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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 46120/2023 del 15/11/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano il decreto di conferma della confisca di sette immobili intestati a Calogero Giuseppe Lo Bue. Dedussero due motivi principali: 1) vizio nella valutazione della persistenza della pericolosità sociale del proposto, asserendo che i giudici di merito avrebbero dedotto tale pericolosità in modo automatico e congetturale dalla sentenza di condanna del 2007, senza tener conto del lungo periodo (anni '80-2006) in cui Lo Bue non fu sottoposto a procedimenti penali; 2) violazione di legge (art. 20, d.lgs. 159/2011) e vizio nella valutazione della provenienza dei beni, sostenendo che altre pronunce avrebbero dimostrato la legittima origine dei redditi e l'assenza di sproporzione tra redditi e patrimonio.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto congrua la motivazione della Corte d'appello che aveva confermato il Tribunale: la pericolosità sociale è stata adeguatamente motivata richiamando, tra l'altro, il decreto di sorveglianza speciale del 19 febbraio 2009, il ruolo fiduciario del proposto nell'assistenza a Bernardo Provenzano durante la latitanza e la revoca della libertà vigilata solo nel luglio 2019, elementi che giustificano la permanenza della pericolosità fino a quella data. Quanto ai beni, la Corte d'appello aveva svolto un'analisi cespite per cespite e motivato le conclusioni; i ricorrenti non hanno fornito censure specifiche ma solo doglianze generiche ritenute aspecifiche. Per questi motivi la Cassazione ha rigettato i ricorsi, condannando i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e a una sanzione pecuniaria di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende (ai sensi dell'art. 616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Norma richiamata per la sintesi dei motivi di impugnazione in cassazione; indicata a titolo formale per il riassunto dei motivi dedotti.

  • art. 20, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159

    La difesa invocava questa norma a sostegno della necessità di valutare la legittima provenienza dei beni; la Corte ha ritenuto che la normativa sia stata correttamente applicata dalla Corte d'appello, la quale aveva esaminato le fonti reddituali e motivato la sproporzione ove presente.

  • art. 4, lett. a), d.lgs. n. 159 del 2011

    Richiamata per l'inquadramento del proposto quale indiziato di appartenenza a Cosa Nostra; la Corte d'appello ha ritenuto legittimo l'accertamento della qualificazione criminologica ai sensi di tale disposizione.

  • art. 416-bis cod. pen.

    Norma sostanziale inerente il reato associativo di stampo mafioso; la condanna per tale delitto è stata usata dai giudici di merito come elemento per ricostruire la partecipazione al sodalizio e la pericolosità sociale.

  • art. 10, comma 3, d.lgs. n. 159 del 2011

    Richiamato dalla Corte per affermare che i ricorrenti non possono ottenere la rinnovazione del giudizio di fatto in sede di Cassazione con contestazioni generiche; la norma è stata interpretata nel senso di limitare il sindacato di legittimità su questioni meramente valutative non specificamente impugnate.

  • art. 27, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011

    Utilizzato insieme all'art. 10 per ribadire i limiti del sindacato di merito in Cassazione e l'impossibilità di sostituire la valutazione motivazionale dei giudici di merito con una diversa lettura priva di specificità.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che consente alla Corte di Cassazione di condannare i ricorrenti al pagamento delle spese e a una somma a favore della Cassa delle ammende quando il ricorso è dichiarato inammissibile; applicata qui per liquidare la sanzione di euro 3.000.

  • Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186

    Giurisprudenza costituzionale richiamata a supporto della possibilità di applicare sanzioni pecuniarie per ricorsi inammissibili o manifestamente infondati; citata dalla Corte per motivare la misura della sanzione equitativa.

Massime di principio

  • La persistenza della "pericolosità sociale" può essere desunta anche da provvedimenti di prevenzione e da ruoli storicamente significativi (es. assistenza a latitanti); non basta l'assenza di procedimenti penali in un dato arco temporale per escluderla automaticamente.
  • In materia di confisca per sproporzione o illecito provenienza, i giudici di merito devono motivare cespite per cespite; le censure in cassazione devono essere specifiche: rilievi generici o richieste di diversa valutazione dei fatti sono inammissibili.
  • La Corte di Cassazione non è sede per riconsiderare valutazioni probatorie o motivazioni di merito salvo errori di diritto chiaramente individuati; tali tentativi vengono spesso dichiarati inammissibili.
  • La mera esistenza di pronunce favorevoli in precedenti procedimenti non impedisce la confisca se il giudice del merito compie un'analisi argomentata che giustifica la provenienza illecita o la sproporzione patrimoniale.
  • Ricorsi manifestamente aspecifici o volti soltanto a ottenere una diversa valutazione dei fatti possono comportare condanne alle spese e sanzioni pecuniarie ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; è quindi necessario articolare censure precise e fondate su violazioni di diritto o su profili di motivazione specifici.

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