Cassazione Penale, Sentenza n. 9714/2024 del 07/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza che ha rigettato la richiesta di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere con gli arresti domiciliari con applicazione del "braccialetto elettronico", contestando: 1) la violazione di legge per l'applicazione della c.d. "doppia presunzione" (art. 275, comma 3 c.p.p.) circa l'esistenza delle esigenze cautelari e l'adeguatezza della custodia in carcere, sostenendo che il Tribunale ha richiamato tali presunzioni senza un adeguato vaglio delle argomentazioni difensive; 2) vizi di motivazione circa la sussistenza delle esigenze cautelari e del pericolo di fuga, nonostante il parere favorevole del P.M., e perplessità sul fatto che il ruolo di "chimico" e l'incensuratezza del ricorrente, unitamente alla scelta del rito abbreviato, possano superare la presunzione relativa; 3) vizi di motivazione circa l'inidoneità degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, ritenendo che tale misura sarebbe idonea a prevenire il pericolo di reiterazione dato il ruolo operativo del ricorrente.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il Tribunale di Milano avesse adeguatamente motivato l'applicazione delle presunzioni con riferimenti concreti alle responsabilità e capacità operative del ricorrente (lavorazione della droga, contatti con acquirenti e corrieri, sostituzioni nel ruolo di "chimico", ritiro di somme consistenti, trasporto di sostanza, stipendio elevato), nonché alla mancanza di presa di distanze dal sodalizio. Ha ritenuto legittima la valutazione del pericolo di fuga, alla luce dei legami stabili con l'Albania e del fatto che il ricorrente era stato ricercato in Italia e catturato/estradato dall'Albania. Ha inoltre ritenuto congrua e non illogica la valutazione che gli arresti domiciliari, anche con braccialetto elettronico, sarebbero inidonei a impedire la reiterazione, dato che l'attività di "chimico" si svolgeva all'interno di un'abitazione privata. Per questi motivi la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende e ha disposto gli adempimenti di comunicazione previsti dall'art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.
Norme richiamate
art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990
art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990
La contestazione di delitti previsti dall'art. 74 (associazione finalizzata al traffico di stupefacenti) giustifica, secondo il Giudice, l'applicazione delle presunzioni di pericolosità e l'adozione di misure cautelari più gravi, ove sussistano concreti elementi indiziari relativi al ruolo operativo dell'indagato.
Riferimento alla cosiddetta "doppia presunzione": in casi di particolare gravità (es. reati di cui all'art. 74), la legge consente una presunzione relativa sulla sussistenza delle esigenze cautelari e sull'adeguatezza della misura carceraria, purché il giudice disciplini e motivi l'applicazione sulla base di elementi concreti.
Norma procedurale che permette al Tribunale di decidere sull'appello contro le ordinanze del G.I.P.; il Tribunale ha respinto l'appello avverso il rigetto della richiesta di sostituzione della misura.
art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.
art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.
Norma procedurale sugli adempimenti comunicativi conseguenti alle decisioni cautelari; la Cancelleria deve eseguire le comunicazioni previste poiché la decisione non comporta rimessione in libertà.
Massime di principio
- Quando sono contestati reati connessi all'art. 74 d.P.R. 309/1990 il giudice può applicare la "doppia presunzione" circa le esigenze cautelari e l'adeguatezza della custodia in carcere: per contrastarla la difesa deve offrire elementi concreti e specifici che dimostrino marginalità del ruolo o impossibilità di reiterazione.
- La sola qualità di "chimico" o l'incensuratezza non sono di per sé sufficienti a escludere esigenze cautelari se vi sono elementi concreti (contatti operativi, funzioni di ritiro/trasporto, redditi illeciti) che indicano partecipazione attiva e capacità di reiterare il reato.
- Il rischio di fuga può essere fondato anche su legami stranieri stabili e su comportamenti concreti (es. latitanza o cattura all'estero); la presenza di legami esteri va valutata attentamente e può giustificare misure più afflittive.
- Gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico possono risultare inefficaci quando la condotta criminosa possa essere agevolmente posta in essere nell'ambiente domestico o quando la misura non impedisca i contatti e le attività operative contestate; il giudice deve motivare in termini concreti l'inidoneità della misura alternativa.
- In sede di impugnazione in Cassazione, argomentazioni generiche o prive di riferimenti fattuali concreti sono spesso insufficienti: è necessario contestare la logica del ragionamento giurisdizionale o dimostrare la violazione di norme procesuali in modo preciso.
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