Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 31018/2025 del 26/11/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (venditore)

La controversia

La controversia nasce da due scritture private qualificate dall'attore come preliminari di vendita di porzioni di un podere assegnato in passato a uno dei convenuti da un ente di riforma fondiaria. L'acquirente sosteneva di avere integralmente pagato il prezzo pattuito e, ritenendo ormai decorso il termine rilevante rispetto all'assegnazione del fondo, domandava la sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c. per il trasferimento della proprietà dei terreni promessi in vendita. Il Tribunale aveva dichiarato nulli i preliminari per indeterminatezza e indeterminabilità dell'oggetto; la Corte d'appello aveva confermato il rigetto dell'appello principale. In cassazione il ricorrente proponeva due motivi, ma il testo non ne riporta il contenuto specifico, perché la Corte ha definito il giudizio in rito per improcedibilità del ricorso.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato improcedibile il ricorso ai sensi dell'art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c., rilevando che il ricorrente non aveva depositato la copia della sentenza impugnata munita della relata di notificazione. Poiché mancava la prova della notificazione della sentenza d'appello e il ricorso per cassazione risultava notificato oltre il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione della sentenza, la cosiddetta prova di resistenza è stata negativa. Conseguentemente, il ricorso è stato dichiarato improcedibile, con condanna del ricorrente alle spese e con atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2932 c.c.

    È richiamato come norma posta a fondamento della domanda di esecuzione in forma specifica dell'obbligo di concludere il contratto di vendita.

  • art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c.

    La mancata produzione, insieme al ricorso, della copia autentica della sentenza impugnata munita della relata di notificazione comporta improcedibilità del ricorso, salvo che il documento mancante sia comunque nella disponibilità processuale nei termini previsti.

  • art. 325 c.p.c.

    In assenza di prova della notificazione della sentenza impugnata, il termine breve per proporre ricorso decorre dalla pubblicazione della sentenza.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    La declaratoria di improcedibilità comporta l'accertamento dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione la produzione della sentenza impugnata e della sua relata di notificazione è richiesta in modo rigoroso: la mancanza di uno dei due documenti può determinare l'improcedibilità del ricorso, salvo sanatoria nei limiti consentiti dalla disciplina processuale.
  • Se non è dimostrata la notificazione della sentenza gravata, il termine breve per proporre ricorso si calcola dalla pubblicazione della decisione; un ricorso notificato oltre sessanta giorni da tale data è tardivo ai fini della verifica di procedibilità.
  • La cosiddetta prova di resistenza va svolta confrontando la data del ricorso con la data di pubblicazione della sentenza quando difetti la prova della sua notificazione; se il ricorso risulta tardivo, la mancanza della relata è decisiva.
  • La declaratoria di improcedibilità nel giudizio di legittimità comporta normalmente la condanna della parte ricorrente alle spese e l'eventuale applicazione dell'ulteriore contributo unificato previsto dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContratto preliminare
RamiProcesso civileImmobiliare
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.