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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 44684/2023 del 07/11/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione articolato su due motivi principali: 1) Violazione dell'art. 416-bis c.p. in relazione agli artt. 125 e 273 c.p.p. e vizio di motivazione: la difesa sosteneva che l'ordinanza non avesse considerato la memoria difensiva e non avesse evidenziato elementi di novita rispetto ai precedenti procedimenti 'Crimine' e 'Infinito' (fatti 2006-2008). Si contestava l'assenza di prova di un effettivo contributo del ricorrente all'associazione mafiosa, l'irrilevanza del mero rito di affiliazione (anche alla luce di precedenti pronunce) e l'inidoneita delle intercettazioni a dimostrare il ruolo di capo/promotore. 2) Violazione degli artt. 274 e 275 c.p.p., comma 3: si deduceva che l'ordinanza avesse trascurato il decorso del tempo e non avesse valutato la possibile rescissione del vincolo associativo attenuando le esigenze cautelari.

La decisione

Il giudice di legittimita ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivazione: il Tribunale del riesame e il giudice di merito avevano rilevato pregresse condanne definitive per associazione mafiosa a carico di Bellocco e considerato la nuova attivita investigativa (iniziata il 25/09/2019) come autonoma rispetto ai procedimenti precedenti. Sono stati valorizzati elementi nuovi e gravi indizi raccolti nel procedimento (dichiarazioni di collaboratori, numerose intercettazioni, anche ambientali, in particolare presso l'abitazione di Francesco Benito Palaia) che indicano la persistenza della partecipazione associativa e il ruolo di vertice del ricorrente, nonostante fosse in carcere. In particolare, le intercettazioni documentano aggiornamenti in tempo reale a Bellocco tramite un cellulare clandestino detenuto dal cognato Palaia, direttive vincolanti, la gestione di questioni interne (es. incendio dell'autovettura di Stilo) e le affiliazioni di nuovi sodali con riconoscimento della gerarchia e della preminenza di Bellocco. Il Tribunale ha ritenuto sussistenti le esigenze cautelari e l'attuale pericolosita sociale, richiamando la presunzione di adeguatezza della custodia cautelare in carcere per il reato di cui all'art. 416-bis (art. 275, comma 3 c.p.p.), salvo elementi concreti contrari che non sussistono nel caso. Conseguenze pratiche: dichiarazione di inammissibilita del ricorso; condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende (ai sensi dell'art. 616 c.p.p.); trasmissione della decisione al direttore dell'istituto penitenziario ai fini di quanto previsto dall'art. 94 disp. att. c.p.p.; nessuna rimessione in liberta.

Norme richiamate

  • art. 416-bis cod. pen.

    Norma sulla partecipazione ad associazione di tipo mafioso; la decisione valorizza la gravita indiziaria e la caratura criminosa derivante dall'accertata appartenenza e dal ruolo verticistico come elemento che giustifica la custodia cautelare.

  • art. 416-bis.1 cod. pen.

    Richiamata nel testo con riferimento alle aggravanti applicate ai capi contestati; il Tribunale ritiene che tali aggravanti contribuiscano a rafforzare la presunzione di adeguatezza della misura carceraria.

  • art. 125 cod. proc. pen.

    Norma procedurale richiamata nella censura difensiva relativa al vizio di motivazione e alla valutazione delle prove; il giudice di legittimita non ha ritenuto fondati i rilievi sulla mancata considerazione degli argomenti difensivi.

  • art. 273 cod. proc. pen.

    Richiamato nella contestazione sul vizio di motivazione; la Corte ha ritenuto che la motivazione del Tribunale del riesame sia stata dettagliata e priva di vizi logici o giuridici.

  • art. 274 cod. proc. pen.

    Norma concernente la valutazione della cessazione delle esigenze cautelari; la difesa invocava il decorso del tempo, ma il giudice ha ritenuto che gli elementi probatori dimostrassero la persistenza del vincolo associativo e delle esigenze cautelari.

  • art. 275, comma 3, cod. proc. pen.

    Prevede la presunzione di adeguatezza della custodia in carcere per il delitto di associazione mafiosa quando sussistono esigenze cautelari; il Tribunale ha ritenuto non superata tale presunzione nel caso concreto, rilevando l'assenza di elementi specifici che ne dimostrino l'insussistenza.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che dispone la condanna alle spese e la possibile ammenda in caso di ricorso inammissibile; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese e a versare euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

  • art. 94, comma 1 ter, disposizioni di attuazione c.p.p.

    Prevede l'obbligo di informare il direttore dell'istituto penitenziario in caso di decisione che non comporti la rimessione in liberta; il provvedimento dispone la trasmissione della decisione al direttore per gli adempimenti di competenza.

Massime di principio

  • La sussistenza di precedenti condanne per associazione mafiosa, unitamente a nuove indagini autonome e a elementi probatori specifici (intercettazioni, dichiarazioni di collaboratori, ambienti operativi), può giustificare la conferma della custodia cautelare anche se i fatti anteriori risalgono a diversi anni prima.
  • Per il reato di cui all'art. 416-bis esiste una presunzione di adeguatezza della custodia in carcere (art. 275, comma 3 c.p.p.) che il difensore deve contrastare con elementi concreti e specifici per dimostrare l'insussistenza delle esigenze cautelari.
  • Le intercettazioni ambientali e telefoniche, se inserite in un quadro indiziario coerente e integrate da altri elementi (collaborazioni, comportamenti esterni), possono essere ritenute idonee a dimostrare la direzione o il coordinamento di un sodalizio criminale anche se l'imputato è detenuto.
  • Il decorso del tempo non esclude automaticamente la persistenza del vincolo associativo; è necessario dimostrare, con elementi concreti, la cessazione delle relazioni criminali o dell'influenza del soggetto sul sodalizio.
  • Il ricorso per cassazione contro ordinanze cautelari può essere dichiarato inammissibile se la Corte ritiene che il tribunale di merito abbia fornito una motivazione adeguata e dettagliata, senza vizi logici o normativi rilevanti.
  • La dichiarazione di inammissibilita comporta, oltre al rigetto del rimedio, l'imposizione delle spese processuali e, salvo prova della mancanza di colpa nella determinazione dell'inammissibilita, una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
  • Nel valutare la pericolosita sociale e il rischio di reiterazione, il giudice tiene conto non solo della gravita dei reati, ma anche della capacita del soggetto di mantenere contatti esterni e procurarsi strumenti di comunicazione nonostante la detenzione.

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