Sentenza del 27/12/2018 n. 33410 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente ha impugnato l'iscrizione ipotecaria contestando, tra l'altro, la mancata comunicazione preventiva dell'intenzione di iscrivere l'ipoteca, la mancata o irregolare notifica di alcune cartelle di pagamento, la prescrizione di alcune pretese tributarie, l'avvenuto pagamento di taluni debiti, il difetto di motivazione delle cartelle e il superamento della soglia minima prevista per l'iscrizione ipotecaria. La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo: prima dell'iscrizione ipotecaria l'Amministrazione deve instaurare un contraddittorio endoprocedimentale, informando il contribuente e concedendogli un termine per presentare osservazioni o pagare. La censura, anche se formalmente riferita all'intimazione prevista dall'art. 50 del D.P.R. n. 602 del 1973, è stata riqualificata come contestazione dell'omessa comunicazione preventiva dell'iscrizione ipotecaria.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, dichiarato assorbiti gli altri quattro, cassato la sentenza della Commissione tributaria regionale e deciso la controversia nel merito accogliendo il ricorso originario del contribuente. L'iscrizione ipotecaria è stata quindi ritenuta illegittima per mancata instaurazione del contraddittorio preventivo. Le spese dell'intero giudizio sono state compensate, in ragione del consolidamento dei principi giurisprudenziali successivamente alla proposizione del ricorso.
Norme richiamate
D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77
L'iscrizione ipotecaria prevista dall'art. 77 non costituisce atto dell'espropriazione forzata, ma una procedura alternativa.
L'iscrizione ipotecaria può essere effettuata senza la specifica intimazione di pagamento prevista dall'art. 50, comma 2, perché tale intimazione riguarda l'avvio dell'espropriazione forzata dopo il decorso di un anno dalla notifica della cartella. Tuttavia, l'Amministrazione deve comunque comunicare preventivamente al contribuente l'intenzione di iscrivere ipoteca e consentirgli di partecipare al procedimento.
D.P.R. n. 602 del 1973, art. 50, comma 2
L'intimazione è prescritta per l'ipotesi in cui l'espropriazione forzata non sia iniziata entro un anno dalla notificazione della cartella di pagamento.
La disposizione non disciplina direttamente l'iscrizione ipotecaria, che è distinta dall'espropriazione forzata. La mancata notifica dell'intimazione non è quindi, di per sé, il vizio corretto da contestare per l'ipoteca; resta però necessaria la comunicazione preventiva prevista dai principi sul contraddittorio.
D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77, comma 2-bis
Il contribuente deve poter presentare osservazioni o effettuare il pagamento entro un termine, individuato dalla Corte in trenta giorni in coerenza con la disciplina vigente.
La comunicazione preventiva dell'iscrizione ipotecaria costituisce una garanzia partecipativa. La sua omissione comporta la nullità o illegittimità dell'iscrizione.
Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, artt. 41, 47 e 48
Le disposizioni rafforzano il diritto del contribuente a una buona amministrazione, a un ricorso effettivo e alla partecipazione al procedimento prima dell'adozione di un atto lesivo.
Codice di procedura civile, art. 384, comma 2
Quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può decidere direttamente la causa nel merito dopo aver cassato la sentenza impugnata.
D.P.R. n. 602 del 1973, art. 76
Il contribuente aveva invocato i limiti previsti per l'espropriazione immobiliare, sostenendo che il debito complessivo fosse inferiore alla soglia necessaria; la questione è rimasta assorbita dall'accoglimento del primo motivo.
La disposizione sulla prescrizione dei diritti era stata invocata dal contribuente con riferimento a una delle cartelle, ma la relativa censura è stata dichiarata assorbita.
Massime di principio
- L'iscrizione ipotecaria esattoriale è distinta dall'espropriazione forzata: non richiede necessariamente l'intimazione di pagamento prevista dall'art. 50, comma 2, del D.P.R. n. 602 del 1973.
- Prima di iscrivere ipoteca, l'agente della riscossione deve comunicare preventivamente al contribuente l'intenzione di procedere, concedendogli un termine per pagare o presentare osservazioni.
- L'omessa comunicazione preventiva e la conseguente mancata instaurazione del contraddittorio possono determinare l'illegittimità dell'iscrizione ipotecaria, anche se il ricorso è stato formalmente fondato sull'erronea applicazione dell'art. 50.
- Il giudice deve qualificare giuridicamente la censura in base al suo contenuto sostanziale, senza fermarsi alla norma erroneamente indicata dal contribuente.
- Quando l'atto ipotecario è dichiarato illegittimo per mancato contraddittorio preventivo, le contestazioni relative a notifiche, prescrizione, pagamento, motivazione e soglia dell'ipoteca possono diventare assorbite e non essere esaminate.
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