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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 40171/2024 del 31/10/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la sentenza d'appello per diversi motivi. Cosimo D'Amico e Gianluigi Rosafio denunciavano: violazione di legge e vizio di motivazione per aver la Corte di appello, nonostante la declaratoria di prescrizione del reato, confermato le statuizioni civili (art. 2043 c.c.) richiamando la sentenza di primo grado senza dimostrare un danno effettivo; e vizio di motivazione per non aver valutato adeguatamente elementi a discarico (frequenza di cantiere, ruolo effettivo, ecc.). Vito D'Amico deduceva: (1) violazione di legge e motivazione illogica per l'inammissibilità dichiarata dell'istanza di sospensione del processo con messa alla prova nonostante avesse manifestato volontà e fornito elementi concreti per il programma (riferimento art. 464‑quater e art. 133 c.p.); (2) violazione di legge e carenza di motivazione in ordine alle statuizioni civili nonostante la prescrizione; (3) vizio di motivazione per omessa valutazione degli elementi a discarico.

La decisione

La Corte di Cassazione ha respinto i ricorsi proposti da Cosimo D'Amico e Gianluigi Rosafio e ha accolto in parte il ricorso di Vito D'Amico. In particolare: i motivi generici diretti a contestare la valutazione del compendio probatorio sono stati ritenuti inammissibili perché volti a una rivalutazione globale delle prove; la Corte ha ritenuto congrua e logicamente coerente la ricostruzione fattuale dei giudici di merito in ordine alla falsa testimonianza. Quanto a Vito D'Amico, il primo motivo (sulla messa alla prova) è stato ritenuto fondato perché la Corte distrettuale non ha correttamente valutato l'adeguatezza del programma proposto secondo i criteri dell'art. 133 c.p.; tuttavia, poiché il reato si è estinto per prescrizione in data successiva alla sentenza di appello, la Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di Vito per estinzione del reato, con conferma delle statuizioni civili. I ricorrenti Cosimo e Gianluigi sono stati condannati alle spese processuali. La Corte ha inoltre ribadito limiti di ammissibilità del riesame in Cassazione (principio devolutivo) e si è pronunciata sul tema della regola di giudizio per la responsabilità civile in caso di prescrizione, indicando un orientamento ermeneutico in continuità con la sentenza "Tettamanti".

Norme richiamate

  • art. 539 cod. proc. pen.

    richiamata in relazione alla motivazione delle decisioni d'appello e alla verifica della congruità della motivazione sulle statuizioni civili dopo la prescrizione

  • art. 2043 cod. civ.

    norma sostanziale invocata per la responsabilità civile; la Corte discute quando e con quale standard di prova essa possa essere applicata nell'ambito di giudizi penali estinti per prescrizione

  • art. 464‑quater cod. proc. pen.

    riferito all'istituto della messa alla prova e alla valutazione dell'istanza di sospensione del processo; la Corte richiede una valutazione dell'adeguatezza del programma secondo i criteri previsti

  • art. 133 cod. pen.

    criteri per valutare l'adeguatezza del programma di messa alla prova che il giudice deve considerare; la mancata corretta applicazione di tali criteri ha reso fondato il motivo di Vito

  • art. 157 cod. pen. (prescrizione)

    usata per calcolare la scadenza del termine di prescrizione; la consumazione del reato e gli atti interruttivi hanno determinato l'estinzione del reato prima della data dell'annullamento

  • art. 597 cod. proc. pen. (principio devolutivo)

    richiamato per affermare che in Cassazione non si possono sollevare questioni non dedotte in appello; impedisce nuove doglianze vedute in sede di legittimità

  • art. 609, comma 3, cod. proc. pen.

    inibisce l'introduzione in Cassazione di questioni nuove non proposte in sede di gravame, motivo per cui talune doglianze sono state dichiarate inammissibili

  • art. 538 cod. proc. pen.

    discussa alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 182/2019; tema relativo allo standard di prova da applicare in sede di impugnazione ai soli effetti civili dopo la prescrizione

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 182/2019

    richiamata per la distinzione tra giudizio penale e accertamento ai soli effetti civili dopo prescrizione; la Cassazione valuta la portata e l'applicabilità della pronuncia nel caso concreto

  • Sez. Un. ("Tettamanti"), sent. 28/03/2024

    orientamento interpretativo cui la Corte di Cassazione intende dare seguito, incidendo sui criteri di valutazione della responsabilità civile in caso di prescrizione del reato

Massime di principio

  • Le censure generiche che chiedono una rivalutazione globale del compendio probatorio sono inammissibili in Cassazione; occorrono censure specifiche e confronti critici con la motivazione dei giudici di merito
  • Se il giudice d'appello decide sull'ammissibilità della messa alla prova deve valutare l'adeguatezza del programma proposto secondo i criteri dell'art. 133 c.p.; la mera dichiarazione di volontà al risarcimento senza una valutazione concreta può essere insufficiente
  • Quando il reato si estingue per prescrizione in epoca successiva alla sentenza impugnata, la Cassazione può annullare senza rinvio la sentenza nei confronti del ricorrente interessato per intervenuta estinzione del reato, pur confermando le statuizioni civili ove rilevanti
  • Non è ammessa in Cassazione l'introduzione di questioni nuove non sollevate in appello (principio devolutivo; art. 597 e art. 609 c.p.p.)
  • La questione dello standard probatorio da applicare al giudizio 'ai soli effetti civili' dopo la prescrizione è oggetto di orientamenti giurisprudenziali contrastanti; la Corte qui indica una linea ermeneutica conforme alla sentenza "Tettamanti", con implicazioni sulla possibilità di attingere ai criteri penali
  • In caso di esito sfavorevole del ricorso, la condanna alle spese processuali è la regola per i ricorrenti soccombenti

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