Sentenza n. 1695/2026 - Catanzaro, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto prefettizio che vieta la detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti ai sensi dell'art. 39 TULPS
Esito
Favorevole al resistente (autorità di pubblica sicurezza)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto del Prefetto di Cosenza del 21 settembre 2022, deducendo: violazione dell'art. 10-bis l. 241/1990, eccesso di potere, difetto di istruttoria e violazione del principio di leale collaborazione, per la tardiva conclusione del procedimento e per l'omessa comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento della domanda di archiviazione; violazione degli artt. 162 e 162-bis c.p., dell'art. 43 TULPS e difetto dei presupposti, travisamento dei fatti e difetto di istruttoria, sostenendo che gli esiti dei procedimenti penali non consentissero di ritenere sussistente una situazione di inaffidabilità; violazione dell'art. 3 l. 241/1990 e carenza di motivazione; motivazione apparente o del tutto assente. In fatto, il ricorrente era stato denunciato nel 2017 per minaccia e, in occasione del ritiro cautelare delle armi, erano state rinvenute presso la sua abitazione 44 munizioni per pistola calibro 9x19 ad uso esclusivo militare. Il procedimento per minaccia si era concluso con assoluzione perché il fatto non sussiste, mentre quello relativo alla detenzione delle munizioni si era estinto per oblazione. Nel 2022 il ricorrente aveva chiesto l'archiviazione del procedimento amministrativo, ma il Comando dei Carabinieri aveva espresso parere negativo, valorizzando la detenzione delle munizioni quale fatto storico indicativo di inaffidabilità.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto irrilevante, ai fini della legittimità del divieto, l'eccessiva durata del procedimento, escludendo che il mero ritardo potesse determinare l'illegittimità dell'atto o fondare un legittimo affidamento sull'archiviazione, anche perché il ricorrente aveva presentato una specifica istanza di archiviazione. Ha escluso l'applicabilità dell'art. 10-bis l. 241/1990: il procedimento era stato avviato d'ufficio per l'adozione del divieto e l'istanza di archiviazione era stata formulata dall'interessato all'interno di tale procedimento, non costituendo essa un autonomo procedimento avviato su istanza di parte. Le garanzie partecipative erano comunque state assicurate mediante la comunicazione di avvio del procedimento. Nel merito, il giudice ha affermato che i provvedimenti in materia di armi possono essere adottati indipendentemente dalla rilevanza penale dei fatti e dall'esito dei procedimenti penali. La detenzione di munizioni vietate, ad uso esclusivo militare, costituiva un fatto storico accertato, autonomamente valorizzabile ai fini del giudizio prefettizio di inaffidabilità, nonostante l'estinzione del reato per oblazione. Anche le modalità con cui il ricorrente aveva acquisito le munizioni erano irrilevanti rispetto al dato oggettivo della detenzione. La valutazione prefettizia è stata ritenuta ragionevole, logica e adeguatamente istruita. Il sindacato giurisdizionale sulle valutazioni dell'autorità di pubblica sicurezza è stato ricondotto alla verifica di errori, travisamento dei fatti o manifesta irrazionalità, non riscontrati nel caso concreto. Il ricorrente è stato condannato al pagamento di 2.000 euro di spese di lite, oltre spese generali e accessori.
Norme richiamate
il Prefetto ha facoltà di vietare la detenzione delle armi, munizioni e materie esplodenti, denunciate ai termini dell’articolo precedente, alle persone ritenute capaci di abusarne
La disposizione attribuisce al Prefetto un potere preventivo e ampiamente discrezionale, esercitabile sulla base di un giudizio di affidabilità e di prevedibilità dell'abuso, anche in assenza di una condanna penale.
La licenza può essere ricusata [...] a chi non può provare la sua buona condotta o non dà affidamento di non abusare delle armi
La disciplina delle autorizzazioni in materia di armi richiede un'elevata affidabilità del soggetto e consente di valorizzare fatti oggettivi, anche non costituenti reato, dai quali emerga un rischio di abuso.
Le autorizzazioni devono essere revocate quando nella persona autorizzata vengono a mancare, in tutto o in parte, le condizioni alle quali sono subordinate, e possono essere revocate quando sopraggiungono o vengono a risultare circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego della autorizzazione
Le autorizzazioni di polizia sono soggette a revoca quando vengano meno le condizioni di affidabilità o emergano circostanze che avrebbero giustificato il diniego.
Non si applica, secondo il TAR, quando l'istanza di archiviazione è presentata all'interno di un procedimento avviato d'ufficio per l'adozione di un divieto prefettizio; in tale situazione non sussiste un autonomo procedimento avviato su istanza di parte rispetto al quale debba essere comunicato il preavviso di rigetto.
La motivazione del decreto è stata ritenuta sufficiente perché il Prefetto aveva recepito le risultanze istruttorie e indicato nella detenzione di munizioni ad uso esclusivo militare il fatto fondante il giudizio di inaffidabilità.
La denuncia per minaccia e il relativo procedimento penale costituiscono il contesto fattuale dell'intervento amministrativo; l'assoluzione per insussistenza del fatto non impedisce, in astratto, la distinta valutazione amministrativa di altri fatti storici.
La detenzione illegale delle munizioni è stata valorizzata quale fatto storico, nonostante l'estinzione del reato per oblazione.
Massime di principio
- Il divieto prefettizio di detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti può essere adottato sulla base di un giudizio preventivo di inaffidabilità e di pericolo di abuso, anche indipendentemente dalla rilevanza penale dei fatti o dall'esito dei procedimenti penali.
- L'estinzione del reato per oblazione non elimina il fatto storico della detenzione vietata, che può essere autonomamente valutato dall'autorità di pubblica sicurezza ai fini del giudizio di affidabilità in materia di armi.
- Nel procedimento avviato d'ufficio per l'adozione di un divieto prefettizio, la presentazione da parte dell'interessato di un'istanza di archiviazione non trasforma il procedimento in un procedimento avviato su istanza di parte; pertanto, non è dovuto il preavviso di rigetto previsto dall'art. 10-bis l. 241/1990 rispetto a tale istanza.
- La protratta inerzia dell'amministrazione nella conclusione di un procedimento volto all'adozione di un divieto in materia di armi non determina di per sé l'illegittimità del provvedimento finale né fonda un legittimo affidamento sull'archiviazione, soprattutto quando l'interessato abbia successivamente chiesto egli stesso l'archiviazione del procedimento.
- Il sindacato del giudice amministrativo sulle valutazioni dell'autorità di pubblica sicurezza in materia di affidabilità nell'uso delle armi non è sostitutivo e si limita alla verifica di errori, travisamento dei fatti o manifesta irrazionalità.
- Ai fini del divieto di detenzione di armi, anche un fatto isolato e non costituente reato può giustificare il giudizio di inaffidabilità quando sia oggettivamente significativo e idoneo a evidenziare una potenzialità di abuso.
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