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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 15449/2024 del 15/04/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente, tramite difensore, impugna l'ordinanza del Tribunale di Catanzaro che ha respinto il riesame della misura cautelare in carcere disposta dal GIP. Le censure dedotte sono: violazione degli artt. 273 cod. proc. pen. e 74 DPR 309/90 e carenza e illogicità della motivazione circa la gravità indiziaria; omissione di risposta alle specifiche deduzioni difensive contenute nella memoria depositata in udienza; mancata autonoma valutazione del provvedimento originario da parte del Collegio del riesame, che avrebbe semplicemente richiamato il provvedimento genetico senza confutare i rilievi difensivi; errata qualificazione di pluralità di acquisti come partecipazione associativa invece che mera concorrenza nel reato, senza considerare quantità, modalità e temporalità compatibili con uso personale; mancata verifica della doppia presunzione di cui all'art. 275, comma 3 c.p.p., ossia mancata valutazione della posizione personale del prevenuto (storia personale, natura degli addebiti) che avrebbero potuto giustificare misure meno afflittive.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto le censure generiche e ricostruttive, prive della specificità richiesta per contestare in sede di legittimità la motivazione del giudice del riesame. La Corte ha ritenuto che il Tribunale di Catanzaro avesse adeguatamente argomentato la sussistenza della gravità indiziaria e le esigenze cautelari, descrivendo elementi probatori quali dichiarazioni dei collaboratori (Monti e Mirarchi), intercettazioni che attestano canali di approvvigionamento, base logistica, rete territoriale e divisione dei ruoli, nonché numerose cessioni e modalità operative coerenti con attività di spaccio. La Corte ha condiviso la qualificazione del ruolo dell'indagato come pienamente operativo e connotazioni gestorie tali da escludere l'uso esclusivamente personale. Ha inoltre giudicato fondate le ragioni del periculum libertatis (rischio di recidiva e modalità professionali dell'attività delittuosa, precedenti penali). Per questi motivi il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • Codice penale

    I reati richiamati (concorso di persone e partecipazione a associazione per delinquere) sono quelli a cui si riferiscono gli addebiti preliminari; la Corte registra gli artt. ma l'analisi riguarda la qualificazione fattuale delle condotte rispetto ai parametri di partecipazione associativa

  • Decreto del Presidente della Repubblica 309/1990

    Norma speciale sulla associazione finalizzata al traffico di stupefacenti; la Corte valuta che le modalità, le quantità, le intercettazioni e la struttura del sodalizio giustificano l'applicazione dell'art. 74 e la gravità indiziaria correlata

  • Codice di procedura penale

    Norma che disciplina i motivi di impugnazione degli atti cautelari; il ricorrente lamenta violazioni di motivazione, ma la Corte ritiene le censure generiche e non specificamente dirette a mostrare aporie logiche che avrebbero mutato il giudizio

  • Codice di procedura penale

    Previsione sulle ipotesi di ricorso per cassazione contro le ordinanze cautelari; il ricorrente invoca violazione di questa disposizione ma la Corte giudica infondate le censure in punto di verifica delle condizioni cautelari

  • Codice di procedura penale

    Rimando alla presunzione e ai criteri di applicazione delle misure cautelari; la Corte osserva che il giudice del riesame ha esaminato la posizione personale e le esigenze cautelari, e che il ricorrente non ha specificato in che modo l'omessa valutazione avrebbe portato a esiti diversi

Massime di principio

  • Per impugnare con successo in Cassazione un provvedimento cautelare è necessario segnalare con precisione le aporie logiche o le contraddizioni della motivazione: censure generiche o una semplice richiesta di riconsiderazione del materiale probatorio sono inammissibili.
  • Il giudice del riesame può richiamare le emergenze investigative già esposte dal Gip; non costituisce di per sé vizio il richiamo ricostruttivo, salvo dimostrare specifiche omissioni o illogicità nella valutazione autonoma delle esigenze cautelari.
  • Nelle contestazioni per associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, elementi come dichiarazioni di collaboratori, intercettazioni che mostrano canali di approvvigionamento, base logistica, ripetute cessioni e ripartizione di ruoli sono rilevanti per configurare la partecipazione associativa e distinguere dall'uso personale.
  • Per contrastare l'idea di partecipazione associativa e sostenere che si tratti di acquisti per uso personale, è necessario fornire elementi concreti (quantità effettive, modalità, assenza di reti o sinergie operative) e non semplici affermazioni difensive; la temporalità e la qualità delle condotte sono valutate in combinazione con il contesto investigativo.
  • Sulle esigenze cautelari, l'eccezione relativa alla non proporzionalità della misura richiede un'analisi puntuale della posizione personale (storia, esigenze sanitarie, natura degli addebiti) e la proposta di misure alternative concrete; affermazioni generiche non sono sufficienti a superare la presunzione normativa.
  • In sede di legittimità la Corte non procede a un nuovo esame del merito probatorio: l'attacco deve mirare a vizi di motivazione o di diritto rilevanti e specifici, non a una riconsiderazione complessiva delle risultanze investigative.

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