Cassazione Civile, Ordinanza n. 36613/2023 del 30/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (intermediario finanziario)
La controversia
La controversia nasce da condotte illecite poste in essere da due promotori finanziari appartenenti a due diversi intermediari, che avevano ricevuto dai risparmiatori somme destinate a investimenti finanziari e se ne erano appropriati. I danneggiati agirono contro i promotori e contro le rispettive società preponenti. In primo grado fu riconosciuta la responsabilità solidale delle due banche/intermediari e fu anche operata una ripartizione interna del danno tra esse in misura paritaria; in appello, invece, la responsabilità interna fu graduata in proporzione alla colpa dei promotori: 90% alla società del promotore maggiormente responsabile e 10% all’altra. La ricorrente ha impugnato tale statuizione deducendo violazione dell’art. 2055 c.c., sostenendo che, trattandosi di responsabilità delle società preponenti per fatto altrui e dunque oggettiva, non sarebbe configurabile alcuna graduazione della colpa né sarebbe ammissibile il regresso tra corresponsabili entrambi incolpevoli; in subordine, ha sostenuto che il regresso non potesse comunque operare tra soggetti responsabili solo per fatto altrui. La controricorrente ha resistito.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha affermato che, ai fini delle azioni di regresso tra coobbligati solidali ex art. 2055, comma 2, c.c., quando il danno è imputabile alla condotta colposa, diversamente graduata, di più persone, la responsabilità del soggetto che risponde del fatto di una sola di esse a titolo oggettivo si determina in base alla misura della responsabilità della persona direttamente responsabile del danno di cui egli debba rispondere. Ha quindi ritenuto corretta la decisione d'appello che aveva limitato al 10% la responsabilità interna della società preponente del promotore responsabile in tale misura, essendo il restante 90% ascrivibile all'altro promotore. Conseguentemente, ha condannato la ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
la graduazione nei rapporti interni tra solidali riguarda la misura della responsabilità e non solo della colpa; il regresso si determina in base alla gravità della rispettiva responsabilità e all'entità delle conseguenze dannose, ed è ammissibile anche quando uno dei coobbligati risponda a titolo oggettivo per fatto altrui, se la graduazione sia concretamente possibile
art. 31, comma 3, D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (TUIF)
il soggetto che conferisce l'incarico è responsabile in solido dei danni arrecati a terzi dal consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede
la responsabilità del preponente per il fatto del promotore si fonda sul nesso di occasionalità necessaria ed è assimilabile alla responsabilità per fatto altrui di cui all'art. 2049 c.c., senza necessità di indagine su dolo o colpa del preponente
richiamato come modello di responsabilità oggettiva indiretta per fatto altrui, applicabile per analogia alla responsabilità del preponente per il promotore finanziario
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
è il parametro formale di deduzione dei motivi per violazione o falsa applicazione di legge
Massime di principio
- In tema di regresso tra corresponsabili solidali, la graduazione prevista dall'art. 2055, comma 2, c.c. non riguarda soltanto la colpa soggettiva, ma la misura complessiva della responsabilità di ciascuno nella produzione del danno.
- Quando il danno è causalmente imputabile a più soggetti direttamente responsabili in misura diversa, anche il soggetto che risponde solo indirettamente per fatto altrui può essere tenuto al regresso nella stessa misura corrispondente alla responsabilità del soggetto direttamente responsabile di cui deve rispondere.
- La responsabilità del preponente per il fatto del promotore finanziario è una responsabilità solidale ex lege fondata sul nesso di occasionalità necessaria e assimilabile alla responsabilità indiretta per fatto altrui.
- L'azione di regresso tra preponenti è ammissibile se e nella misura in cui sia possibile graduare le rispettive responsabilità sulla base della diversa incidenza causale o colposa dei promotori direttamente responsabili.
- Se la responsabilità diretta dei diversi autori del danno è stata accertata in percentuali differenti, la ripartizione interna tra i soggetti che ne rispondono per fatto altrui deve riflettere tali percentuali, ferma restando la solidarietà verso il danneggiato.
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