Sentenza n. 4209/2026 - Milano, Sezione 1
per l'annullamento - della nota prot. -OMISSIS-, del Prefetto di Milano, recante Interdittiva Antimafia- Diniego dell’istanza di iscrizione della società -OMISSIS- Srls nell’elenco dei fornitori e prestatori di servizi (c.d. White List); – della nota prot -OMISSIS-, n. -OMISSIS-, del Prefetto di Pistoia, recante informativa interdittiva antimafia e diniego alla richiesta di iscrizione della ricorrente nell’elenco dei fornitori, dei prestatori di servizi e degli esecutori di lavori non soggetti a rischio di infiltrazione mafiosa, (c.d. white list), della Prefettura di Pistoia; - della nota -OMISSIS-della Prefettura di Pistoia recante preavviso di diniego ex art. 10-bis L. 7.8.1990, n. 241; - di ogni altro atto, presupposto o conseguente, ancorché non conosciuto o conoscibile.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di iscrizione nella White List adottato dalla Prefettura di Milano, con richiamo all’interdittiva antimafia e al precedente diniego della Prefettura di Pistoia, nonché il provvedimento presupposto della Prefettura di Pistoia
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato il diniego di iscrizione nella White List della Prefettura di Milano e il precedente provvedimento della Prefettura di Pistoia, deducendo: violazione dell’art. 10-bis l. 241/1990 per omessa comunicazione del preavviso di rigetto; violazione degli artt. 84 e 91 d.lgs. 159/2011, dell’art. 1, comma 53, l. 190/2012 e del d.p.c.m. 18 aprile 2013; difetto di istruttoria e di motivazione, travisamento, contraddittorietà, illogicità e sviamento, per avere la Prefettura di Milano richiamato il provvedimento della Prefettura di Pistoia senza svolgere un’autonoma istruttoria e senza verificare l’eventuale aggiornamento delle informazioni antimafia. La ricorrente ha inoltre contestato la presunta contiguità con altra società, evidenziando la diversa composizione societaria, la sede e l’attività svolta; ha negato la rilevanza degli elementi valorizzati dalle prefetture, tra cui un decreto di sequestro preventivo riferito ad altra società e a soggetti ritenuti sospetti. L’Amministrazione ha eccepito l’inammissibilità del ricorso contro un atto vincolato, la tardività delle censure rivolte al provvedimento della Prefettura di Pistoia e l’incompetenza territoriale del TAR Milano. Nelle more, la Prefettura di Milano ha adottato un nuovo provvedimento, a seguito della richiesta di aggiornamento presentata dalla società, riesaminando gli elementi sopravvenuti e respingendo nuovamente nel merito l’istanza di iscrizione.
La decisione
Il TAR ha ritenuto infondata l’eccezione di incompetenza territoriale, applicando l’art. 13, comma 4-bis, c.p.a.: la competenza sul provvedimento principale della Prefettura di Milano attrae quella sugli atti presupposti, quando questi siano impugnati in quanto tali e non siano atti normativi o generali. Il provvedimento della Prefettura di Pistoia è stato considerato atto presupposto e, comunque, elemento di fatto ormai consolidato, non essendo stato tempestivamente impugnato. Il ricorso è stato tuttavia dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. La Prefettura di Milano, dopo la proposizione del ricorso, ha svolto una nuova istruttoria sulla domanda di aggiornamento e ha adottato un provvedimento motivato di nuovo diniego, esaminando gli elementi sopravvenuti e valutando nel merito il pericolo di infiltrazione mafiosa. Tale atto è stato qualificato come atto di conferma in senso proprio, non come atto meramente confermativo, poiché preceduto da nuova istruttoria, nuova ponderazione degli interessi e nuova motivazione. Esso ha quindi sostituito il precedente atto impugnato e ha prodotto autonomi effetti lesivi. La società avrebbe dovuto impugnarlo, eventualmente con motivi aggiunti; dall’annullamento del primo atto non avrebbe comunque potuto ottenere alcun risultato utile, poiché il nuovo diniego di identico contenuto continuava a produrre effetti. Le spese sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 13, comma 4-bis, c.p.a.
La competenza territoriale relativa al provvedimento da cui deriva l'interesse a ricorrere attrae a sé anche quella relativa agli atti presupposti dallo stesso provvedimento tranne che si tratti di atti normativi o generali, per la cui impugnazione restano fermi gli ordinari criteri di attribuzione della competenza.
La competenza territoriale sul provvedimento principale si estende agli atti presupposti, salvo che questi siano normativi o generali. Il provvedimento della Prefettura di Pistoia, impugnato quale presupposto del diniego della Prefettura di Milano, rientra nell’attrazione di competenza del TAR Milano.
art. 10-bis l. 241/1990
La violazione è stata dedotta dalla ricorrente, ma non è stata esaminata nel merito, poiché il ricorso è stato dichiarato improcedibile.
art. 84 d.lgs. 159/2011
La disposizione è stata richiamata tra le norme poste a fondamento delle censure sull’interdittiva antimafia, senza decisione di merito per sopravvenuta carenza di interesse.
art. 91 d.lgs. 159/2011
La disposizione è stata richiamata tra le norme relative all’informazione antimafia e all’aggiornamento della valutazione prefettizia, ma le relative censure non sono state esaminate nel merito.
art. 1, comma 53, l. 190/2012
La disposizione è stata richiamata in relazione all’iscrizione nella White List e alle misure antimafia; il giudice non ne ha esaminato l’applicazione sostanziale per sopravvenuta carenza di interesse.
art. 73, comma 3, c.p.a.
Il Presidente ha dato avviso alle parti della possibile sopravvenuta carenza di interesse derivante dalla mancata impugnazione del nuovo provvedimento prefettizio.
Massime di principio
- La competenza territoriale relativa al provvedimento principale attrae quella relativa agli atti presupposti, quando questi siano impugnati in quanto presupposti del provvedimento lesivo e non abbiano natura normativa o generale.
- Un atto successivo è di conferma in senso proprio, e non meramente confermativo, quando sia preceduto da nuova istruttoria, nuova ponderazione degli interessi e nuovo esame degli elementi di fatto e di diritto, con autonoma motivazione.
- L’atto di conferma in senso proprio sostituisce il provvedimento precedente e produce autonomi effetti lesivi; deve pertanto essere impugnato nei termini, eventualmente mediante motivi aggiunti.
- La sopravvenuta adozione di un nuovo provvedimento di identico contenuto, dotato di autonoma efficacia lesiva, determina l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse del ricorso contro l’atto originario, poiché l’eventuale annullamento di quest’ultimo non procurerebbe al ricorrente alcuna utilità concreta.
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