Cassazione Penale, Sentenza n. 24218/2023 del 06/06/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti (art. 444 c.p.p.) che li aveva condannati per cessione di cocaina (art. 73 DPR 309/90). Le difese chiedevano la sostituzione delle pene detentive con misure alternative (detenzione domiciliare o lavori di pubblica utilità) richiamando l'art. 20-bis c.p. e le modifiche di legge operate dal d.lgs. n.150/2022 (cd. riforma Cartabia), lamentando carenza di motivazione e mancato approfondimento sulla personalità degli imputati e sul periodo di detenzione domiciliare già trascorso; inoltre si richiamava la norma transitoria (art.95 d.lgs.150/2022) per l'applicazione delle nuove disposizioni ai procedimenti pendenti.
La decisione
La Suprema Corte ha dichiarato i ricorsi inammissibili per violazione dei limiti di cui all'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., ritenendo che i motivi dedotti non rientrassero tra quelli tassativamente consentiti (espressione della volontà dell'imputato, difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, errata qualificazione giuridica, illegalità della pena). In ogni caso il giudice del merito aveva motivato il rigetto della richiesta alternativa: l'istanza della difesa era stata formulata unilateralmente dopo il perfezionamento dell'accordo sulla specie e quantità della pena, il pubblico ministero si era opposto e il Tribunale aveva valutato la natura sistematica e reiterata degli illeciti, la personalità degli imputati e il contesto (spaccio in quartiere popolare), ritenendo incongrua la sostituzione. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali (euro 3.000 ciascuno) in favore della Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
Norma che disciplina l'applicazione della pena su richiesta delle parti (c.d. patteggiamento). La Corte ricorda che contro tale sentenza il ricorso per cassazione è ammesso solo nei limiti previsti dall'art. 448 c.p.p.
art. 73 comma 1 DPR 309/90; art. 73 comma 5 DPR 309/90
Norme sulla disciplina delle cessioni di sostanze stupefacenti, sulla base delle quali sono state irrogate le pene concordate ai ricorrenti.
art. 20-bis cod. pen. (richiamato dalle difese)
Norma (e relative novità) invocata dalle difese per chiedere misure alternative alle pene detentive; la Corte segnala che la semplice astratta previsione di misure alternative non impone automaticamente la loro applicazione, specialmente se la richiesta è stata formulata unilateralmente e non integrata in un nuovo accordo.
art. 53 legge 24 novembre 1981, n. 689
Richiamata nell'ambito delle norme sulle sanzioni sostitutive; la Corte evidenzia che le modifiche legislative (d.lgs. 150/2022) non autorizzano automaticamente la sostituzione della pena concordata senza un accordo o una motivazione adeguata.
art. 71 comma 1 lett. a) Dlgs n.150/2022
Riferimento alla riforma che ha introdotto o modificato ipotesi di sanzioni sostitutive; la Corte valuta l'applicazione della riforma in relazione alla negoziazione già perfezionata.
Norma transitoria invocata dalle difese per applicare le nuove disposizioni ai procedimenti pendenti; la Corte osserva che la norma non vale a mutare unilateralmente l'accordo già concluso senza una specifica nuova intesa o motivazione.
art. 448 comma 2-bis cod. proc. pen.
art. 448 comma 2-bis c.p.p.
Limita i motivi di ricorso per cassazione avverso le sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti ai soli vizi tassativamente indicati (volontà dell'imputato, difetto di correlazione richiesta/sentenza, errata qualificazione, illegalità della pena). La Corte ha dichiarato inammissibili i ricorsi perché i motivi dedotti non rientravano in tali ipotesi.
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato in relazione ai limiti della motivazione richiesti per la Cassazione: i ricorsi devono essere formulati entro i limiti necessari per la motivazione. La Corte ha ritenuto i motivi generici e aspecifici.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione contro una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti è ammissibile solo per i motivi tassativi indicati dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; censure diverse saranno dichiarate inammissibili.
- Se la pena è stata concordata tra parti, la richiesta unilaterale successiva di sostituzione della specie di pena (es. detenzione domiciliare o lavori di pubblica utilità) non sostituisce l'accordo: per ottenere il cambiamento è necessario un nuovo accordo con il pubblico ministero o una motivazione convincente del giudice che ricolleghi la modifica alle condizioni del caso concreto.
- La nuova normativa (d.lgs. 150/2022) e le norme transitorie possono essere favorevoli, ma non annullano i vincoli della negoziazione processuale già perfezionata; l'applicazione delle novità richiede un'attivazione difensiva specifica e/o una valutazione motivata del giudice.
- Per ottenere la sostituzione della pena il difensore deve fornire argomentazione specifica sulla personalità dell'imputato, sul comportamento durante eventuali arresti domiciliari e sulla proporzionalità della misura rispetto alla gravità e alla reiterazione dell'illecito; mere affermazioni generiche sono insufficienti.
- Il parere del pubblico ministero e la concreta motivazione del giudice (valutazione della gravità, della reiterazione, del contesto e della personalità) sono elementi decisivi: la sola prospettazione delle misure alternative non è sufficiente se il PM si oppone e il giudice fornisce motivazione ostativa.
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