Cassazione Penale, Sentenza n. 46120/2023 del 15/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano il decreto di conferma della confisca di sette immobili intestati a Calogero Giuseppe Lo Bue. Dedussero due motivi principali: 1) vizio nella valutazione della persistenza della pericolosità sociale del proposto, asserendo che i giudici di merito avrebbero dedotto tale pericolosità in modo automatico e congetturale dalla sentenza di condanna del 2007, senza tener conto del lungo periodo (anni '80-2006) in cui Lo Bue non fu sottoposto a procedimenti penali; 2) violazione di legge (art. 20, d.lgs. 159/2011) e vizio nella valutazione della provenienza dei beni, sostenendo che altre pronunce avrebbero dimostrato la legittima origine dei redditi e l'assenza di sproporzione tra redditi e patrimonio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto congrua la motivazione della Corte d'appello che aveva confermato il Tribunale: la pericolosità sociale è stata adeguatamente motivata richiamando, tra l'altro, il decreto di sorveglianza speciale del 19 febbraio 2009, il ruolo fiduciario del proposto nell'assistenza a Bernardo Provenzano durante la latitanza e la revoca della libertà vigilata solo nel luglio 2019, elementi che giustificano la permanenza della pericolosità fino a quella data. Quanto ai beni, la Corte d'appello aveva svolto un'analisi cespite per cespite e motivato le conclusioni; i ricorrenti non hanno fornito censure specifiche ma solo doglianze generiche ritenute aspecifiche. Per questi motivi la Cassazione ha rigettato i ricorsi, condannando i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e a una sanzione pecuniaria di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende (ai sensi dell'art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Norma richiamata per la sintesi dei motivi di impugnazione in cassazione; indicata a titolo formale per il riassunto dei motivi dedotti.
art. 20, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159
La difesa invocava questa norma a sostegno della necessità di valutare la legittima provenienza dei beni; la Corte ha ritenuto che la normativa sia stata correttamente applicata dalla Corte d'appello, la quale aveva esaminato le fonti reddituali e motivato la sproporzione ove presente.
art. 4, lett. a), d.lgs. n. 159 del 2011
Richiamata per l'inquadramento del proposto quale indiziato di appartenenza a Cosa Nostra; la Corte d'appello ha ritenuto legittimo l'accertamento della qualificazione criminologica ai sensi di tale disposizione.
Norma sostanziale inerente il reato associativo di stampo mafioso; la condanna per tale delitto è stata usata dai giudici di merito come elemento per ricostruire la partecipazione al sodalizio e la pericolosità sociale.
art. 10, comma 3, d.lgs. n. 159 del 2011
Richiamato dalla Corte per affermare che i ricorrenti non possono ottenere la rinnovazione del giudizio di fatto in sede di Cassazione con contestazioni generiche; la norma è stata interpretata nel senso di limitare il sindacato di legittimità su questioni meramente valutative non specificamente impugnate.
art. 27, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011
Utilizzato insieme all'art. 10 per ribadire i limiti del sindacato di merito in Cassazione e l'impossibilità di sostituire la valutazione motivazionale dei giudici di merito con una diversa lettura priva di specificità.
Norma che consente alla Corte di Cassazione di condannare i ricorrenti al pagamento delle spese e a una somma a favore della Cassa delle ammende quando il ricorso è dichiarato inammissibile; applicata qui per liquidare la sanzione di euro 3.000.
Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186
Giurisprudenza costituzionale richiamata a supporto della possibilità di applicare sanzioni pecuniarie per ricorsi inammissibili o manifestamente infondati; citata dalla Corte per motivare la misura della sanzione equitativa.
Massime di principio
- La persistenza della "pericolosità sociale" può essere desunta anche da provvedimenti di prevenzione e da ruoli storicamente significativi (es. assistenza a latitanti); non basta l'assenza di procedimenti penali in un dato arco temporale per escluderla automaticamente.
- In materia di confisca per sproporzione o illecito provenienza, i giudici di merito devono motivare cespite per cespite; le censure in cassazione devono essere specifiche: rilievi generici o richieste di diversa valutazione dei fatti sono inammissibili.
- La Corte di Cassazione non è sede per riconsiderare valutazioni probatorie o motivazioni di merito salvo errori di diritto chiaramente individuati; tali tentativi vengono spesso dichiarati inammissibili.
- La mera esistenza di pronunce favorevoli in precedenti procedimenti non impedisce la confisca se il giudice del merito compie un'analisi argomentata che giustifica la provenienza illecita o la sproporzione patrimoniale.
- Ricorsi manifestamente aspecifici o volti soltanto a ottenere una diversa valutazione dei fatti possono comportare condanne alle spese e sanzioni pecuniarie ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; è quindi necessario articolare censure precise e fondate su violazioni di diritto o su profili di motivazione specifici.
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