Cassazione Civile, Sentenza n. 9976/2022 del 28/03/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza di appello che aveva confermato il rigetto dell'opposizione al decreto ingiuntivo n. 25919/2013 emesso per il pagamento di € 1.622,00 per spese condominiali. Niglia contestava la legittimazione a essere condòmino (sosteneva di non appartenere al condominio), deduceva nullità del decreto per effetto di precedenti procedimenti e presunto giudicato esterno, eccezioni di prescrizione/decadenza e contestava la corretta individuazione dei titoli di provenienza e delle quote millesimali.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha condannato il ricorrente al rimborso delle spese di giudizio di cassazione (liquidate in complessivi € 2.000,00 oltre accessori). La Corte ha ritenuto che i motivi fossero in gran parte critiche generiche di fatto, non rispettose della specificità richiesta dall'art. 360 c.p.c., e che la decisione di merito fosse una "doppia conforme" fondandosi su accertamenti di fatto non sindacabili in sede di legittimità. La Corte ha inoltre confermato che le questioni sulla appartenenza dell'unità al condominio erano state valutate correttamente dal giudice di merito mediante esame dei titoli e dello stato di fatto, che l'eccezione di nullità delle delibere non era stata dedotta secondo la forma richiesta (azione di annullamento ex art. 1137 c.c.) e che eventuali accertamenti in giudizi incidentali non producono effetto di giudicato sostanziale su altre liti.
Norme richiamate
art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. L. 176/2020
Norma procedurale richiamata per lo svolgimento del giudizio in camera di consiglio e per il deposito delle conclusioni del P.M.; la Corte indica che il ricorso è stato deciso secondo le forme previste da tale disposizione.
Richiamato in relazione ai termini per il deposito del ricorso per cassazione; rilevato che il termine per il deposito è distinto dalla data di notifica del ricorso stesso.
Applicato per respingere l'eccezione di tardività del controricorso, chiarendo il computo dei termini per la notifica del controricorso dopo il deposito del ricorso.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Norma centrale: la Cassazione ricorda che può censurarsi l'omesso esame di un fatto storico decisivo solo se tale fatto risulti dagli atti e avrebbe potuto determinare esito diverso; i rilievi del ricorrente erano in realtà contestazioni generiche di fatto non rispondenti ai requisiti di specificità.
art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.
Richiamato per indicare l'obbligo di tassatività dei vizi dedotti in cassazione e la necessità di collegare le censure alla ratio decidendi impugnata; il ricorso non ha rispettato tali canoni.
Principio della "doppia conforme": la Corte osserva che non è impugnabile in sede di legittimità la sentenza di appello che conferma la decisione di primo grado fondata sulle medesime ragioni di fatto.
Norma che disciplina l'opposizione a decreto ingiuntivo per contributi condominiali; la Corte ricorda che il giudice può sindacare la nullità o annullabilità delle delibere ma evidenzia i limiti formali e sostanziali di tale sindacato nel procedimento di opposizione.
La Corte precisa che l'annullamento di una delibera assembleare deve essere chiesto con apposita domanda in via d'azione (azione di annullamento) e non può essere efficacemente opposto solo come eccezione nel giudizio di opposizione al decreto, salvo i limiti indicati.
Richiamato per la nozione di parti comuni e per la presunzione di comunione: la Corte conferma che la condominialità si valuta in base a rapporto di accessorietà strutturale/funzionale e ai titoli, e che il giudice di merito ha compiuto corretta valutazione fattuale su questo punto.
Il divieto di separare la proprietà esclusiva dalle parti comuni è richiamato per confutare la censura secondo cui i titoli di trasferimento avrebbero escluso il diritto sulle parti comuni.
Richiamato relativamente all'obbligo dei condomini di concorrere alle spese comuni: se la proprietà è qualificata come condominale il relativo obbligo sussiste.
La Corte sottolinea che gli accertamenti incidentali sul rapporto di condominio, se non richiesti con domanda principale, non producono efficacia di giudicato esterna; occorre la domanda esplicita (o la litisconsorzio) per effetti più ampi.
art. 1130 n. 3) e art. 1131 c.c.
Richiamati per precisare che il giudizio di condominio si svolge normalmente contro l'amministratore e che i provvedimenti assunti in giudizi specifici non coinvolgono necessariamente tutti i condomini come parti legittimate passive.
La Corte ricorda che il giudicato opera nei confronti degli aventi causa: gli effetti vincolano i successori delle parti, ma il ricorrente non ha dimostrato che il precedente giudicato gli fosse favorevole in senso sostanziale.
Richiamato rispetto alle spese di lite: la censura sulle spese processuali è inammissibile se non vengono specificate le voci di violazione richieste.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002
Norma richiamata per prevedere l'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di condanna alle spese di cassazione; la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per l'eventuale versamento.
Massime di principio
- In opposizione a decreto ingiuntivo per contributi condominiali, la qualifica di "condòmino" è questione di fatto: i giudici di merito valutano titoli e stato di fatto e tale valutazione è difficilmente rivedibile in Cassazione se non per omesso esame di fatto decisivo.
- Per impugnare la validità di delibere assembleari che fondano un decreto ingiuntivo occorre, se si vuole che la pronuncia produca effetti sostanziali, proporre l'azione di annullamento (ex art. 1137 c.c.) e non limitarsi a dedurre la nullità come eccezione generica nel procedimento di opposizione.
- Gli accertamenti compiuti incidentalmente in giudizi ex art. 63 disp. att. c.c. sono funzionali alla decisione sulla pretesa di pagamento e non costituiscono giudicato sostanziale opponibile automaticamente in liti diverse, salvo specifiche condizioni di litisconsorzio o domanda principale.
- La Corte di Cassazione non riesamina liberamente le prove: i motivi che chiedono una rivalutazione libera delle risultanze istruttorie senza indicare un omesso esame di fatto decisivo sono inammissibili.
- La regola della "doppia conforme" rende più difficile la cassazione quando appello e primo grado si fondano sulle stesse valutazioni di fatto; in tali casi è necessario evidenziare un vizio di diritto o un omesso esame rilevante ai sensi dell'art. 360 c.p.c.
- Le eccezioni di prescrizione o decadenza devono essere dedotte con chiarezza (tipo di prescrizione, termine di riferimento, momento iniziale) già in primo grado e specificate in appello, altrimenti possono essere ritenute inammissibili o non valutabili dal giudice.
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