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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05029/2024 del 26/02/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (locatore)

La controversia

La controversia nasce da un rapporto relativo a un immobile abitativo che una parte qualificava inizialmente come comodato e l'altra come locazione. Dopo un ricorso cautelare ex art. 700 c.p.c. respinto, il giudice di merito ha qualificato il rapporto come locazione immobiliare, rilevando la percezione di un corrispettivo mensile di euro 400,00. La locatrice ha quindi agito per ottenere la declaratoria di nullità del contratto per difetto di forma scritta, il rilascio dell'immobile e un'indennità per l'occupazione senza titolo, domande accolte in primo grado e confermate in appello. Il ricorrente in cassazione ha dedotto due motivi: (1) violazione della disciplina sulle locazioni abitative e del principio di Cass. S.U. n. 18214/2015, sostenendo che il giudice di merito non avesse verificato se la forma verbale fosse stata imposta dalla locatrice, circostanza che renderebbe la nullità una nullità di protezione azionabile solo dal conduttore; inoltre ha sostenuto che, dopo la riforma del 2015 dell'art. 13 L. n. 431/1998, la nullità per mancata forma scritta debba comunque considerarsi relativa; (2) violazione di legge e vizio motivazionale per avere la Corte d'appello ritenuto che il conduttore dovesse proporre la domanda ex art. 13 L. n. 431/1998 in via di azione e non come eccezione, senza considerare che tale iniziativa era stata in realtà già proposta dal ricorrente con autonomo ricorso, di cui sosteneva la sopravvenuta produzione documentale e l'assenza di decadenza.

La decisione

La Corte di cassazione non è entrata nel merito dei due motivi, perché ha rilevato d'ufficio l'improcedibilità del ricorso. In particolare ha accertato che nel fascicolo non era stata depositata la relata di notificazione della sentenza impugnata, deposito richiesto a pena di improcedibilità dall'art. 369, comma 2, c.p.c. Ha escluso che potesse operare la c.d. prova di resistenza, poiché la notificazione del ricorso era avvenuta il 20 gennaio 2020, quindi oltre sessanta giorni dopo la pubblicazione della sentenza d'appello (3 ottobre 2019). La mancata eccezione della controparte non ha impedito il rilievo officioso del vizio. Il ricorrente è stato condannato alle spese di lite del giudizio di legittimità ed è stato dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, il deposito della relata di notificazione della sentenza impugnata, quando la sentenza risulti notificata, è prescritto a pena di improcedibilità del ricorso; il vizio è rilevabile d'ufficio e non è sanato dal silenzio della parte resistente.
  • La c.d. prova di resistenza può evitare la declaratoria di improcedibilità solo se dagli atti risulti che il ricorso è stato notificato entro il termine breve, consentendo il controllo immediato della tempestività rispetto alla data di pubblicazione della sentenza; se la notificazione del ricorso è oltre tale termine, la prova non opera.
  • In materia di locazione abitativa, la ricostruzione della nullità del contratto per difetto di forma scritta e l'eventuale qualificazione come nullità di protezione dipendono dalla concreta imposizione della forma verbale da parte del locatore, secondo l'orientamento richiamato delle Sezioni Unite.
  • La disciplina della riconduzione del contratto alle condizioni di legge richiede una corretta qualificazione del rimedio azionato e non può essere confusa con una mera eccezione difensiva quando la legge prevede uno specifico meccanismo azionabile in giudizio.
  • L'omesso deposito di un atto essenziale ai fini del controllo di procedibilità impedisce l'esame dei motivi di merito, anche se questi investono questioni di diritto sostanziale rilevanti.
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Come è indicizzato

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