Cassazione Civile, Ordinanza n. 01694/2024 del 16/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
Alcuni lavoratori, formalmente dipendenti di una società appaltatrice, sostenevano di avere in realtà sempre prestato la propria attività presso la società committente, nell'ambito di un'appalto solo apparente e quindi illecito, perché la committente avrebbe esercitato poteri direttivi e di controllo propri del datore di lavoro, organizzando in concreto la prestazione, fornendo strumenti di lavoro e utilizzando le prestazioni secondo le proprie esigenze aziendali. Chiedevano l'accertamento dell'illecita interposizione di manodopera, la declaratoria di un rapporto subordinato direttamente alle dipendenze della committente sin dall'assunzione presso l'appaltatrice, il ripristino del rapporto e il pagamento delle retribuzioni maturate. La Corte d'appello aveva ritenuto ammissibili le domande ma le aveva rigettate nel merito, qualificando come legittimo un appalto endoaziendale e rilevando che le circostanze dedotte non dimostravano un esercizio del potere direttivo datoriale da parte della committente. Con il ricorso per cassazione i lavoratori deducevano, da un lato, la violazione degli artt. 2697 c.c. e 29 d.lgs. n. 276/2003, sostenendo che spettasse alla committente provare esistenza e liceità del contratto di appalto e che la Corte avesse erroneamente dichiarato nuove alcune allegazioni; dall'altro, denunciavano la violazione dell'art. 29 d.lgs. n. 276/2003 per avere la Corte escluso che dalle allegazioni emergesse l'ingerenza della committente in termini di potere direttivo.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo in parte inammissibile e in parte infondato: inammissibile perché non veniva contestata l'effettiva mancanza, nel ricorso introduttivo, delle deduzioni poi ritenute nuove in appello; inammissibile inoltre nella parte in cui evocava l'art. 2697 c.c. senza denunciare una reale errata attribuzione dell'onere della prova; infondato perché l'esistenza del contratto di appalto non doveva essere provata dalla committente, essendo non contestata, mentre la liceità dell'appalto era stata esaminata e negata dalla Corte territoriale sulla base delle allegazioni. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché, pur formalmente prospettato come violazione di legge, mirava in realtà a censurare l'interpretazione del ricorso introduttivo e quindi un vizio processuale non dedotto correttamente. Il ricorso è stato quindi respinto, con condanna dei ricorrenti alle spese e con attestazione della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato per inquadrare la nozione di appalto e il relativo schema contrattuale
art. 1 L. n. 1369/1960
richiamato quale fonte della disciplina dell'interposizione vietata di manodopera
artt. 20 ss. d.lgs. n. 276/2003
richiamati per la disciplina dell'appalto e dell'organizzazione dei servizi nel quadro della normativa sull'intermediazione illecita
richiamato per il parametro della subordinazione e del potere direttivo datoriale
art. 41 Cost.
richiamato in relazione alla libertà di iniziativa economica e all'organizzazione dell'impresa
le allegazioni introdotte solo in appello sono state considerate nuove e quindi inammissibili
la sua violazione si configura solo se il giudice pone l'onere della prova a carico della parte non onerata; nel caso concreto non è stato ravvisato tale errore
richiamato per valorizzare la non contestazione dell'esistenza del contratto di appalto
Massime di principio
- La violazione dell'art. 2697 c.c. è configurabile solo quando il giudice attribuisca l'onere probatorio alla parte diversa da quella effettivamente onerata, in relazione alla distinzione tra fatti costitutivi e fatti impeditivi, modificativi o estintivi; non basta lamentare una valutazione sfavorevole delle prove o delle allegazioni.
- In tema di interposizione di manodopera e appalto, l'esistenza del contratto di appalto non richiede prova da parte del committente quando sia non contestata; se la domanda è proposta come simulazione dell'appalto, ciò presuppone proprio l'esistenza formale del contratto.
- L'appalto endoaziendale può essere genuino anche quando il committente fornisca know-how, software, materiali informativi, formazione e controlli di qualità, purché tali attività siano funzionali alle esigenze tecniche dell'appalto e non si traducano nell'esercizio di un effettivo potere direttivo sui lavoratori dell'appaltatore.
- Per accertare un'interposizione illecita di manodopera occorre una deduzione specifica di fatti idonei a dimostrare che il committente abbia impartito ordini con contenuto e modalità riconducibili al potere direttivo datoriale; il mero controllo sul risultato o sulla qualità del servizio non è sufficiente.
- Le censure di legittimità devono essere pertinenti rispetto alla ratio decidendi della sentenza impugnata: se la decisione di merito si fonda sulla novità delle allegazioni o sull'interpretazione del contenuto del ricorso introduttivo, non è ammissibile prospettare una violazione di legge che in realtà mira a contestare quel diverso profilo processuale.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 16 gen 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 01604/2024 del 16/01/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 16 gen 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 01605/2024 del 16/01/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 16 gen 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 01611/2024 del 16/01/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 16 gen 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 01629/2024 del 16/01/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 16 gen 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 01637/2024 del 16/01/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 16 gen 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 01651/2024 del 16/01/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →