Sentenza n. 1017/2026 - Bari, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Non ammissione della studentessa alla classe successiva, deliberata dal Consiglio di classe in sede di scrutinio finale dell’anno scolastico 2025/2026
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione scolastica)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno contestato la non ammissione della studentessa alla classe successiva, deducendo: 1) violazione e falsa applicazione dell’art. 6 del d.lgs. n. 62/2017, violazione dei principi di valutazione collegiale e personalizzata, difetto assoluto di motivazione, illogicità e contraddittorietà, sostenendo che la promozione sarebbe la regola anche in presenza di insufficienze e valorizzando la media complessiva pari a 5,91, i risultati positivi in altre discipline e il miglioramento finale; 2) violazione del regolamento d’istituto sulla valutazione, disparità di trattamento, errato arrotondamento e travisamento dei fatti, con riferimento alla media di 4,83 in economia politica, al numero delle verifiche in diritto e in altre discipline e all’attribuzione di voti pari a 1 non previsti dalla griglia; 3) mancata considerazione di circostanze eccezionali, quali un lutto familiare, l’intervento chirurgico della madre, la fragilità psicologica della studentessa e la partecipazione a un progetto Erasmus, nonché violazione dei protocolli BES e difetto di istruttoria; 4) sproporzione, sviamento e violazione del principio di extrema ratio della non ammissione. La studentessa aveva riportato cinque insufficienze: 3 in storia, 3 in matematica, 5 in lingua inglese, 4 in diritto e 4 in economia politica. Il Consiglio di classe aveva deliberato all’unanimità la non ammissione, rilevando gravi e diffuse carenze, l’insufficiente esito delle attività di recupero e il mancato conseguimento degli obiettivi necessari per affrontare proficuamente la classe successiva.
La decisione
Il TAR ha respinto integralmente il ricorso, definendo il giudizio con sentenza semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a. Ha preliminarmente ritenuto non determinante l’erroneo richiamo all’art. 6 del d.lgs. n. 62/2017, poiché tale disposizione riguarda la scuola secondaria di primo grado, mentre per la scuola secondaria di secondo grado trova applicazione l’art. 4 del d.P.R. n. 122/2009. Nel merito, ha affermato che il giudizio di ammissione o non ammissione costituisce espressione della discrezionalità tecnica degli organi scolastici e può essere sindacato soltanto per errori di fatto, travisamento, manifesta illogicità o irragionevolezza, contraddittorietà, difetto di istruttoria o violazione di criteri previamente stabiliti. Il primo motivo è stato respinto perché il quadro di cinque insufficienze, quattro delle quali significativamente inferiori alla sufficienza, escludeva che si trattasse di carenze marginali; la media complessiva non era decisiva e la motivazione del verbale risultava adeguata, avendo indicato le carenze, le attività di recupero, le opportunità di verifica e il mancato raggiungimento degli obiettivi formativi. Il secondo motivo è stato respinto perché il regolamento d’istituto prevedeva la non promozione in presenza di gravi carenze in almeno quattro discipline non recuperabili e consentiva il giudizio sospeso per non più di tre discipline, mentre le insufficienze erano cinque. La media del registro elettronico non vincola automaticamente il voto finale, che deriva da una valutazione complessiva dell’apprendimento e delle competenze; inoltre, anche l’eventuale attribuzione del voto 5 in economia politica non avrebbe modificato il quadro complessivo. Le contestazioni sul numero delle verifiche, sulle prove di diritto e sull’attribuzione di voti pari a 1 non hanno dimostrato un’incidenza causale decisiva sull’esito finale né una manifesta disparità di trattamento o inattendibilità della valutazione. Il terzo motivo è stato respinto perché la relazione professionale sulle difficoltà emotive era successiva allo scrutinio e non poteva essere valutata dal Consiglio di classe in quella sede; la conoscenza delle vicende personali non imponeva comunque l’ammissione, dovendo restare verificato l’effettivo conseguimento degli obiettivi di apprendimento. Non risultavano adottati un PEI, un PDP o un percorso BES contenente misure didattiche vincolanti la cui violazione fosse stata dimostrata. L’istituto aveva comunque predisposto recuperi, sportelli e ulteriori verifiche. Analogamente, la partecipazione autorizzata all’Erasmus non poteva essere considerata disimpegno, ma non comportava la neutralizzazione delle carenze didattiche, essendo state offerte concrete possibilità di riallineamento. Il quarto motivo è stato respinto perché la non ammissione non ha natura sanzionatoria né costituisce una misura applicabile soltanto come extrema ratio, ma serve ad accertare il possesso della preparazione necessaria per affrontare la classe successiva. Nel caso concreto, cinque insufficienze, il mancato esito risolutivo dei recuperi, la valutazione collegiale unanime e la motivazione specifica escludevano la sproporzione. Le spese sono state integralmente compensate in ragione della particolarità della vicenda e della delicatezza degli interessi coinvolti.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
sentenza in forma semplificata
Consente la definizione del giudizio in camera di consiglio quando il contraddittorio è integro, l’istruttoria è completa e le parti sono state previamente avvisate.
art. 6 d.lgs. 13 aprile 2017, n. 62
disciplina l’ammissione alla classe successiva nella scuola secondaria di primo grado
La disposizione non è applicabile alla studentessa frequentante la scuola secondaria di secondo grado; l’erroneo richiamo normativo non rende comunque inammissibile la censura, spettando al giudice individuare la disciplina corretta.
art. 4 d.P.R. 22 giugno 2009, n. 122
È la disposizione regolatrice dell’ammissione alla classe successiva nella scuola secondaria di secondo grado.
art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
in caso di diffusione o pubblicazione della presente sentenza siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi
Impone l’omissione dei dati identificativi delle persone interessate, in particolare della minore e dei soggetti coinvolti nelle vicende personali e sanitarie.
Massime di principio
- Nella scuola secondaria di secondo grado, il giudizio di ammissione o non ammissione alla classe successiva è espressione della discrezionalità tecnica del Consiglio di classe; il sindacato del giudice amministrativo resta circoscritto alla verifica di errori di fatto, travisamento, manifesta illogicità o irragionevolezza, contraddittorietà, difetto di istruttoria e violazione dei criteri previamente stabiliti dall’istituzione scolastica.
- La presenza di una pluralità di insufficienze, soprattutto quando molte siano significativamente inferiori alla sufficienza, può giustificare la non ammissione alla classe successiva se il Consiglio di classe motiva in modo specifico sulle carenze, sulle attività di recupero svolte, sulle ulteriori verifiche offerte e sul mancato raggiungimento degli obiettivi necessari per affrontare proficuamente la classe successiva.
- La media aritmetica dei voti riportati nel registro elettronico costituisce soltanto uno degli elementi della valutazione e non vincola automaticamente il docente o il Consiglio di classe all’attribuzione del voto corrispondente per arrotondamento, poiché il voto finale esprime una valutazione complessiva del livello di apprendimento e delle competenze acquisite.
- Le irregolarità relative a singole verifiche, al numero delle prove o all’attribuzione di specifici voti possono determinare l’illegittimità della non ammissione soltanto se ne sia dimostrata l’incidenza causale concreta sul giudizio finale; in presenza di una pluralità autonoma di insufficienze, la censura priva di tale dimostrazione non è idonea a ottenere l’annullamento.
- Circostanze personali, familiari, emotive o connesse alla partecipazione a programmi di mobilità internazionale devono essere considerate nell’organizzazione del percorso educativo e delle attività di recupero, ma non sostituiscono l’accertamento dell’effettivo conseguimento degli obiettivi di apprendimento e non comportano automaticamente l’ammissione alla classe successiva.
- La non ammissione alla classe successiva non è una sanzione né una misura applicabile soltanto come extrema ratio, ma una valutazione funzionale ad accertare il possesso della preparazione necessaria per proseguire proficuamente il percorso scolastico; il principio di proporzionalità opera come parametro di ragionevolezza del giudizio tecnico, senza imporre l’ammissione quando permangano carenze formative non colmate.
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