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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25299/2025 del 16/09/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (debitorе)

La controversia

La controversia nasce da un credito che il ricorrente assume di aver acquistato tramite cessione e che intendeva far valere nei confronti della società debitrice. Nel corso del giudizio di merito erano emersi profili relativi alla validità/efficacia delle cessioni, poiché la Corte d’appello, nel giudizio di revocazione, ha ritenuto che il ricorrente avesse acquistato il credito direttamente da una società poi fallita e ha respinto l’appello confermando il primo grado. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione articolando dieci motivi: i primi denunciavano, tra l’altro, omessa pronuncia sulla mancata riassunzione del giudizio dopo interruzione, ultrapetizione e violazione delle norme sull’onere della prova e sulla revocatoria fallimentare; altri contestavano l’affermazione di un pagamento risultante dalle scritture contabili e dalla dicitura "pagato contanti"; gli ultimi due riguardavano le spese di lite e la pretesa applicazione dell’art. 96 c.p.c. La controricorrente ha eccepito la tardività del ricorso e ha proposto ricorso incidentale condizionato sulla motivazione relativa alla legittimazione del ricorrente.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso principale. Ha respinto l’eccezione di tardività, chiarendo che la sentenza resa nel giudizio di revocazione è soggetta ai medesimi mezzi di impugnazione e ai medesimi termini applicabili alla sentenza revocata. Nel merito, ha ritenuto inammissibili i motivi relativi alle prime due rationes decidendi per difetto di autosufficienza e per mancato confronto con la motivazione della sentenza impugnata; ha inoltre ritenuto infondato e in parte nuovo il motivo sulla revocatoria fallimentare, osservando che l’inopponibilità della cessione colpisce anche il cessionario. Quanto ai motivi residui sull’eccezione di pagamento, la Corte ha rilevato che la sentenza di merito era sorretta da una terza ratio autonoma e sufficiente, non validamente censurata. I motivi sulle spese sono stati dichiarati inammissibili perché diretti a ottenere una diversa regolazione delle spese solo in caso di accoglimento del ricorso. Il ricorso incidentale condizionato è stato assorbito. La Corte ha condannato il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e ha applicato anche la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c., oltre agli effetti del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 403 c.p.c.

    La sentenza resa nel giudizio di revocazione è soggetta ai medesimi mezzi di impugnazione e ai medesimi termini applicabili alla sentenza revocata.

  • art. 395 n. 4 c.p.c.

    La revocazione è stata ricondotta all’errore di fatto risultante dagli atti, in relazione alla ricostruzione della provenienza della cessione del credito.

  • art. 366 n. 6 c.p.c.

    Il ricorso è inammissibile quando non è autosufficiente e non consente di verificare il contenuto degli atti e dei fatti processuali richiamati.

  • art. 112 c.p.c.

    La censura di omessa pronuncia o ultrapetizione è inammissibile se non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata.

  • art. 132 c.p.c.

    Richiamato a sostegno delle censure di nullità della sentenza, ma non utilmente ai fini dell’accoglimento.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato in relazione alla valutazione delle prove e alla dedotta erronea considerazione delle scritture contabili.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato per contestare l’apprezzamento probatorio della Corte di merito e del CTU.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato per contestare il riparto dell’onere della prova sull’eccezione di pagamento e sulla titolarità/efficacia della cessione.

  • art. 1264 c.c.

    Richiamato con riguardo all’efficacia della cessione del credito nei confronti del debitore ceduto.

  • art. 2909 c.c.

    Richiamato in relazione agli effetti del giudicato e alla stabilizzazione degli accertamenti compiuti.

  • art. 67 l.f.

    La revocatoria fallimentare dell’atto traslativo è idonea a rendere inefficace la cessione anche verso il cessionario, non solo verso il cedente.

  • art. 2727 c.c.

    Richiamato per le presunzioni semplici utilizzate nella ricostruzione del pagamento e delle operazioni contabili.

  • art. 2728 c.c.

    Richiamato per il regime delle presunzioni legali, nel quadro della prova del pagamento.

  • art. 2729 c.c.

    Richiamato per la valutazione delle presunzioni semplici tratte dalle scritture contabili.

  • art. 2735 c.c.

    Richiamato in tema di quietanza e rilievo del pagamento in rapporto alla titolarità del credito ceduto.

  • art. 96 c.p.c.

    La Corte ha ritenuto sussistenti i presupposti per la condanna per lite temeraria in ragione della palese inammissibilità del ricorso.

  • art. 91 c.p.c.

    Richiamato per contestare la regolazione delle spese, ma le censure sono state dichiarate inammissibili.

  • art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002

    È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012

    Richiamato quale norma di inserimento del comma 1 quater dell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.

Massime di principio

  • Nel giudizio di revocazione, la sentenza resa è impugnabile con i medesimi mezzi e nei medesimi termini previsti per la sentenza originariamente revocata.
  • Il ricorso per cassazione è inammissibile se non è autosufficiente e non consente di verificare, dagli atti richiamati, i fatti processuali e le deduzioni su cui si fonda.
  • Quando la sentenza impugnata è sorretta da più rationes decidendi autonome e ciascuna sufficiente a giustificare il decisum, il ricorso deve censurare efficacemente tutte le rationes; la mancata valida impugnazione di una sola di esse rende inammissibile l’intero ricorso per carenza di interesse.
  • La censura di omessa pronuncia o ultrapetizione non è ammissibile se non si confronta con la concreta ratio decidendi posta a base della decisione di merito.
  • La revocatoria fallimentare dell’atto di cessione del credito incide sull’opponibilità dell’atto anche nei confronti del cessionario, perché colpisce l’atto traslativo in sé e non solo il rapporto tra cedente e cessionario.
  • Le doglianze relative alla regolazione delle spese sono inammissibili quando sono formulate come censure condizionate all’eventuale accoglimento del ricorso e non come autonomi motivi idonei a incidere sul decisum.
  • La palese inammissibilità del ricorso può giustificare la condanna per responsabilità aggravata ex art. 96, comma 3, c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCessione del creditoAzione revocatoria
RamiProcesso civileObbligazioniFallimentare / Crisi d'impresa
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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