Cassazione Penale, Sentenza n. 4768/2024 del 02/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore Generale ha impugnato la sentenza per illegittimità della pena per omessa applicazione della pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici per anni cinque. L'imputato Blliku Andri ha impugnato lamentando violazione di legge e vizio di motivazione per la mancata pronuncia di una sentenza di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso di Blliku Andri perché proposto al di fuori dei motivi consentiti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., condannandolo al pagamento delle spese e a una somma di euro 3.000 alla cassa delle ammende. Il ricorso del Procuratore Generale è stato ritenuto ammissibile e fondato: la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente all'omessa applicazione della pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici e ha disposto l'applicazione di tale interdizione per la durata di cinque anni. Nel motivare la decisione la Corte ha richiamato il principio secondo cui, anche dopo la riforma (d.lgs. 10/10/2022, n.150), le parti non possono vincolare il giudice sulla non applicazione di pene accessorie obbligatorie; con una pena detentiva superiore a due anni l'interdizione dai pubblici uffici è effetto necessariamente conseguente e non soggetto a discrezionalità.
Norme richiamate
«l'imputato e il pubblico ministero possono altresì chiedere al giudice di non applicare le pene accessorie o di applicarle per una durata determinata»
La norma, nella versione risultante dalla riforma, consente alle parti di chiedere la non applicazione o la determinazione delle pene accessorie, ma la Corte osserva che tale facoltà non può escludere l'applicazione delle pene accessorie che la legge impone obbligatoriamente; la clausola concordata è inapplicabile rispetto alle sanzioni amministrative/accessorie non negoziabili
art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
«solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza»
Limita le ragioni per cui l'imputato può proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento; i motivi addotti dall'imputato nel caso concreto non rientravano in tali ipotesi, quindi il ricorso è inammissibile
Impone, in relazione a determinate pronunce di pena detentiva, l'applicazione di specifiche pene accessorie; applicato al caso, con pena detentiva superiore a due anni discendeva l'obbligo dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici per cinque anni
d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 ("riforma Cartabia"), art. 25
Ha modificato il quadro normativo del patteggiamento (art. 444 c.p.p.) ma non ha reso negoziabili le pene accessorie obbligatorie; la Corte interpreta la riforma nel senso che le parti possono chiedere ma non imporre la non applicazione quando la legge prevede l'obbligatorietà
art. 445, comma 1, cod. proc. pen.
Norma citata per distinguere il regime delle pene accessorie rispetto alle pene detentive di durata fino a due anni; il caso riguardava una pena superiore a tale soglia, richiamando il diverso regime
art. 620, lett. i) cod. proc. pen.
Richiamata per affermare che non esiste potere discrezionale del giudice nel non applicare oppure nel modulare la durata di una pena accessoria quando la legge la prevede come obbligatoria
Norma sostanziale del reato per cui è stato inflitto il patteggiamento (illecito in materia di stupefacenti); contestazione che ha portato alla pena principale che ha determinato l'effetto accessorio
Richiamata dall'imputato quale base per chiedere il proscioglimento; la questione non è stata esaminata nel merito perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile per vizi di ammissibilità
Massime di principio
- Nel patteggiamento (art. 444 c.p.p.) le parti possono chiedere la non applicazione delle pene accessorie, ma non possono escludere l'applicazione delle pene accessorie che la legge prevede obbligatorie: il giudice deve applicarle quando previste dalla legge.
- La riforma Cartabia non ha reso negoziabili le pene accessorie obbligatorie: anche dopo la riforma il pubblico ministero può impugnare l'omessa applicazione di pene accessorie obbligatorie e la Cassazione può annullare la sentenza limitatamente a tale omissione.
- Il ricorso per cassazione proposto dall'imputato avverso una sentenza di patteggiamento è soggetto a limiti stringenti (art. 448, comma 2-bis): solo motivi attinenti alla volontà dell'imputato, alla correlazione richiesta/sentenza, alla qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena sono ammissibili; motivi diversi comportano inammissibilità e sanzioni.
- Se la pena principale supera la soglia cui la legge collega un effetto accessorio obbligatorio (es. oltre due anni di reclusione), l'effetto accessorio deve essere applicato e la sua omissione può essere sanata in sede di cassazione anche con annullamento senza rinvio limitato a quel profilo.
- Prima della conclusione dell'accordo di patteggiamento è fondamentale verificare e discutere le pene accessorie: l'assenza di un accordo scritto sulle accessorie non impedisce al giudice o alla Corte di applicare quelle obbligatorie ex lege.
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