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Sentenza

Sentenza n. 1534/2026 - Salerno, Sezione 1

per l'annullamento previa sospensione i) del decreto sindacale prot. n. 787 del 15 giugno 2026 con il quale il Sindaco del Comune di Ascea ha revocato il proprio precedente decreto prot. n. 6634 del 17 giugno 2024 e, per l’effetto, la nomina dell’odierno ricorrente ad Assessore e Vicesindaco, unitamente al ritiro di tutte le deleghe allo stesso conferite (Bilancio/Programmazione economica – Patrimonio – Lavori Pubblici – Personale – Politiche agricole/forestali – Politiche per le frazioni); ii) del decreto sindacale prot. n. 9194 del 30 luglio 2026, con il quale il Sindaco del Comune di Ascea – richiamato il decreto di revoca sub i) e “per effetto” di esso – ha nominato Vicesindaco il consigliere comunale e assessore dott. Filippo Dragone, nonché del decreto sindacale prot. n. 9195 del 30 luglio 2026, con il quale il medesimo Sindaco ha nominato assessore esterno l’ing. Egidio Criscuolo, conferendogli le deleghe ai Lavori Pubblici – già spettante al ricorrente –, all’Innovazione tecnologica e alla Pianificazione; iii) di ogni altro atto presupposto, preparatorio, collegato, connesso, consequenziale, antecedente e successivo, ancorché non conosciuto, ivi compresi – ove esistenti e per quanto occorra – gli atti istruttori posti a fondamento della revoca e la comunicazione al Consiglio comunale prevista dall’art. 46, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000.

Giustizia amministrativa202601538

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Salerno, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto sindacale di revoca dell'incarico di assessore e vicesindaco e delle deleghe, nonché successivi decreti di nomina del nuovo vicesindaco e di un assessore esterno

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il decreto sindacale con cui il Sindaco ha revocato la nomina ad assessore e vicesindaco e tutte le deleghe conferitegli, nonché i successivi decreti di nomina di un nuovo vicesindaco e di un assessore esterno cui sono state attribuite, tra le altre, le deleghe ai lavori pubblici. Ha dedotto: violazione e falsa applicazione dell'art. 46, comma 4, d.lgs. n. 267/2000 e dell'art. 3 l. n. 241/1990, per difetto o apparenza della motivazione, carenza istruttoria e difetto dei presupposti; eccesso di potere per contraddittorietà intrinseca, illogicità manifesta e travisamento dei presupposti, in violazione dell'art. 97 Cost.; sviamento e violazione del principio di funzionalizzazione del potere amministrativo. In particolare, il ricorrente contestava la sufficienza della motivazione fondata sul venir meno del rapporto fiduciario e sulle divergenze manifestate rispetto all'azione politico-amministrativa del Sindaco e della Giunta.

La decisione

Il TAR ha definito il giudizio con sentenza in forma semplificata, ai sensi dell'art. 60 c.p.a., rigettando integralmente il ricorso. Ha qualificato la revoca dell'assessore come atto di alta amministrazione connesso a un incarico fiduciario: il Sindaco dispone di un'ampia discrezionalità nella scelta dei componenti della Giunta e nella revoca, anche per ragioni di opportunità politico-amministrativa e per il venir meno del rapporto fiduciario. Il sindacato giudiziale è pertanto estrinseco e limitato alla verifica del rispetto delle disposizioni normative, dell'assenza di manifesta illogicità, arbitrarietà, abnormità o carattere discriminatorio. Il Collegio ha ritenuto adeguata la motivazione del decreto, che indicava il progressivo deterioramento del rapporto fiduciario, le divergenze sulle decisioni dell'amministrazione e le pubbliche manifestazioni di dissenso del ricorrente, richiamando specificamente un'intervista televisiva del 12 giugno 2026. Non è stata ravvisata contraddizione nel riconoscimento della legittimità della libertà di espressione del ricorrente e, al contempo, nella valutazione dell'incidenza delle sue esternazioni sulla necessaria coesione della compagine amministrativa. Il potere è stato ritenuto funzionalizzato al miglioramento dell'azione amministrativa e non esercitato in modo generico o sviato. Il ricorrente è stato condannato al pagamento di 1.000 euro, oltre accessori, in favore del Comune; le spese sono state compensate nei rapporti con il controinteressato.

Norme richiamate

  • art. 46, commi 2 e 4, d.lgs. n. 267/2000

    Il Sindaco nomina [...] i componenti della Giunta, tra cui un Vicesindaco, e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla elezione. [...] Il Sindaco può revocare uno o più Assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio.

    La norma attribuisce al Sindaco il potere di nominare e revocare gli assessori, imponendo per la revoca una comunicazione motivata al Consiglio comunale.

  • art. 3 l. n. 241/1990

    L'obbligo di motivazione della revoca è soddisfatto quando il provvedimento espone le ragioni concrete, anche di opportunità politico-amministrativa e di venir meno del rapporto fiduciario, poste a fondamento della decisione.

  • art. 60 c.p.a.

    Consente la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, previo avviso alle parti, quando la causa è matura per la decisione anche in sede cautelare.

  • art. 97 Cost.

    È stato invocato dal ricorrente in relazione all'illogicità, contraddittorietà e irragionevolezza dell'azione amministrativa, ma il giudice non ne ha ravvisato la violazione.

Massime di principio

  • La revoca dell'incarico di assessore comunale ai sensi dell'art. 46, comma 4, d.lgs. n. 267/2000 è un atto di alta amministrazione, non un atto politico, e deve perseguire l'interesse al miglioramento della compagine di ausilio al Sindaco nell'amministrazione dell'ente.
  • Il Sindaco può disporre la revoca di un assessore sulla base di ampie valutazioni di opportunità politico-amministrativa, comprese le divergenze all'interno della maggioranza e il venir meno del rapporto fiduciario, senza dover specificare singoli comportamenti disciplinarmente o sanzionatoriamente rilevanti.
  • La motivazione della revoca di un assessore è sufficiente quando indica in modo concreto le ragioni del deterioramento del rapporto fiduciario e della disfunzione della collaborazione istituzionale; non è sufficiente una mera formula astratta e non circostanziata sul venir meno della fiducia.
  • Il riconoscimento della legittimità della libertà di espressione politica dell'assessore non impedisce al Sindaco di valutare le pubbliche manifestazioni di dissenso come elementi incidenti sul rapporto fiduciario e sulla coesione della compagine amministrativa.
  • Il sindacato del giudice amministrativo sulla revoca di un assessore è estrinseco e limitato alla verifica di violazioni normative, manifesta illogicità, contraddittorietà, arbitrarietà, abnormità, discriminazione o sviamento, senza estendersi alle valutazioni di opportunità politico-amministrativa riservate al Sindaco.

Come è indicizzato

MaterieOrgani degli enti localiMotivazione del provvedimento
RamiEnti locali e organizzazione amministrativaProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazioneEccesso di poterePonderazione degli interessi e interesse pubblico

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