Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36716/2026 del 19/10/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l’ordinanza del Tribunale di Roma del 20 maggio 2026, che aveva rigettato il riesame contro il provvedimento del GIP del 24 aprile 2026 applicativo della custodia cautelare in carcere. Gli sono contestati, tra gli altri, la partecipazione a un’associazione per delinquere (capo A) e reati-fine, con riferimento ai capi B, C, H, I, L e O. Con il primo motivo ha denunciato violazione degli artt. 273 e 292, comma 2, c.p.p. e mancanza di motivazione sulla partecipazione al sodalizio, sostenendo che non fosse indicata una condotta associativa autonoma rispetto ai reati-fine. Con il secondo e il terzo motivo ha contestato la valutazione delle identificazioni tramite comparazione fisiognomica e il valore individualizzante del cosiddetto ginocchio varo, lamentando anche l’omessa risposta alle obiezioni difensive. Con il quarto motivo, riferito al capo L, ha dedotto violazione degli artt. 110 e 648-bis c.p., sostenendo che non fosse stato individuato un suo contributo al reato relativo alla sostituzione della targa di un veicolo e contestando che tale condotta fosse stata voluta in funzione delle rapine; la Corte ha rilevato che non era stato chiarito l’interesse concreto all’impugnazione, non potendo l’accoglimento modificare la misura in ragione degli altri reati residui. Con il quinto e l’ottavo motivo ha censurato la sussistenza e l’attualità del pericolo di reiterazione, ritenendo insufficienti i precedenti e non utilizzabile il silenzio dell’indagato; con il settimo motivo ha contestato il pericolo di inquinamento probatorio, deducendo che si fondasse su un episodio già esaurito. Con il sesto motivo ha contestato il pericolo di fuga e la motivazione relativa ai legami familiari in Sicilia; la censura è stata ritenuta priva di interesse concreto, poiché permanevano le esigenze cautelari di reiterazione e di inquinamento probatorio. Con il nono motivo ha lamentato la mancata motivazione specifica sull’inidoneità degli arresti domiciliari con controllo elettronico e divieto di comunicazione con persone diverse dai conviventi, nonché la violazione degli artt. 275, commi 3 e 3-bis, e 275-bis c.p.p.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo i motivi aspecifici, non consentiti o manifestamente infondati. Sul primo motivo ha osservato che il Tribunale aveva indicato plurimi elementi della partecipazione stabile al sodalizio: il modus operandi dei reati-fine, il coordinamento dei partecipanti, l’assegnazione di ruoli e la condivisione di attività funzionali, tra cui la custodia e movimentazione di veicoli clonati; ha inoltre precisato che l’autonoma valutazione prescritta dall’art. 292, comma 2, c.p.p. riguarda l’ordinanza genetica e non quella del riesame. Il secondo e il terzo motivo non individuavano specificamente gli atti asseritamente travisati né la decisività degli elementi contestati; la motivazione sulla identificazione era stata giudicata congrua e il ginocchio varo irrilevante ai fini identificativi. Il quarto motivo è stato ritenuto privo di un interesse concreto e attuale, perché l’eventuale accoglimento non avrebbe inciso sull’an o sul quomodo della misura. Il quinto, il settimo e l’ottavo motivo sono stati giudicati aspecifici e reiterativi: il pericolo di reiterazione era fondato, oltre che sui precedenti, sulla gravità e sulle modalità dei fatti; l’attualità era motivata anche considerando il tempo trascorso, pari a un anno e tre mesi, mentre il riferimento alla facoltà di non rispondere era un inciso non decisivo. Il pericolo di inquinamento probatorio era stato ricavato dalla condotta successiva alla conoscenza delle indagini, consistente nell’assistenza a un coindagato e nel contributo alla sparizione dell’auto con targhe clonate. Il sesto motivo sul pericolo di fuga non è stato scrutinato per difetto di interesse, permanendo altre esigenze cautelari idonee a giustificare la misura. Il nono motivo è stato ritenuto aspecifico e manifestamente infondato: il Tribunale aveva motivato l’inadeguatezza degli arresti domiciliari sulla mancanza di autodisciplina, sulla condotta successiva al reato e sullo spessore criminale dell’associazione; il controllo elettronico e il divieto di comunicazione sono modalità esecutive della misura domiciliare e non imponevano una motivazione ulteriore una volta ritenuta necessaria la custodia in carcere. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 273 c.p.p.

    Al fine dell'adozione della misura cautelare, è sufficiente, infatti, l'emersione di qualunque elemento probatorio idoneo a fondare un giudizio di qualificata probabilità sulla responsabilità dell'indagato in ordine ai reati addebitatigli, perché i necessari ‘gravi indizi di colpevolezza’ non corrispondono agli ‘indizi’ intesi quale elemento di prova idoneo a fondare un giudizio finale di colpevolezza e non devono, pertanto, essere valutati secondo gli stessi criteri richiesti, per il giudizio di merito, dall'art. 192, comma 2, cod. proc. pen., non richiamato dall’art. 273, comma 1-bis, cod. proc. pen.

    Per applicare una misura cautelare è sufficiente un quadro probatorio che fondi una qualificata probabilità di responsabilità; i gravi indizi cautelari non coincidono con gli indizi richiesti per la condanna e non sono valutati secondo i criteri dell’art. 192, comma 2, c.p.p.

  • art. 192, comma 2, c.p.p.

    Al fine dell'adozione della misura cautelare, è sufficiente, infatti, l'emersione di qualunque elemento probatorio idoneo a fondare un giudizio di qualificata probabilità sulla responsabilità dell'indagato in ordine ai reati addebitatigli, perché i necessari ‘gravi indizi di colpevolezza’ non corrispondono agli ‘indizi’ intesi quale elemento di prova idoneo a fondare un giudizio finale di colpevolezza e non devono, pertanto, essere valutati secondo gli stessi criteri richiesti, per il giudizio di merito, dall'art. 192, comma 2, cod. proc. pen., non richiamato dall’art. 273, comma 1-bis, cod. proc. pen.

    I criteri di valutazione degli indizi previsti per il giudizio di merito non si applicano automaticamente alla valutazione dei gravi indizi ai fini cautelari.

  • art. 292, comma 2, c.p.p.

    Inoltre, con riguardo alla dedotta violazione all’art. 292, comma 2, cod. proc. pen., deve richiamarsi il principio di diritto consolidato secondo cui l'ordinanza cautelare adottata dal tribunale del riesame non richiede, a pena di nullità, l'autonoma valutazione dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari, essendo tale adempimento previsto dall'art. 292, comma 2, cod. proc. pen. con riguardo alla sola decisione del giudice che emette la misura inaudita altera parte.

    L’obbligo di autonoma valutazione dei gravi indizi e delle esigenze cautelari previsto dall’art. 292, comma 2, c.p.p. riguarda il provvedimento genetico emesso inaudita altera parte e non si applica, a pena di nullità, all’ordinanza del tribunale del riesame.

  • art. 274, comma 1, lett. a), c.p.p.

    Si tratta di motivazione congrua e priva di aporie logiche, e come tale insindacabile in questa sede, con cui il Tribunale ha dato conto delle specifiche circostanze di fatto considerate, espressamente indicate nel provvedimento impugnato, per come prescritto dalla disposizione di cui all’art. 274, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.

    Il pericolo di inquinamento probatorio deve essere fondato su specifiche circostanze di fatto indicate nel provvedimento cautelare; nel caso concreto era stato desunto dalla condotta successiva dell’indagato dopo avere appreso delle indagini.

  • art. 274, comma 1, lett. b), c.p.p.

    Attesa la sussistenza delle esigenze cautelari di cui all’art. 274, comma 1, lett. a) e c), cod. proc. pen., il sesto motivo di ricorso, in punto di pericolo di fuga, risulta non scrutinabile poiché non sorretto da alcun concreto interesse, in quanto l'eventuale apprezzamento favorevole della doglianza non condurrebbe comunque ad un effetto liberatorio.

    La censura relativa al pericolo di fuga è priva di interesse concreto quando permangono altre esigenze cautelari che, autonomamente, impediscono un effetto liberatorio.

  • art. 274, comma 1, lett. c), c.p.p.

    Il Tribunale ha dunque fatto anche corretta applicazione del principio di diritto a mente del quale il requisito dell'attualità del pericolo previsto dall'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., non è equiparabile all'imminenza di specifiche opportunità di ricaduta nel delitto e richiede, invece, da parte del giudice della cautela, una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua di un'analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale, la quale deve essere tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti.

    L’attualità del pericolo di reiterazione non richiede l’imminenza di occasioni specifiche per commettere nuovi reati, ma una prognosi concreta basata sulle modalità della condotta, sulla personalità e sul contesto socio-ambientale; l’analisi deve essere più approfondita quanto più è distante il fatto.

  • art. 275, comma 3, c.p.p.

    L'ordinanza impugnata ha dunque adeguatamente motivato circa la inidoneità della misura degli arresti domiciliari e la necessità di applicare la misura della custodia cautelare in carcere quale unica misura ritenuta idonea ad evitare la prosecuzione dell'attività illecita, facendo corretta applicazione del consolidato principio di diritto, secondo cui la prescrizione del cosiddetto "braccialetto elettronico" (ed a fortiori il divieto di comunicare con persone diverse dai conviventi) non configura un nuovo tipo di misura coercitiva, ma una mera modalità di esecuzione ordinaria della cautela domiciliare, sicché il giudice, ove ritenga unicamente adeguata la custodia inframuraria in ragione della pericolosità dell'indagato e della peculiarità del fatto contestato, non è tenuto a motivare specificamente sull'inidoneità degli arresti, pur se connotati dall'adozione del braccialetto.

    Quando il giudice ritiene adeguata soltanto la custodia in carcere in ragione della pericolosità e delle caratteristiche del fatto, non deve motivare separatamente sull’inidoneità degli arresti domiciliari corredati da controllo elettronico o da prescrizioni accessorie, trattandosi di modalità della misura domiciliare.

  • art. 275, comma 3-bis, c.p.p.

    L'ordinanza impugnata ha dunque adeguatamente motivato circa la inidoneità della misura degli arresti domiciliari e la necessità di applicare la misura della custodia cautelare in carcere quale unica misura ritenuta idonea ad evitare la prosecuzione dell'attività illecita, facendo corretta applicazione del consolidato principio di diritto, secondo cui la prescrizione del cosiddetto "braccialetto elettronico" (ed a fortiori il divieto di comunicare con persone diverse dai conviventi) non configura un nuovo tipo di misura coercitiva, ma una mera modalità di esecuzione ordinaria della cautela domiciliare, sicché il giudice, ove ritenga unicamente adeguata la custodia inframuraria in ragione della pericolosità dell'indagato e della peculiarità del fatto contestato, non è tenuto a motivare specificamente sull'inidoneità degli arresti, pur se connotati dall'adozione del braccialetto.

    Il giudice può ritenere necessaria la custodia in carcere sulla base della valutazione di inadeguatezza delle misure meno afflittive; le prescrizioni e le modalità di controllo non trasformano gli arresti domiciliari in una misura cautelare autonoma.

  • art. 275-bis c.p.p.

    Il giudizio del tribunale del riesame sull'inadeguatezza degli arresti domiciliari a contenere le esigenze cautelari individuate costituisce anche un'implicita pronuncia sull'inidoneità dell'impiego di uno degli strumenti elettronici di controllo a distanza previsti dall'art. 275-bis cod. proc. pen.

    La valutazione di inadeguatezza degli arresti domiciliari rispetto alle esigenze cautelari implica anche il giudizio di inidoneità del controllo elettronico previsto dall’art. 275-bis c.p.p.

  • art. 110 c.p.

    La norma è richiamata esclusivamente nella deduzione del ricorrente sul capo L; la Corte non esamina nel merito la censura, rilevando l’assenza di un interesse concreto all’impugnazione.

    La Corte non formula un’interpretazione dell’art. 110 c.p., poiché la relativa censura è dichiarata priva di interesse concreto.

  • art. 648-bis c.p.

    La norma è richiamata esclusivamente nella deduzione del ricorrente sul capo L; la Corte non esamina nel merito la censura, rilevando l’assenza di un interesse concreto all’impugnazione.

    La Corte non formula un’interpretazione dell’art. 648-bis c.p., poiché la relativa censura è dichiarata priva di interesse concreto.

  • art. 616 c.p.p.

    Alla pronuncia consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma, in favore della Cassa delle ammende, che, avuto riguardo alla natura dei motivi ed ai profili di colpa che hanno dato causa alla dichiarazione di inammissibilità, si stima di determinare euro tremila.

    La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, in presenza dei presupposti indicati, al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinata nel caso concreto in 3.000 euro.

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.

    Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

    La Corte dispone gli adempimenti di cancelleria previsti dalla norma; il testo non ne espone ulteriormente il contenuto.

Massime di principio

  • Ai fini cautelari, i gravi indizi non devono raggiungere il livello probatorio necessario per una condanna: è sufficiente che gli elementi disponibili fondino una qualificata probabilità di responsabilità, senza applicare automaticamente i criteri dell’art. 192, comma 2, c.p.p.
  • La partecipazione a un’associazione per delinquere può essere desunta da elementi che manifestino un vincolo stabile e un contributo attivo al programma criminoso, tra cui l’assegnazione di ruoli, il coordinamento e la condivisione di attività funzionali al sodalizio, anche al di fuori dell’esecuzione dei singoli reati-fine.
  • Nel ricorso cautelare per cassazione non è consentito ottenere una nuova valutazione del compendio indiziario. La censura che denuncia travisamento deve individuare specificamente l’atto o la risultanza contestata e spiegare perché l’elemento sia decisivo e idoneo a disarticolare la motivazione.
  • L’obbligo di autonoma valutazione previsto dall’art. 292, comma 2, c.p.p. concerne il provvedimento genetico emesso inaudita altera parte e non determina la nullità dell’ordinanza del tribunale del riesame per mancata autonoma valutazione.
  • L’attualità del pericolo di reiterazione non coincide con l’imminenza di un’occasione specifica di ricaduta nel reato. Richiede una prognosi concreta che consideri modalità dei fatti, personalità dell’indagato e contesto socio-ambientale, con un approfondimento crescente al crescere della distanza temporale dai fatti.
  • Il pericolo di inquinamento probatorio può essere fondato su condotte concrete tenute dopo che l’indagato ha acquisito consapevolezza delle indagini, purché il provvedimento ne indichi le circostanze specifiche e il loro rilievo prognostico.
  • La censura sul pericolo di fuga è priva di interesse concreto se, anche eliminando tale esigenza, altre esigenze cautelari autonomamente giustificano la misura e impediscono un effetto liberatorio.
  • Il braccialetto elettronico e le prescrizioni accessorie non costituiscono una misura cautelare autonoma, ma modalità di esecuzione degli arresti domiciliari. Se il giudice ritiene adeguata soltanto la custodia in carcere sulla base della pericolosità e delle caratteristiche del fatto, non è necessaria una motivazione specifica separata sull’inidoneità degli arresti domiciliari con tali modalità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCustodia cautelareEsigenze cautelariSpaccio
RamiProcesso penaleMisure cautelariStupefacenti
SottomaterieCarcere

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.