atto e se il vizio abbia inciso sul risultato probatorio.
- La scriminante dello stato di necessità richiede che il pericolo non sia in alcun modo causato dall'agente e che non vi siano alternative ragionevoli: chi contribuisce al pericolo o esercita controllo sulla situazione (es. gestione violenta della traversata) difficilmente potrà ottenerne riconoscimento.
- Le nullità legate al diritto di difesa (es. mancata traduzione) devono essere tempestivamente dedotte e, se non sollevate nei termini o se il vizio è stato sanato nel corso del secondo grado, possono risultare ininfluenti in Cassazione.
- La valutazione sull'utilizzabilità di dichiarazioni rese in urgenza o immediatamente dopo eventi critici dipende molto dalla ricostruzione dei fatti e dalla possibilità del difensore di partecipare: è una questione di fatto e di proporzione tra obblighi formali e esigenze investigative.
- In procedimenti con rito abbreviato, non tutte le nullità si sanano automaticamente: occorre verificare la natura della nullità (assoluta o relativa) e se la disciplina del rito produce effettiva sanatoria rispetto alla specifica violazione.
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