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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12534/2023 del 10/05/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (straniero)

La controversia

La controversia origina dall'impugnazione, davanti al giudice di pace, di un decreto prefettizio di espulsione dal territorio nazionale con accompagnamento coattivo alla frontiera. Il giudice di pace aveva respinto il ricorso ritenendo, da un lato, che il decreto non fosse invalido benché sottoscritto con firma digitale e non corredato da certificazione di conformità, e, dall'altro, che il provvedimento fosse sorretto da idonea motivazione sulla pericolosità sociale dello straniero, valorizzando numerose condanne definitive e denunce per reati ostativi al rinnovo del permesso di soggiorno; aveva inoltre giudicato strumentale la successiva domanda di permesso di soggiorno per motivi familiari. Il ricorrente ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi: 1) violazione dell'art. 18 d.P.R. 445/2000 e vizio di motivazione, sostenendo che l'originale informatico di un atto firmato digitalmente non può essere rappresentato da una mera copia fotostatica cartacea priva di attestazione di conformità; 2) violazione degli artt. 13 e 19 d.lgs. 286/1998 e dell'art. 8 CEDU, nonché difetto di motivazione, deducendo che la domanda di permesso di soggiorno per motivi familiari era stata presentata prima del decreto di espulsione e non poteva quindi essere considerata pretestuosa o rivolta a eluderne l'esecuzione.

La decisione

La Corte ha accolto entrambi i motivi nei limiti rilevanti, ritenendo fondato il primo perché il giudice di pace non aveva effettivamente esaminato la questione dell'attestazione di conformità della copia analogica dell'atto informatico, e fondato il secondo perché la domanda di permesso di soggiorno risultava, secondo quanto allegato, anteriore al decreto di espulsione, con conseguente necessità di verificare la pendenza del relativo procedimento e l'incidenza sulla legittimità dell'espulsione. L'ordinanza impugnata è stata quindi cassata con rinvio al giudice di pace di Parma, in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 18 d.P.R. n. 445/2000

    Per gli atti o documenti composti da più fogli, la conformità della copia analogica deve rispettare le forme richieste dalla normativa sulla documentazione amministrativa; la questione dell'attestazione di conformità non può essere elusa limitandosi a richiamare la validità della firma digitale dell'originale.

  • art. 20, comma 1-ter, d.lgs. n. 82/2005

    La firma digitale rileva ai fini dell'attribuzione di paternità del documento informatico, ma non esonera dalla disciplina della conformità della copia su supporto analogico all'originale informatico.

  • art. 23, comma 1, d.lgs. n. 82/2005

    La conformità delle copie analogiche di documenti informatici deve essere attestata dal pubblico ufficiale in tutte le sue componenti.

  • art. 13 d.lgs. n. 286/1998

    Il provvedimento di espulsione va verificato anche alla luce dei presupposti e dei limiti legali relativi alla presenza dello straniero sul territorio.

  • art. 19 d.lgs. n. 286/1998

    L'espulsione deve essere coordinata con i divieti e le tutele previste dalla normativa sull'immigrazione.

  • art. 8 CEDU

    La decisione sull'espulsione deve tener conto dell'incidenza sul diritto alla vita familiare, specie in presenza di una domanda di permesso per motivi familiari.

Massime di principio

  • In tema di espulsione dello straniero, quando il decreto prefettizio è prodotto come copia analogica di un originale informatico, il giudice deve verificare specificamente la regolarità dell'attestazione di conformità, non potendo limitarsi a constatare che l'atto sia stato sottoscritto con firma digitale.
  • La validità della firma digitale dell'atto informatico non coincide con la disciplina probatoria e formale della copia cartacea dell'atto: sono piani distinti e devono essere entrambi scrutinati.
  • Se lo straniero deduce e documenta la pendenza di una domanda di permesso di soggiorno proposta prima del decreto espulsivo, il giudice deve accertare tale anteriorità e la conseguente incidenza sul potere di espulsione, non potendo qualificare la domanda come meramente strumentale senza un adeguato vaglio motivazionale.
  • L'espulsione non può essere disposta o mantenuta quando risulti pendente una domanda di permesso di soggiorno che, se accolta, potrebbe legittimare la permanenza dello straniero sul territorio nazionale.
  • Il difetto di esame di questioni decisive sulla forma del provvedimento e sulla pendenza della domanda di soggiorno integra vizio di motivazione censurabile in cassazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniGiurisdizione
RamiProcesso civileImmobiliare
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàBuona fede e correttezza

Testo integrale

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