Cassazione Penale, Ordinanza n. 38057/2025 del 24/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato aveva riportato in primo grado e poi in appello una condanna per guida in stato di ebbrezza, con riconoscimento delle attenuanti generiche equivalenti all'aggravante contestata e concessione della non menzione. Con il ricorso per cassazione deduceva un unico motivo, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. Sosteneva, in sostanza, che tale istituto fosse applicabile anche al reato di guida in stato di ebbrezza e che la Corte territoriale avesse erroneamente negato tale beneficio.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ricordato che la particolare tenuità del fatto è astrattamente configurabile anche nel reato di guida in stato di ebbrezza, nonostante la presenza di soglie di punibilità e di un illecito amministrativo sotto soglia, ma ha ritenuto congrua e non illogica la motivazione della sentenza impugnata, fondata sui livelli alcolemici rilevati, sulla dinamica del sinistro, sul grado della colpa e sui potenziali danni per gli altri utenti della strada. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 186, comma 2, lett. c), d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285
norma incriminatrice del reato di guida in stato di ebbrezza nella fascia più grave, oggetto della condanna confermata in appello
art. 186, comma 2-bis, d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285
richiamato nel capo di imputazione/condanna, quale disposizione collegata alla fattispecie contestata
la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è astrattamente applicabile anche alla guida in stato di ebbrezza, ma può essere negata con motivazione congrua in base a tasso alcolemico, dinamica del sinistro, gravità della colpa e pericolo per gli utenti della strada
art. 131-bis c.p.
la Corte fa riferimento alla disciplina della particolare tenuità del fatto come oggetto della doglianza
non citato espressamente nel testo fornito, ma la condanna al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende è conseguenza tipica della declaratoria di inammissibilità
Massime di principio
- La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto può, in linea di principio, applicarsi anche al reato di guida in stato di ebbrezza, non essendo incompatibile con la presenza di soglie di punibilità interne alla fattispecie e con l'esistenza, sotto soglia, di un illecito amministrativo.
- Il diniego dell'art. 131-bis c.p. è legittimo quando il giudice di merito lo motivi in modo congruo valorizzando elementi concreti del caso, quali il tasso alcolemico accertato, la dinamica del sinistro, l'intensità della colpa e il pericolo arrecato agli altri utenti della strada.
- In sede di legittimità, la censura sul mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto non può limitarsi a prospettare l'astratta applicabilità dell'istituto, ma deve confrontarsi con la motivazione del giudice di merito e con la sua congruità logica.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, seguono la condanna alle spese processuali e, se del caso, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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