Cassazione Penale, Sentenza n. 20725/2024 del 24/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza di appello che aveva confermato la condanna per bancarotta fraudolenta (distrazione di somme dalla Ecisgroup S.p.A. nella qualità di consigliere delegato dal 23/04/2007 al 23/03/2010) e per aver cagionato il dissesto della società mediante operazioni dolose (art. 223, 2° c., n.1 L. fall., fatti riconducibili all'art. 2621 c.c.). Il ricorso in Cassazione si articolava in cinque motivi: 1) contraddittorietà e illogicità della sentenza circa l'inesistenza sin dall'origine del capitale sociale e la rilevanza di un presunto credito IVA; 2) mancata considerazione e illogicità nella valorizzazione di indizi emersi dopo la cessazione degli incarichi (marzo 2010) e dunque inesistenza di responsabilità successiva; 3) carenza di motivazione e valutazione errata delle dichiarazioni della teste Miriam Strada e della CTU/civilistica circa l'uso della vettura Chrysler e altre distrazioni; 4) inosservanza dell'art. 192, comma 2, c.p.p. per insufficienza degli indizi (mancanza di gravità, precisione e concordanza) e mancanza di ruolo decisionale del ricorrente; 5) errata applicazione della legge penale nel trattamento sanzionatorio, con censura sull'applicazione della circostanza aggravante di cui all'art. 219 L.F. e su mancata prevalenza delle attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo per carenza di specificità. Ha dichiarato manifestamente infondato il secondo motivo, confermando che le decisioni di merito hanno adeguatamente provato il ruolo gestorio e l'effettiva partecipazione del MAZZOLI alle riunioni e alle approvazioni di bilancio; ha respinto unitariamente terzo e quarto motivo richiamando la giurisprudenza che riconosce responsabilità penale per omissione di vigilanza degli amministratori (art. 2392 c.c. e art. 40 c.p.), e ha ritenuto congrua la ricostruzione delle distrazioni (compensi esorbitanti, spese per viaggi, affitti non giustificati, spese vettura proseguite anche dopo la cessazione dell'incarico). Sull'ultimo motivo la Corte ha chiarito che la decisione di merito aveva in realtà applicato l'aggravante del secondo comma n.1 dell'art. 219 L.F. (continuazione) e che la valutazione dell'equivalenza tra aggravante e attenuanti generiche era motivata. Complessivamente il ricorso è stato rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 223, secondo comma, n.1, legge fallimentare
Norma richiamata per la contestazione di operazioni dolose cagionanti il dissesto della società; la Corte ha riconosciuto la responsabilità per operazioni poste in essere e integrate nel novero descritto dalla norma.
Richiamato come riferimento alla tipologia di fatti di false comunicazioni sociali e operazioni dolose che hanno concorso al dissesto.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiesto per delimitare i limiti del ricorso per cassazione e la specificità dei motivi impugnatori.
art. 192, comma 2, cod. proc. pen.
Norma che impone che la prova indiziaria sia grave, precisa e concordante; la Corte ha ritenuto che i requisiti fossero rispettati alla luce della complessiva istruttoria.
Articolo che impone all'amministratore il dovere di vigilanza; la Corte lo ha interpretato come fondamento della responsabilità per omissione quando l'amministratore non impedisca atti pregiudizievoli.
art. 40, secondo comma, cod. pen.
Regola il concorso per omissione; applicata per affermare la responsabilità dell'amministratore che ometta la vigilanza e l'attivazione per impedire reati fallimentari commessi da altri.
Norma sulle circostanze aggravanti: la Corte ha precisato che la fattispecie valorizzata dalle decisioni di merito è quella del secondo comma n.1 (pluralità di fatti di bancarotta/continuazione), non la prima aggravante genericamente richiamata dal ricorrente.
Massime di principio
- La responsabilità penale dell'amministratore può derivare non solo da azioni dirette ma anche da omissioni di vigilanza: non aver impedito atti pregiudizievoli posti in essere da altri può integrare concorso per omissione (art. 40 c.p.).
- La prova indiziaria nei reati fallimentari richiede gravità, precisione e concordanza; tuttavia una molteplicità di elementi concordanti (dichiarazioni di testi, verbali di CdA, documenti contabili) può soddisfare questi requisiti.
- La cessazione formale dell'incarico non esclude responsabilità per condotte che abbiano avuto effetti o siano state protratte anche dopo la cessazione, soprattutto se l'imputato ha continuato ad approfittare o autorizzare spese a carico della società.
- Le impugnazioni generiche o non confrontate con l'argomentazione centrale della decisione di merito sono spesso dichiarate inammissibili per carenza di specificità (limiti di cui all'art. 173 disp. att. c.p.p.).
- Nella valutazione delle circostanze aggravanti e attenuanti, il giudice deve specificare quale aggravante è stata applicata; se la motivazione è chiara nel dispositivo e l'eventuale censura è generica, il ricorso difficilmente avrà successo.
- L'esistenza di un 'ruolo tecnico' formale non exonera dall'obbligo di controllo: la partecipazione effettiva alle approvazioni di bilancio e alle riunioni può essere determinante per la ricostruzione della responsabilità.
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