Cassazione Civile, Ordinanza n. 38640/2021 del 06/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (proprietario)
La controversia
La lite nasce da una domanda di riduzione in pristino proposta dal proprietario di un fondo confinante contro il vicino che aveva realizzato, sul proprio lotto, una costruzione parzialmente fuori terra in asserita violazione delle distanze fissate dal piano di recupero approvato dal Comune. Il tribunale aveva accolto la domanda e ordinato la demolizione della parte abusiva; la corte d'appello aveva confermato, ritenendo che il piano di recupero integrasse la disciplina delle distanze legali e imponesse, per il lotto del convenuto, un distacco dal confine compreso tra 9,42 m e 12,24 m. Il soccombente ha proposto ricorso per cassazione con sei motivi: 1) omesso esame della consulenza tecnica d'ufficio e delle prove sulla conformità urbanistica dell'opera; 2) nullità della sentenza per motivazione apparente e violazione degli artt. 132 c.p.c. e 111 Cost.; 3) violazione degli artt. 872 e 873 c.c. per avere la corte d'appello dato prevalenza al piano di recupero e alla sua rappresentazione grafica nonostante la perizia; 4) omessa pronuncia sull'eccezione secondo cui l'attore avrebbe abusato del diritto e sarebbe stato privo di interesse ad agire perché destinato a non essere più proprietario del fondo confinante; 5) omesso esame dei fatti relativi al preteso abuso del diritto; 6) violazione di varie norme processuali e sostanziali per mancata decisione sull'eccezione di abuso del diritto. La Corte di cassazione ha ritenuto infondati tutti i motivi, osservando che la corte territoriale aveva correttamente interpretato il piano di recupero, che la questione decisa era giuridica e non di mero accertamento tecnico, e che la legittimazione e l'interesse ad agire del proprietario confinante non dipendono dalla prova di un concreto pregiudizio, ma dalla titolarità attuale del diritto al momento della decisione; ha inoltre ribadito che l'azione reale per le distanze va proposta contro il proprietario della costruzione illegittima, unico destinatario dell'ordine di demolizione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso, confermando la sentenza della corte d'appello che aveva respinto l'appello avverso l'ordine di demolizione/arretramento della costruzione realizzata in violazione delle distanze dal confine previste dal piano di recupero. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore del controricorrente e ha dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
I motivi sono stati scrutinati come censure di violazione di legge, nullità della sentenza e omesso esame di fatti decisivi; la Corte ha ritenuto che non colpissero la reale ratio decidendi.
La doglianza di motivazione apparente è stata esclusa perché la corte d'appello aveva reso una motivazione comprensibile e coerente sulla corretta interpretazione del piano di recupero.
art. 111 Cost.
È stata richiamata a sostegno della censura di nullità della sentenza, ma la Corte ha escluso la violazione del dovere di motivazione.
Le distanze previste dallo strumento urbanistico locale possono integrare la disciplina codicistica e legittimare la riduzione in pristino.
La violazione delle distanze legali tra costruzioni, come integrate dallo strumento urbanistico, consente l'azione reale del vicino.
La deroga alle distanze è stata ritenuta applicabile solo alle autorimesse e ai parcheggi realizzati interamente sotto il piano di campagna; fuori da tale ipotesi non opera la deroga.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
È stato dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato insieme al comma 1-quater per determinare l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Quando una disciplina urbanistica locale integra le distanze legali, il giudice può fondare la decisione sull'interpretazione del piano e della sua rappresentazione grafica, anche disattendendo le conclusioni del consulente tecnico se la questione è giuridica e non meramente fattuale.
- La conformità dell'opera alle valutazioni del consulente tecnico non è decisiva se il giudice interpreta diversamente la norma urbanistica applicabile e tale interpretazione è corretta in diritto.
- Le norme sulle distanze tra costruzioni tutelano anche interessi pubblicistici di sicurezza, igiene e assetto urbanistico; perciò la loro violazione legittima la riduzione in pristino senza necessità di provare un concreto danno ulteriore al fondo vicino.
- L'interesse ad agire del proprietario confinante deriva dalla titolarità attuale del diritto al momento della decisione e non viene meno per la sola prospettazione di future vicende traslative o espropriative del fondo.
- L'azione reale per il rispetto delle distanze deve essere proposta contro il proprietario della costruzione illegittima, poiché solo costui è destinatario dell'ordine di demolizione o arretramento.
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