Cassazione Civile, Ordinanza n. 23914/2022 del 02/08/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Le ricorrenti avevano agito nel contenzioso di merito contro il diniego del riconoscimento della progressione economica/anzianità collegata al servizio prestato con contratti a termine nel comparto scuola. La Corte d'appello aveva però respinto l'appello ritenendo, sulla base della sentenza di primo grado e della mancata ottemperanza a un'ordinanza istruttoria sui conteggi, che non fosse stata adeguatamente dimostrata la domanda di ricostruzione di carriera e che non fosse provata la discriminazione allegata. In cassazione le lavoratrici hanno denunciato, con un unico motivo, vizio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e violazione delle norme interne ed eurounitarie sul lavoro a termine nella scuola, sostenendo che la domanda non era quella di ricostruzione della carriera dopo l'immissione in ruolo, ma il riconoscimento degli incrementi stipendiali maturati durante il rapporto a termine in applicazione del principio di non discriminazione e della clausola 4 dell'Accordo quadro recepito dalla direttiva 1999/70/CE, nonché contestando la clausola di salvaguardia del CCNL 2011.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto, in via principale, che il ricorso fosse privo di un'esposizione sufficiente dei fatti di causa ai sensi dell'art. 366 n. 3 c.p.c., perché non ricostruiva in modo adeguato la vicenda lavorativa e processuale, non indicava le ragioni del rigetto in primo grado, non sintetizzava i motivi di appello e si fondava su una ricostruzione della domanda non coerente con quanto emergeva dalla sentenza impugnata. Ha inoltre osservato che, ove si voglia dedurre un errore nell'interpretazione della domanda tale da integrare violazione dell'art. 112 c.p.c., il ricorso deve denunciare espressamente il vizio di nullità processuale ex art. 360 n. 4 c.p.c., cosa che non era stata fatta. La Corte ha richiamato la distinzione tra domanda di maggiorazioni retributive durante il lavoro a termine e domanda di ricostruzione della carriera dopo l'immissione in ruolo, rilevando che si tratta di pretese diverse, con presupposti e discipline differenti. Non vi è stata statuizione sulle spese per mancata costituzione del Ministero; è stato inoltre dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
requisito di esposizione sommaria dei fatti di causa
Il ricorso per cassazione deve contenere una chiara e completa esposizione dei fatti sostanziali e processuali, sufficiente a far comprendere il significato delle censure e la rilevanza della questione giuridica.
vizio di nullità processuale
L'errata interpretazione della domanda che incida su petitum e causa petendi va dedotta come nullità processuale per violazione dell'art. 112 c.p.c., non come mera censura di merito.
corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato
Se il giudice attribuisce alla domanda un significato diverso, il vizio va censurato come violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
procedura camerale non partecipata
La decisione è stata assunta in camera di consiglio non partecipata sulla base della proposta del relatore.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
ulteriore importo a titolo di contributo unificato
La declaratoria di inammissibilità comporta il rilievo dei presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato.
art. 11, comma 14, L. n. 124 del 1999
Richiamato dalle ricorrenti come norma eurounitaria/nazionale di contesto relativa al personale della scuola e alla disciplina del lavoro a termine.
Direttiva 1999/70/CE
Richiamata in relazione al principio di non discriminazione e alla clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato.
Accordo quadro CES - UNICE - CEEP sul lavoro a tempo determinato
Invocato quale fondamento del principio di non discriminazione tra lavoratori a termine e comparabili a tempo indeterminato.
Richiamato dalle ricorrenti nel quadro della disciplina del lavoro a termine.
d.lgs. n. 297 del 1994, artt. 485 e 489
Richiamati dalla Corte come base della disciplina della ricostruzione di carriera del personale docente dopo l'immissione in ruolo.
d.lgs. n. 297 del 1994, art. 569 e seguenti
Richiamati dalla Corte come disciplina della ricostruzione di carriera per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario.
art. 526 d.lgs. n. 297 del 1994
Richiamato come precedente criterio interno di parametrazione della retribuzione del personale a termine alla posizione iniziale del personale di ruolo.
CCNL comparto scuola 2011, art. 2
Richiamato dalle ricorrenti come clausola asseritamente discriminatoria in pendenza di rapporto a termine.
Massime di principio
- L'esposizione dei fatti nel ricorso per cassazione non può essere meramente assertiva: deve consentire alla Corte di ricostruire compiutamente la vicenda sostanziale e processuale, almeno nei passaggi essenziali, per valutare la pertinenza delle censure.
- Se il ricorrente contesta che il giudice di merito abbia male interpretato la domanda, la doglianza va veicolata come violazione dell'art. 112 c.p.c. e quindi come nullità processuale, con chiaro riferimento al petitum e alla causa petendi effettivamente attribuiti dal giudice impugnato.
- Le pretese di maggiorazioni stipendiali maturate durante il rapporto a termine e la domanda di ricostruzione della carriera dopo l'immissione in ruolo sono azioni diverse, fondate su presupposti fattuali e discipline normative differenti, e non sono sovrapponibili.
- Nel personale scolastico, la tutela dell'anzianità di servizio prestata a termine può operare sia per rivendicare differenze retributive nel periodo del contratto a termine sia, in altra e distinta azione, per ottenere il riconoscimento dell'anzianità ai fini della carriera dopo l'assunzione a tempo indeterminato.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il giudice può dare atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi della disciplina sulle spese di giustizia.
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