Cassazione Civile, Ordinanza n. 05029/2024 del 26/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (locatore)
La controversia
La controversia nasce da un rapporto relativo a un immobile abitativo che una parte qualificava inizialmente come comodato e l'altra come locazione. Dopo un ricorso cautelare ex art. 700 c.p.c. respinto, il giudice di merito ha qualificato il rapporto come locazione immobiliare, rilevando la percezione di un corrispettivo mensile di euro 400,00. La locatrice ha quindi agito per ottenere la declaratoria di nullità del contratto per difetto di forma scritta, il rilascio dell'immobile e un'indennità per l'occupazione senza titolo, domande accolte in primo grado e confermate in appello. Il ricorrente in cassazione ha dedotto due motivi: (1) violazione della disciplina sulle locazioni abitative e del principio di Cass. S.U. n. 18214/2015, sostenendo che il giudice di merito non avesse verificato se la forma verbale fosse stata imposta dalla locatrice, circostanza che renderebbe la nullità una nullità di protezione azionabile solo dal conduttore; inoltre ha sostenuto che, dopo la riforma del 2015 dell'art. 13 L. n. 431/1998, la nullità per mancata forma scritta debba comunque considerarsi relativa; (2) violazione di legge e vizio motivazionale per avere la Corte d'appello ritenuto che il conduttore dovesse proporre la domanda ex art. 13 L. n. 431/1998 in via di azione e non come eccezione, senza considerare che tale iniziativa era stata in realtà già proposta dal ricorrente con autonomo ricorso, di cui sosteneva la sopravvenuta produzione documentale e l'assenza di decadenza.
La decisione
La Corte di cassazione non è entrata nel merito dei due motivi, perché ha rilevato d'ufficio l'improcedibilità del ricorso. In particolare ha accertato che nel fascicolo non era stata depositata la relata di notificazione della sentenza impugnata, deposito richiesto a pena di improcedibilità dall'art. 369, comma 2, c.p.c. Ha escluso che potesse operare la c.d. prova di resistenza, poiché la notificazione del ricorso era avvenuta il 20 gennaio 2020, quindi oltre sessanta giorni dopo la pubblicazione della sentenza d'appello (3 ottobre 2019). La mancata eccezione della controparte non ha impedito il rilievo officioso del vizio. Il ricorrente è stato condannato alle spese di lite del giudizio di legittimità ed è stato dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato solo come rimedio cautelare previamente esperito dalla parte poi attrice nel giudizio di merito
art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.
invocato dal ricorrente come base dei motivi di ricorso per violazione di legge e vizio motivazionale
richiamata quale disciplina delle locazioni abitative e della forma scritta del contratto
art. 1, comma 4, legge n. 431 del 1998
richiamato come disposizione che continua a richiedere la forma scritta per la validità dei contratti di locazione abitativa
art. 13, comma 5, legge n. 431 del 1998
richiamato dal ricorrente nella versione anteriore alla riforma, come norma sulla riconduzione del rapporto alle condizioni di legge
art. 1, comma 59, legge 28 dicembre 2015, n. 208
richiamato come intervento riformatore che avrebbe inciso sull'art. 13 della legge n. 431/1998
art. 13, comma 6, legge n. 431 del 1998
richiamato quale testo risultante dalla riforma del 2015, concernente la richiesta di riconduzione del contratto nei casi di mancata registrazione
norma decisiva: il deposito della relata di notificazione della sentenza impugnata è richiesto a pena di improcedibilità del ricorso per cassazione
richiamato per il controllo della tempestività dell'impugnazione in relazione al termine breve
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato per l'obbligo dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di declaratoria di improcedibilità
art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228
richiamato come disposizione introduttiva del meccanismo dell'ulteriore contributo unificato
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, il deposito della relata di notificazione della sentenza impugnata, quando la sentenza risulti notificata, è prescritto a pena di improcedibilità del ricorso; il vizio è rilevabile d'ufficio e non è sanato dal silenzio della parte resistente.
- La c.d. prova di resistenza può evitare la declaratoria di improcedibilità solo se dagli atti risulti che il ricorso è stato notificato entro il termine breve, consentendo il controllo immediato della tempestività rispetto alla data di pubblicazione della sentenza; se la notificazione del ricorso è oltre tale termine, la prova non opera.
- In materia di locazione abitativa, la ricostruzione della nullità del contratto per difetto di forma scritta e l'eventuale qualificazione come nullità di protezione dipendono dalla concreta imposizione della forma verbale da parte del locatore, secondo l'orientamento richiamato delle Sezioni Unite.
- La disciplina della riconduzione del contratto alle condizioni di legge richiede una corretta qualificazione del rimedio azionato e non può essere confusa con una mera eccezione difensiva quando la legge prevede uno specifico meccanismo azionabile in giudizio.
- L'omesso deposito di un atto essenziale ai fini del controllo di procedibilità impedisce l'esame dei motivi di merito, anche se questi investono questioni di diritto sostanziale rilevanti.
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