Cassazione Civile, Ordinanza n. 31850/2023 del 15/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo per genericità, ha accolto il secondo motivo ritenendo errata la declaratoria di inammissibilità della compensazione, e ha assorbito il terzo. Ha cassato il decreto impugnato e ha rinviato al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in diversa composizione, perché esamini nel merito l'eccezione di compensazione impropria e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Esito
Favorevole al ricorrente (fallimento)
La controversia
La controversia nasce dall'opposizione allo stato passivo di un fallimento. Il tribunale aveva ammesso in chirografo il credito della banca relativo a somme erogate alla società poi fallita a titolo di anticipazioni su fatture. La curatela aveva eccepito in compensazione un controcredito della fallita, già fatto valere in un separato giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e riconvenzionale, sostenendo che il rapporto bancario fosse unitario e che le somme anticipate confluissero nel conto corrente ordinario. Il tribunale aveva però dichiarato inammissibile la compensazione, ritenendo che il controcredito attinente al saldo del conto corrente fosse autonomo e ancora sub iudice, richiamando la giurisprudenza delle Sezioni Unite sulla compensazione propria. Il fallimento ricorrente ha proposto tre motivi: 1) omesso esame e omessa pronuncia sulla dedotta inopponibilità al fallimento dei documenti privi di data certa anteriore; 2) violazione delle norme su conto corrente, compensazione e processo, assumendo che il rapporto fosse unico e che si trattasse di compensazione impropria, dunque ammissibile anche senza i limiti della compensazione propria; 3) in subordine, violazione dell'art. 295 c.p.c. per mancata sospensione del giudizio in attesa della definizione dell'altro processo sul controcredito.
Norme richiamate
Richiamato per sostenere l'unitarietà del rapporto di conto corrente e la rilevanza delle operazioni di anticipazione annotate sul conto.
Richiamato insieme alle norme sul conto corrente per affermare che le operazioni bancarie di anticipazione su fatture confluiscono nel rapporto di conto.
Richiamati per distinguere la compensazione propria, disciplinata dal codice civile, dalla compensazione impropria o atecnica.
Invocato dal ricorrente nel quadro delle regole concorsuali sulla compensazione, ma non ritenuto decisivo ai fini della soluzione adottata dalla Corte.
Richiamati dal ricorrente nel secondo motivo, ma non costituiscono il nucleo decisorio della pronuncia.
Invocato in subordine per la sospensione necessaria del giudizio, ma il relativo motivo è stato assorbito.
Massime di principio
- La compensazione impropria o atecnica, quando i crediti e i debiti derivano da un unico rapporto, non è soggetta alle preclusioni proprie della compensazione disciplinata dagli artt. 1241 c.c. e seguenti; essa si risolve in una mera operazione di verifica contabile delle reciproche poste attive e passive.
- Nel rapporto bancario, le operazioni di anticipazione su fatture annotate su conti anticipi confluiscono comunque nel saldo del conto corrente ordinario, che rappresenta l'unitaria sede contabile del rapporto tra banca e cliente.
- In presenza di una compensazione impropria fondata su poste già acquisite al processo, il giudice non può dichiararne l'inammissibilità per il solo fatto che il controcredito sia oggetto di altro giudizio, ma deve valutarne il merito alla luce dell'effettivo collegamento contabile e causale tra le poste.
- La diversa configurazione della compensazione propria, richiamata dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite, non può essere estesa automaticamente a ipotesi in cui la compensazione sia meramente contabile e attenga a un rapporto unitario.
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