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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 23758/2023 del 31/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la sentenza di appello contestando, in sintesi: (i) l'insufficienza e la contraddittorietà della motivazione relativa all'attribuzione delle condotte e alla valutazione delle intercettazioni e dei tabulati telefonici, lamentando assenza di sequestri diretti, mancanza di riferimenti espliciti allo stupefacente nelle conversazioni, e assenza di elementi che individuassero destinatari e quantità delle cessioni; (ii) il mancato riconoscimento della lieve entità ex art. 73 comma 5 d.P.R. 309/1990, per la mancata certezza sulle quantità e per la presunta sporadicità; (iii) la sproporzione del trattamento sanzionatorio nonostante lo status di incensurato e le condizioni personali (per Ardaya); Portillo Utani ha poi dedotto la manifesta illogicità e carenza della motivazione, chiedendo una rigorosa valutazione del quadro probatorio alla luce del principio di non colpevolezza oltre ogni ragionevole dubbio.

La decisione

Entrambi i ricorsi sono stati rigettati. La Corte di cassazione ha ritenuto che le decisioni di merito (G.U.P. e Corte d'appello) avessero effettuato una adeguata e coerente valutazione delle prove: ricostruzione investigativa derivante dall'operazione 'Suerte Loca' (arresto di trafficante colombiano e analisi dello smartphone), acquisizione dei tabulati telefonici, intercettazioni che mostravano un linguaggio cifrato interpretato plausibilmente come riferito a cessioni di cocaina, sequestri di sostanze e denaro collegati alle conversazioni, e dichiarazioni ammissive/eteroaccusatorie di coimputati. La Corte di cassazione ha ricordato che l'interpretazione di linguaggio cifrato nelle intercettazioni è questione di fatto riservata al giudice del merito e che, in assenza di aporie logiche, non è consentita una rivalutazione in sede di legittimità. Quanto alla lieve entità, è stata ritenuta correttamente esclusa in quanto il contesto evidenziava attività continuativa e organizzata di spaccio in quantitativi non trascurabili; la determinazione della pena è stata ritenuta congrua, con riconoscimento di attenuanti generiche e applicazione della riduzione del rito abbreviato, e perciò non eccessivamente rigorosa. Sono state dunque confermate le condanne, con condanna alle spese e compensazione delle spese dell'incidente di esecuzione ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • d.P.R. n. 309 del 1990, art. 73

    La valutazione della 'lieve entità' secondo il comma 5 deve essere complessiva: gli indici ivi elencati vanno valutati congiuntamente e possono compensarsi; nel caso concreto la Corte ha ritenuto che gli indici complessivamente indicassero un'attività di rilievo incompatibile con la lieve entità

  • Costituzione, art. 111

    Richiamato in tema di diritto al giusto processo e ragionevole durata: i ricorrenti hanno invocato principi costituzionali rispetto alla correttezza del procedimento, ma la Cassazione ha ritenuto che non vi fosse violazione processuale che potesse inficiare la decisione

  • Codice di procedura penale, art. 192

    Richiamato nelle censure relative alla motivazione e al divieto di travisamento delle prove; la Corte ha ritenuto che non sussistessero vizi applicabili

  • Codice di procedura penale, art. 530

    Evocato nella contestazione di vizio di motivazione: la Cassazione non ha ravvisato i presupposti per annullamento per insufficienza della motivazione

  • Codice penale, art. 81

    Applicato per la continuazione tra i reati: la Corte ha computato gli aumenti previsti per i capi unificati nella determinazione complessiva della pena

  • Codice di procedura penale, art. 616

    Norma che pone a carico del soccombente le spese del giudizio in cassazione; la Corte ha disposto l'onere per ciascun ricorrente

Massime di principio

  • L'interpretazione di linguaggio cifrato nelle intercettazioni è questione di fatto riservata al giudice del merito; la Cassazione non può sostituirsi al giudice di merito se la valutazione è logica e coerente con le massime di esperienza
  • L'assenza di sequestri immediati o di riferimenti espliciti allo stupefacente non impedisce la condanna se il quadro probatorio complessivo (tabulati, intercettazioni contestualizzate, sequestri collegati ad altri partecipi, dichiarazioni dei coimputati) fornisce elementi di riscontro e coerenza
  • La valutazione della lieve entità ex art. 73 comma 5 d.P.R. 309/1990 richiede un giudizio unitario e complessivo: gli indici possono compensarsi e non è sufficiente la presenza di un solo elemento favorevole per riconoscere la lieve entità
  • In tema di determinazione della pena, il giudice può discostarsi dal minimo edittale se adeguatamente motivato in relazione alla quantità, alla continuità e all'organizzazione dell'attività illecita; il riconoscimento di attenuanti e l'applicazione di sconti (es. rito abbreviato) vanno valutati nel quadro complessivo
  • In cassazione sono precluse riletture alternative degli elementi di fatto quando la motivazione di merito non presenti profili di illogicità o travisamento: il ricorrente deve individuare specifici e fondate profili di irragionevolezza per ottenere l'annullamento

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