Sentenza n. 2478/2026 - Catania, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto direttoriale di approvazione degli atti della nuova procedura selettiva e verbale della Commissione adottati in esecuzione della precedente sentenza del TAR
Esito
Favorevole al ricorrente (candidata a concorso)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato, chiedendone l'esecuzione e la declaratoria di nullità o inefficacia, o in subordine l'annullamento, degli atti con cui l'Università aveva rinnovato la valutazione dei titoli nell'ambito di una procedura per il conferimento di un assegno di ricerca. La precedente sentenza del TAR aveva accolto le censure relative, da un lato, alla mancata valutazione di venti corsi teorico-pratici nell'ambito del criterio relativo all'altra attività di formazione e ricerca e, dall'altro, alla mancata valutazione di un corso semestrale post-universitario di endodonzia clinica nell'ambito dei corsi di perfezionamento post-lauream. La ricorrente ha dedotto violazione ed elusione del giudicato, violazione dell'art. 21-septies l. 241/1990 e nullità degli atti impugnati. In subordine ha dedotto violazione e falsa applicazione dell'art. 5 del bando, eccesso di potere per arbitrarietà, illogicità, irragionevolezza, ingiustizia, travisamento e sviamento, difetto di istruttoria e motivazione carente, contraddittoria e illogica. Ha contestato sia la nuova valutazione di soli dodici dei venti corsi teorico-pratici, sia la scelta della Commissione di non valutare il corso semestrale di endodonzia clinica come corso di perfezionamento post-lauream, spostandolo nel diverso criterio dell'altra attività di formazione e ricerca e rendendolo sostanzialmente privo di autonoma utilità ai fini del punteggio.
La decisione
Il TAR ha ritenuto il ricorso fondato nei limiti precisati e ha dichiarato nulli gli atti impugnati per elusione del giudicato. Quanto ai venti corsi teorico-pratici, ha escluso la violazione della precedente sentenza: quest'ultima aveva rimosso l'esclusione astratta e generalizzata dei corsi di formazione clinica, rimettendo alla nuova Commissione la verifica concreta della loro pertinenza. La Commissione poteva quindi limitare la valutazione ai dodici titoli dai quali emergesse ictu oculi la natura teorico-pratica; sul punto la ricorrente non aveva formulato una contestazione specifica indicando i corsi illegittimamente esclusi. Quanto al corso semestrale post-universitario di endodonzia clinica, il TAR ha invece ritenuto elusiva la nuova determinazione. La precedente sentenza aveva imposto una rivalutazione del titolo, non già limitata dal nomen iuris utilizzato dalla candidata, ma fondata sulla sua effettiva natura e sostanza formativa. La Commissione avrebbe dovuto verificare concretamente se il corso presentasse gli elementi sostanziali riconducibili alla categoria dei corsi di perfezionamento prevista dal bando, senza escluderlo per la sola mancata indicazione della dicitura formale di corso di perfezionamento e senza aggiungere requisiti formali non previsti dalla lex specialis. Il riferimento dell'Università alla disciplina dei corsi universitari di perfezionamento di cui all'art. 6 l. 341/1990 e all'art. 3 d.m. 270/2004 non è stato ritenuto decisivo, poiché la categoria normativa dei corsi universitari non esaurisce quella dei corsi post-lauream e di perfezionamento valutabili in una procedura concorsuale, quando il bando richiami genericamente attestati di frequenza a corsi di perfezionamento post-lauream conseguiti in Italia o all'estero. L'amministrazione è stata ordinata a rideterminarsi entro sessanta giorni secondo tali coordinate, con previsione, in caso di inerzia, dell'intervento sostitutivo del Rettore quale commissario ad acta entro gli ulteriori sessanta giorni, eventualmente previa nomina di una nuova Commissione. Le spese sono state compensate per metà; l'Università è stata condannata al pagamento della restante metà, liquidata in euro 1.000, oltre accessori, nonché al rimborso dell'intero contributo unificato ove versato.
Norme richiamate
art. 21-septies l. 241/1990
La violazione o elusione del giudicato determina la nullità degli atti amministrativi adottati in sua esecuzione; nel caso concreto, la nuova valutazione del corso di perfezionamento è stata ritenuta elusiva dei vincoli conformativi derivanti dalla precedente sentenza.
art. 5 del bando
La clausola del bando richiamava genericamente gli attestati di frequenza a corsi di perfezionamento post-lauream, senza prevedere ulteriori requisiti formali; la Commissione non poteva introdurre ex post la necessità che il titolo fosse espressamente denominato 'Corso di Perfezionamento'.
art. 6 l. 341/1990
La disciplina dei corsi universitari di perfezionamento e degli attestati rilasciati dalle università non esaurisce necessariamente la categoria dei corsi post-lauream e di perfezionamento valutabili in una procedura selettiva.
art. 3 d.m. 270/2004
Il riferimento normativo alla formazione finalizzata e ai servizi didattici integrativi non consente di restringere la valutazione concorsuale ai soli corsi formalmente riconducibili alla specifica tipologia normativa dei corsi universitari, quando il bando non abbia previsto tale limitazione.
Massime di principio
- Quando una sentenza annulla una valutazione concorsuale per avere escluso in astratto una categoria di titoli, l'amministrazione, in sede di riedizione del potere, può procedere a una verifica concreta della pertinenza e delle caratteristiche dei singoli titoli, purché rispetti il vincolo conformativo derivante dalla sentenza.
- Quando il bando prevede genericamente la valutabilità di attestati di frequenza a corsi di perfezionamento post-lauream, la Commissione deve apprezzare la sostanza formativa del corso e non può escluderlo per la sola mancata utilizzazione, da parte del candidato, della denominazione formale di 'corso di perfezionamento'.
- La Commissione di concorso non può introdurre ex post requisiti formali o limitazioni della platea dei titoli valutabili non previsti dal bando, poiché ciò viola la lex specialis e altera i criteri della selezione.
- La categoria dei corsi universitari di perfezionamento disciplinati dalla normativa generale sull'ordinamento universitario non esaurisce necessariamente la categoria dei corsi post-lauream valutabili in una procedura selettiva, quando il bando non richiami espressamente quei requisiti normativi o formali.
- In sede di ottemperanza, l'amministrazione conserva margini di valutazione tecnica non incompatibili con il giudicato, ma deve esercitarli confrontandosi concretamente e motivatamente con le coordinate fissate dalla sentenza; l'inosservanza di tali coordinate integra elusione del giudicato e comporta la nullità dell'atto.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 14 set 2026Sentenza n. 2623/2026 - Palermo, Sezione 4
- Sentenza · 14 set 2026Sentenza n. 1017/2026 - Bari, Sezione 2
- Sentenza · 14 set 2026Sentenza n. 1533/2026 - Salerno, Sezione 1
- Sentenza · 14 set 2026Sentenza n. 1534/2026 - Salerno, Sezione 1
- Sentenza · 14 set 2026Sentenza n. 4209/2026 - Milano, Sezione 1
- Sentenza · 14 set 2026Sentenza n. 2479/2026 - Catania, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →