Cassazione Penale, Sentenza n. 17046/2026 del 12/05/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza del 22/09/2025 con cui il magistrato di sorveglianza ha aggiunto, in esecuzione di segnalazione dei Carabinieri, la prescrizione aggiuntiva "il soggetto non è autorizzato all'espatrio". Il ricorrente deduce che il divieto non è previsto dalla norma indicata come base della misura, che la limitazione incide sulla libertà di movimento (va considerata alla luce dell'art. 2 del Protocollo n.4 C.E.D.U.), e porta esigenze personali (una figlia che vive negli Stati Uniti). Sostiene inoltre la carenza di motivazione e la illegittimità della prescrizione.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso ammissibile e fondato. Ha qualificato l'impugnazione come ricorso per cassazione ex art. 111, comma 7 Cost. (convertendo l'appello ai sensi dell'art. 568, comma 5 c.p.p.), avendo il divieto di espatrio incidenza sulla "libertà personale". Nel merito ha annullato l'ordinanza impugnata per totale carenza di motivazione (violazione dell'obbligo di motivazione ex art. 125, comma 3 c.p.p.) e ha rinviato il giudizio al magistrato di sorveglianza di Torino per nuovo provvedimento. Ha inoltre disposto che, in caso di diffusione del provvedimento, siano omessi i dati identificativi ai sensi dell'art. 52 d.lgs. 196/2003.
Norme richiamate
Richiamata in relazione alla condanna penale che ha determinato l'applicabilità di misure nei confronti del ricorrente; è il titolo di reato per cui è stato condannato.
Indicato come riferimento normativo della misura di sicurezza applicata dal magistrato di sorveglianza; utilizzato dal giudice di merito per giustificare l'applicazione della misura.
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato in relazione ai limiti sostanziali e formali del motivo di ricorso; il difensore ha proposto il motivo nei limiti strettamente necessari secondo tale disposizione.
art. 568, comma 5, cod. proc. pen.
Norma che consente la conversione dell'appello in ricorso per cassazione quando l'impugnazione riguarda un provvedimento non appellabile; la Corte ha operato tale conversione.
art. 111, comma 7, Cost.
Fornisce la base costituzionale per il ricorso per cassazione contro provvedimenti sulla libertà personale quando non esiste altro rimedio; la Corte ha ritenuto applicabile tale rimedio al divieto di espatrio imposto dal magistrato di sorveglianza.
art. 125, comma 3, cod. proc. pen.
Impone l'obbligo di motivazione delle sentenze e ordinanze; la totale omissione della motivazione è stata ritenuta violazione di legge e causa di annullamento.
L. 21 novembre 1967 n.1185, art. 3, lett. D
Richiamata in giurisprudenza come fonte che collega il rilascio del passaporto o nulla osta all'espatrio con la libertà personale; serve a chiarire che provvedimenti che impediscono l'espatrio incidono sulla libertà personale.
art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003, n.196
Norma sulla protezione dei dati personali che impone l'omissione delle generalità e dati identificativi in caso di diffusione del provvedimento.
Massime di principio
- Un divieto di espatrio che incide concretamente sulla possibilità di muoversi costituisce provvedimento attinente alla "libertà personale" e, se non esiste un rimedio specifico, può essere impugnato con ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111, comma 7, Cost.
- Se un provvedimento restrittivo della libertà è emanato in forma non appellabile o aggiunto successivamente all'originario atto non impugnato, l'appello può essere convertito in ricorso per cassazione (art. 568 c.p.p.) quando il carattere della misura incide sullo status libertatis.
- Ogni provvedimento che limiti la libertà personale deve essere adeguatamente motivato; la mancanza totale di motivazione integra violazione di legge (art. 125 c.p.p.) ed è causa di annullamento.
- Le questioni relative al divieto di espatrio devono essere valutate anche in relazione ai diritti fondamentali (es. rapporti familiari e Convenzione europea dei diritti dell'uomo) e richiedono bilanciamento motivato tra esigenze di sicurezza e libertà individuali.
- In caso di pubblicazione del provvedimento le informazioni personali devono essere omesse conformemente alla normativa sulla protezione dei dati (art. 52 d.lgs. 196/2003).
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